Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35876/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

I ricorrenti erano stati condannati dal Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza n. 187/2023, per reati edilizi e paesaggistici, con ordine di demolizione e rimessione in pristino; la sentenza era stata riformata dalla Corte d'appello di Salerno il 13 febbraio 2024 limitatamente al trattamento sanzionatorio ed era divenuta irrevocabile l'11 novembre 2024. Il manufatto, di circa 25 mc, realizzato in adiacenza a un precedente manufatto in area vincolata paesaggisticamente, era sottoposto a sequestro preventivo dal 26 novembre 2018. Il Comune aveva ingiunto la demolizione il 4 dicembre 2018, assegnando 90 giorni, scaduti il 4 marzo 2019. L'istanza di sanatoria ex art. 36 era stata presentata l'11 settembre 2019 e si era conclusa con silenzio-diniego; una successiva istanza ex art. 36-bis, presentata il 31 marzo 2025, era stata respinta in sede esecutiva, mentre non era plausibile un esito favorevole della successiva istanza ex art. 37. Dopo una nuova ingiunzione notificata il 14 gennaio 2026, i ricorrenti chiesero il dissequestro. Con decreto del 26 marzo 2026 la Corte d'appello dispose il dissequestro e la restituzione del manufatto al Comune, ritenendo già perfezionata l'acquisizione gratuita per mancata demolizione. L'opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. fu rigettata dalla Corte d'appello di Salerno con ordinanza del 10 giugno 2026. In cassazione i ricorrenti dedussero: 1) che il sequestro preventivo preesistente all'ingiunzione rendeva impossibile ottemperare e impediva il decorso del termine di 90 giorni e l'acquisizione; 2) violazione del giudicato esterno costituito dalla sentenza del TAR Campania del 22 settembre 2023, che, secondo la loro lettura, avrebbe riconosciuto la sospensione del termine per effetto dell'istanza di sanatoria; 3) invasione della competenza comunale, poiché il giudice penale avrebbe accertato l'acquisizione spettante alla pubblica amministrazione; 4) erronea affermazione di un silenzio-diniego sull'istanza, in un procedimento relativo a immobile vincolato paesaggisticamente, e conseguente erronea conclusione che il termine per demolire fosse decorso. Chiesero, per tali ragioni, l'annullamento del provvedimento e la restituzione del bene a loro favore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi perché le censure erano manifestamente infondate. Ha respinto il primo motivo: il sequestro preventivo non è impedimento assoluto all'esecuzione dell'ingiunzione, poiché il destinatario può chiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione ad accedere al bene o il dissequestro per demolire; il termine di 90 giorni non era quindi paralizzato. Ha respinto il secondo: la sentenza del TAR del 22 settembre 2023, intervenuta dopo la scadenza del termine e dopo il perfezionamento dell'acquisizione, non aveva deciso né la questione dell'effetto acquisitivo né quella dell'incidenza del sequestro sul termine; il giudicato amministrativo preclude al giudice penale soltanto la rivalutazione dei profili di illegittimità effettivamente dedotti e decisi. Ha respinto il terzo: la Corte d'appello non si è sostituita al Comune nell'esercizio della potestà sanzionatoria, ma ha preso atto dell'acquisizione automatica ai fini di individuare il soggetto avente diritto alla restituzione. Ha respinto il quarto: l'istanza di sanatoria era comunque successiva all'acquisizione, già perfezionatasi il 4 marzo 2019; inoltre, l'opera, soggetta a permesso di costruire e situata in area vincolata, poteva essere sanata solo secondo l'art. 36 d.P.R. 380/2001, non ricorrendo i presupposti degli artt. 36-bis e 37, e l'impossibilità di autorizzazione paesaggistica postuma precludeva la sanatoria urbanistica nei termini indicati dalla decisione. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva e alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità amministrativa determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente, indipendentemente dalla notifica all'interessato dell'accertamento formale dell'inottemperanza

