Cassazione Civile, Ordinanza n. 05997/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso di un credito IRES acquistato con atto di cessione da una curatela fallimentare. In primo grado il ricorso della società contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione era stato dichiarato inammissibile; la CTR ha invece accolto l'appello principale della società e respinto quello incidentale dell'Agenzia. L'Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: 1) deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli artt. 53 e 56 d.lgs. 546/1992, sostenendo che l'appello della società fosse inammissibile perché articolato solo su profili processuali e non su specifiche ragioni di merito; 2) lamenta violazione degli artt. 26 d.P.R. 600/1973 e 183, comma 2, TUIR, assumendo che il credito ceduto fosse soltanto futuro e non attuale, poiché nascerebbe solo dall'esito della dichiarazione finale del curatore; 3) denuncia violazione dell'art. 36-bis d.P.R. 600/1973, assumendo che il rimborso non potesse essere riconosciuto senza previo controllo automatizzato della dichiarazione, controllo che nella specie non era ancora possibile al momento dell'istanza. La società controricorrente eccepisce inoltre l'inammissibilità del ricorso per asserita acquiescenza, perché l'Amministrazione aveva eseguito la sentenza di secondo grado prima della notifica del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte rigetta l'eccezione di inammissibilità per acquiescenza, affermando che l'esecuzione della sentenza favorevole alla controparte non implica, di per sé, volontà di non impugnare. Nel merito respinge tutti e tre i motivi: quanto al primo, ribadisce che quando l'impugnazione riguarda una pronuncia che ha negato la decisione nel merito, l'appellante può limitarsi a censurare la decisione e a richiamare l'atto introduttivo di primo grado, senza riprodurre analiticamente tutte le ragioni di merito; quanto al secondo, osserva che alla data della notifica della cessione il credito era ormai attuale, poiché il fallimento era chiuso e la dichiarazione fiscale del curatore era già stata presentata; quanto al terzo, chiarisce che il rimborso del credito esposto in dichiarazione non è subordinato al previo controllo automatizzato ex art. 36-bis, e che i termini decadenziali dell'Amministrazione per l'accertamento non impediscono la contestazione del credito azionato in rimborso. Il ricorso è quindi integralmente respinto, con condanna dell'Agenzia alle spese.
Norme richiamate
Nel caso di impugnazione di una pronuncia processuale che ha negato l'esame del merito, non è necessario riprodurre integralmente le ragioni di merito già dedotte in primo grado, essendo sufficiente censurare la decisione e richiamare l'atto introduttivo.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, ma la Corte esclude che nel caso concreto ricorressero i presupposti per tale sanzione processuale.
L'acquiescenza preclusiva dell'impugnazione presuppone una manifestazione di volontà di non impugnare, espressa o tacita, desumibile solo da atti incompatibili con la volontà di avvalersi del gravame; l'adempimento spontaneo della sentenza esecutiva non basta.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Costituisce il parametro formale del primo motivo di ricorso, respinto perché infondato.
È richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ritiene decisiva la circostanza che il credito fosse già attuale al momento della notifica della cessione.
Il reddito d'impresa nel periodo concorsuale è determinato dalla differenza tra residuo attivo e patrimonio netto iniziale; nel caso concreto ciò conferma l'attualità del credito dopo la chiusura della procedura e la presentazione della dichiarazione finale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro dei motivi di violazione di legge dedotti dall'Agenzia, tutti rigettati.
Il riconoscimento del rimborso non è condizionato al previo controllo automatizzato della dichiarazione, poiché il credito d'imposta esposto in dichiarazione non si consolida per il solo decorso dei termini di controllo.
I termini di decadenza del potere di accertamento e rettifica operano rispetto alla pretesa erariale, ma non impediscono all'Amministrazione di contestare il credito azionato dal contribuente in sede di rimborso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione dell'esenzione dell'Agenzia mediante prenotazione a debito.
art. 12, comma 5, D.L. 16/2012
È richiamato per affermare l'esenzione delle amministrazioni pubbliche dal pagamento delle imposte e tasse del processo tramite prenotazione a debito.
art. 158, comma 1, lett. a, d.P.R. 115 del 2002
È richiamato in relazione all'esenzione dell'Amministrazione finanziaria dal pagamento delle spese di giustizia.
Massime di principio
- L'esecuzione spontanea di una sentenza esecutiva favorevole alla controparte, compiuta prima della notifica del ricorso per cassazione, non integra di per sé acquiescenza preclusiva all'impugnazione, salvo che risulti una volontà incompatibile con l'intenzione di impugnare.
- Quando l'appello investe una pronuncia processuale che ha precluso l'esame del merito, l'appellante può limitarsi a censurare la decisione e a richiamare l'atto introduttivo di primo grado, senza dover riprodurre analiticamente tutti i motivi di merito assorbiti.
- In tema di cessione di credito da procedura concorsuale, il credito è azionabile come attuale quando, al momento della cessione notificata, la procedura sia già chiusa e la dichiarazione finale del curatore sia stata presentata, con conseguente emersione del credito stesso.
- Il rimborso del credito d'imposta esposto in dichiarazione non è subordinato al previo controllo automatizzato della dichiarazione; i termini decadenziali per l'accertamento limitano la pretesa tributaria dell'Amministrazione, ma non impediscono la contestazione del credito fatto valere dal contribuente in sede di rimborso.
- Il contribuente che agisce per il rimborso del credito può ottenere un accertamento giurisdizionale del proprio credito anche in presenza di silenzio dell'Amministrazione, e l'inerzia o il decorso dei termini di controllo non consolidano automaticamente il credito dichiarato.
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