Cassazione Civile, Ordinanza n. 23879/2024 del 05/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'INPS aveva richiesto a una professionista, per l'anno 2009, contributi dovuti alla gestione separata per euro 2.853. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'impugnazione, ritenendo: che il solo versamento del contributo integrativo alla Cassa forense non esonerasse dall'iscrizione alla gestione separata; che il reddito dichiarato fosse superiore alla soglia rilevante; che la mancata compilazione del quadro RR non integrasse occultamento doloso idoneo a impedire la prescrizione; e che non potesse applicarsi la sanzione civile ridotta in difetto di integrale pagamento. Nel ricorso per cassazione la professionista deduceva quattro motivi: 1) violazione della L. n. 335/1995, art. 2, commi 25 e 26, e del D.L. n. 98/2011, art. 18, comma 12, sostenendo che il pagamento del contributo integrativo alla Cassa forense avrebbe dovuto escludere l'obbligo di iscrizione alla gestione separata e che la norma del 2011 era stata applicata retroattivamente; 2) violazione della stessa disciplina e del D.L. n. 269/2003, art. 44, comma 2, per il mancato rispetto della soglia di 5.000 euro, prospettata come fascia di esenzione; 3) violazione della disciplina sulle sanzioni civili, per avere applicato la sanzione per evasione; 4) violazione dell'art. 2935 c.c. e della L. n. 335/1995, art. 3, comma 9, per avere fatto decorrere il termine prescrizionale tenendo conto del differimento del termine di pagamento stabilito da DPCM, in asserita violazione della riserva di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il terzo motivo, ritenendo fondata la censura sulla sanzione civile alla luce della sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 104 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011 nella parte in cui non escludeva le sanzioni civili per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o volume d'affari, tenuti all'iscrizione alla gestione separata, con riguardo al periodo anteriore all'entrata in vigore della norma. Per tale profilo ha cassato senza rinvio il capo della sentenza relativo alle sanzioni. Ha invece rigettato il primo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che svolgano attività libero-professionale priva del carattere di abitualità, e che versino solo il contributo integrativo alla Cassa forense, restano obbligati all'iscrizione alla gestione separata INPS se il versamento non è idoneo a costituire una posizione previdenziale a loro favore. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che la soglia di 5.000 euro non opera come franchigia/esenzione. Ha rigettato il quarto motivo, ritenendo che la decorrenza della prescrizione dei contributi sia correlata alla scadenza del termine di pagamento e che il differimento del termine previsto da DPCM rilevi legittimamente ai fini del dies a quo. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca in relazione ai diversi capi di domanda.
Norme richiamate
art. 2, commi 25 e 26, L. 335/1995
La disposizione sulla gestione separata opera nel senso dell'universalizzazione della copertura assicurativa; l'unico versamento contributivo idoneo a escludere l'obbligo di iscrizione è quello che comporti una correlata prestazione previdenziale a favore del lavoratore autonomo.
art. 18, comma 12, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
È stato oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale nella parte in cui non escludeva le sanzioni civili per gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie reddituali/di volume d'affari, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003
La soglia dei 5.000 euro non è una fascia di esenzione; non consente di limitare il contributo alla sola parte eccedente, essendo estranea alla nozione di franchigia.
art. 116, comma 8, lett. b), D.L. 103/1996
La sanzione civile per evasione non può essere applicata nel caso in cui operi l'esonero derivante dalla pronuncia costituzionale relativa agli avvocati non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o volume d'affari, con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della norma.
In materia previdenziale la prescrizione decorre dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi; il differimento di tale termine incide sul dies a quo.
La disciplina della prescrizione contributiva si coordina con la scadenza del termine di pagamento dei contributi dovuti alla gestione separata.
La riserva di legge richiamata dalla parte ricorrente riguarda le prestazioni, non il computo del termine prescrizionale.
art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010
Il differimento del termine di pagamento per i contributi dovuti per l'anno 2009 ai soggetti in esso contemplati rileva ai fini della decorrenza della prescrizione.
Massime di principio
- Gli avvocati che non siano iscritti alla Cassa forense e che versino soltanto il contributo integrativo, senza una posizione previdenziale effettivamente costituita a loro favore, sono tenuti all'iscrizione alla gestione separata INPS se svolgono attività libero-professionale non abituale e restano privi di altra copertura previdenziale pertinente per quel reddito.
- La soglia reddituale di 5.000 euro non opera come franchigia di esenzione dal versamento contributivo, ma è un limite rilevante secondo la disciplina speciale senza trasformarsi in una detrazione della sola quota eccedente.
- In tema di sanzioni civili per omessa iscrizione o omissione contributiva degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o volume d'affari, il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma di adeguamento non consente l'applicazione della sanzione, secondo la declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata.
- In materia di contributi previdenziali, il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale o differito di pagamento; il differimento stabilito da fonti regolamentari o amministrative rileva ai fini del dies a quo della prescrizione.
- La riserva di legge in materia tributaria o previdenziale non impedisce che la disciplina del termine di pagamento incida sulla decorrenza della prescrizione, quando non si tratti della determinazione della prestazione ma del mero computo del termine.
- Le spese possono essere compensate quando vi è soccombenza reciproca su capi diversi della controversia.
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