    L'acquisizione gratuita si produce automaticamente per effetto dell'inottemperanza protratta oltre i 90 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, senza necessità di un successivo atto formale notificato all'interessato.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    il termine di novanta giorni assegnato dall'ordinanza comunale era spirato il 4 marzo 2019; l'istanza di sanatoria era stata presentata soltanto in data 11 settembre 2019

    La disposizione è richiamata nel contesto della dedotta incidenza del sequestro e dell'istanza di sanatoria sul termine per ottemperare; nel caso concreto la Corte ha ritenuto già perfezionata l'acquisizione prima della domanda di sanatoria.

  • art. 85 disp. att. c.p.p.

    il sequestro non rientra tra gli impedimenti assoluti ostativi all'esecuzione dell'ingiunzione … [costituendo] onere del responsabile dell'edificazione abusiva chiedere motivatamente all'Autorità giudiziaria il dissequestro dell'immobile, secondo la procedura prevista dall'art. 85 disp. att. cod. proc. pen., al fine di ottemperare all'ingiunzione a demolire

    La permanenza del sequestro non paralizza l'obbligo amministrativo di demolizione: il destinatario può chiedere il dissequestro per poter ottemperare.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    in tem[a] di reati edilizi, il proprietario o il responsabile dell'opera abusiva realizzata in assenza o in totale difformità del permesso di costruire è legittimato a presentare domanda di sanatoria, ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prima del decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell'ordine di demolizione, oltre il quale il bene è acquisito al patrimonio comunale

    La domanda di sanatoria ex art. 36 può essere presentata prima che scada il termine di 90 giorni per demolire; una volta decorso quel termine e verificatasi l'acquisizione, la domanda successiva non impedisce l'effetto acquisitivo.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    l’impossibilità di una autorizzazione paesaggistica postuma, sancita dall’art. 146 d.lgs. 42/2004 – al di fuori delle ipotesi, non applicabili all’immobile per cui è processo, contemplate dall’art. 167 commi 4 e 5 relative agli abusi minori e dall’art. 36 bis comma 4 T.U. Edilizia - preclude la possibilità di una sanatoria urbanistica ai sensi dell’art. 36 TU edilizia

    Fuori dalle eccezioni previste per gli abusi minori e dall'ipotesi normativa richiamata dalla Corte, l'impossibilità di conseguire un'autorizzazione paesaggistica postuma impedisce la sanatoria urbanistica ex art. 36.

  • art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 42/2004

    l’impossibilità di una autorizzazione paesaggistica postuma, sancita dall’art. 146 d.lgs. 42/2004 – al di fuori delle ipotesi, non applicabili all’immobile per cui è processo, contemplate dall’art. 167 commi 4 e 5 relative agli abusi minori e dall’art. 36 bis comma 4 T.U. Edilizia - preclude la possibilità di una sanatoria urbanistica ai sensi dell’art. 36 TU edilizia

    Le ipotesi di compatibilità paesaggistica postuma contemplate dai commi 4 e 5 costituiscono eccezioni, ma non erano applicabili al manufatto oggetto del procedimento.

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    L'opera oggetto dell'ordine di demolizione consiste, infatti, in un manufatto di circa 25 mc, realizzato in adiacenza di un precedente manufatto in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Trattasi, pertanto, di intervento edilizio rientrante pacificamente tra quelli subordinati al permesso di costruire e sanabile, come tale, solo ex art. 36 d.P.R. 380 del 2001, mediante un permesso in sanatoria, risultando l’art. 36 bis, introdotte dal d.l. n. 69 del 2024, convertito nella legge n. 105 del 2004, relativo alle parziali difformità e alle variazioni essenziali, tranne particolari ipotesi, dal permesso di costruire e all’assenza o alle difformità dalla SCIA.

    L'art. 36-bis, secondo la decisione, riguarda le parziali difformità e le variazioni essenziali dal permesso di costruire, nonché le ipotesi di assenza o difformità dalla SCIA; non si applica a un intervento che richiede un permesso di costruire e che è sanabile secondo l'art. 36.

