Cassazione Civile, Ordinanza n. 06055/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dipendente assunto a tempo indeterminato da una Regione all’esito di un concorso per posti di funzionario tecnico aveva visto cessare il rapporto dopo che il giudice amministrativo aveva annullato l’intera procedura concorsuale per vizi nella composizione della commissione esaminatrice. Il lavoratore aveva chiesto il risarcimento del danno per la perdita del posto di lavoro e per lo stato di disoccupazione successivo, chiedendo di essere indennizzato per tutte le retribuzioni perse fino all’età pensionabile. La Corte d’appello aveva escluso il diritto al lucro cessante integrale, riconoscendo invece solo un ristoro limitato alla perdita di chance e riducendo ulteriormente l’importo per il concorso di un comportamento del lavoratore, che non aveva partecipato a un successivo bando per i medesimi posti. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha censurato la decisione deducendo violazione degli artt. 1223, 2043, 2056, 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe errato nel qualificare la sua posizione come interesse legittimo pretensivo e nel limitare il danno al solo periodo intermedio, anziché riconoscere tutte le retribuzioni perdute fino al pensionamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che, nell’impiego pubblico contrattualizzato, l’illegittimità della procedura concorsuale che precede l’assunzione incide sulla validità genetica del contratto, che è nullo; l’annullamento della procedura concorsuale rimuove ex tunc il presupposto necessario del rapporto, con conseguente doveroso recesso dell’amministrazione e salvezza soltanto delle prestazioni di fatto rese ai sensi dell’art. 2126 c.c. Ha inoltre affermato che il lavoratore non può invocare l’affidamento nella legittimità dell’assunzione per ottenere la reintegrazione o il risarcimento della perdita del posto di lavoro derivante da un contratto nullo. Restano esperibili, nei limiti e secondo i presupposti indicati dalla giurisprudenza, solo le pretese risarcitorie ex art. 1338 c.c. per il pregiudizio diverso e ulteriore rispetto al contratto nullo, ma non il lucro cessante parametrato alle retribuzioni che sarebbero maturate sino alla pensione. La Corte ha confermato la correttezza del dispositivo della sentenza d’appello, pur correggendone la motivazione, e ha posto le spese a carico del ricorrente.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la risarcibilità del lucro cessante; la Corte non ne accoglie l’applicazione nel senso invocato, perché il danno da perdita del posto di lavoro in presenza di contratto nullo non è liquidabile come retribuzioni future fino a pensione
richiamato dalla corte di merito per ridurre il risarcimento in ragione della mancata partecipazione del lavoratore a un successivo bando per i medesimi posti
indicato dalla Corte come base dell’eventuale tutela risarcitoria nei casi di contratto nullo per violazione di norme imperative, nei limiti del pregiudizio diverso dal compenso contrattuale non dovuto
richiamato come fondamento della responsabilità della pubblica amministrazione per l’illegittima conduzione della procedura concorsuale, ma non tale da consentire il ristoro integrale delle retribuzioni future
richiamato dal ricorrente insieme alle norme sul risarcimento del danno, senza esito favorevole
operante come salvaguardia delle prestazioni di fatto svolte medio tempore, nonostante la nullità del contratto
richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova del danno e del nesso causale
richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito, senza accoglimento
art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165/2001
norma inderogabile che impone il corretto espletamento delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego contrattualizzato
art. 35, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 165/2001
richiamato in relazione alle modalità di avviamento per qualifiche meno elevate
artt. 23 e seguenti del d.P.R. n. 487/1994
richiamati come disciplina delle modalità di avviamento al lavoro pubblico per qualifiche meno elevate
richiamato quale presidio del divieto di utilizzazione del lavoro pubblico in violazione delle regole imperative di assunzione
la Corte afferma che la sentenza d’appello è solo da rettificare nella motivazione, restando corretto il dispositivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, se l’assunzione è preceduta da una procedura concorsuale illegittima, il vizio della selezione incide sulla validità genetica del contratto di lavoro, che è nullo, e l’amministrazione può farlo valere unilateralmente.
- L’annullamento giudiziale della procedura concorsuale rimuove con effetto ex tunc il presupposto dell’assunzione, sicché il rapporto non può essere mantenuto in vita come valido; resta salvo soltanto il regime delle prestazioni di fatto svolte, nei limiti dell’art. 2126 c.c.
- Il lavoratore assunto in base a una procedura invalida non può ottenere, per il solo affidamento riposto nella legittimità dell’assunzione, il risarcimento integrale della perdita del posto di lavoro né il pagamento delle retribuzioni che sarebbero maturate fino al pensionamento.
- In caso di contratto nullo per violazione di norme imperative in materia di assunzione pubblica, l’eventuale tutela risarcitoria è riconducibile all’art. 1338 c.c. ed è limitata al pregiudizio effettivo e provato, diverso dal compenso contrattuale non dovuto, gravando sul danneggiato l’onere di allegare e provare il danno.
- Se la sentenza di merito è corretta nel dispositivo ma errata nella motivazione, la Cassazione può limitarsi alla correzione della motivazione, mantenendo fermo l’esito finale della decisione.
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