  • art. 37 d.P.R. 380/2001

    Tal[i] considerazioni, con ancor maggior evidenza, escludono che il manufatto possa essere regolarizzato attraverso l’art. 37, che, per gli interventi già eseguiti, consente la sanatoria delle sole ipotesi contemplate dall’art. 22 commi 1 e 2.

    Per gli interventi già eseguiti, l'art. 37 consente la sanatoria soltanto per le ipotesi riconducibili all'art. 22, commi 1 e 2; non era quindi utilizzabile per regolarizzare il manufatto in esame.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    avverso tale decreto era stata proposta opposizione ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., rigettata con il provvedimento oggi impugnato

    La disposizione è stata indicata quale base dell'opposizione proposta contro il decreto relativo al dissequestro e alla restituzione; la Corte di cassazione ha esaminato il ricorso contro il rigetto di tale opposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    i ricorrenti sopportino le spese processuali e versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.

    In caso di inammissibilità, la Corte ha applicato la disposizione sulle spese e sulla somma dovuta alla Cassa delle ammende, determinando quest'ultima in 3.000 euro.

  • art. 1, comma 64, l. 103/2017

    i ricorrenti sopportino le spese processuali e versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.

    La disposizione è stata applicata per determinare in via equitativa, in ragione delle cause d'inammissibilità, una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 31, comma 9, d.P.R. 380/2001

    Il Tribunale di Vallo della Lucania dichiarò la penale responsabilità di Pisu Antonio, per i reati edilizi e paesaggistici contestatigli, disponendo, ai sensi dell'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, la demolizione delle opere abusive

    La disposizione è indicata come fondamento dell'ordine di demolizione disposto con la sentenza di condanna.

  • art. 181 d.lgs. 42/2004

    La sentenza n. 187/2023 del Tribunale di Vallo della Lucania dispose, nonché la riduzione in pristino ai sensi dell'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004.

    La disposizione è richiamata quale base della riduzione in pristino delle opere interessate dalla violazione paesaggistica.

Massime di principio

  • Il sequestro preventivo di un manufatto abusivo non costituisce, di per sé, un impedimento assoluto all'ottemperanza all'ingiunzione comunale di demolizione e non paralizza il termine di 90 giorni; il destinatario può chiedere all'autorità giudiziaria l'autorizzazione ad accedere al bene o il dissequestro per eseguire la demolizione.
  • L'inottemperanza ingiustificata all'ingiunzione di demolire protratta oltre il termine di 90 giorni determina automaticamente l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente, senza che sia necessaria la notifica di un formale accertamento dell'inottemperanza.
  • La domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 deve essere presentata prima della scadenza del termine di 90 giorni dall'ingiunzione; una domanda successiva non impedisce un'acquisizione già perfezionatasi.
  • L'effetto preclusivo del giudicato amministrativo per il giudice penale riguarda soltanto i profili di illegittimità dell'atto amministrativo effettivamente dedotti e decisi nella pronuncia irrevocabile; non si estende alle questioni soltanto deducibili o rimaste inesaminate.
  • Il giudice penale può prendere atto dell'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale per individuare l'avente diritto alla restituzione, senza per ciò sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio della potestà sanzionatoria.
  • La sanabilità di un intervento edilizio va individuata in base alla sua tipologia: un'opera subordinata a permesso di costruire, in assenza dei presupposti per le discipline speciali, può accedere alla sanatoria prevista dall'art. 36 e non a quelle degli artt. 36-bis o 37 riservate alle fattispecie da tali disposizioni contemplate.
  • Fuori dalle ipotesi eccezionali previste dalla legge, l'impossibilità di ottenere un'autorizzazione paesaggistica postuma preclude la sanatoria urbanistica ex art. 36.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioni
RamiReati ediliziProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.