Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25417/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato il diniego dell'Agenzia delle entrate relativo a una richiesta di rimborso del credito IVA maturato per l'anno 2011. L'Ufficio aveva ritenuto insussistente il requisito dell'esercizio abituale e professionale di un'attività economica, poiché, a fronte delle operazioni passive asseritamente generatrici del credito, non risultavano effettuate operazioni attive. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, mentre il giudice d'appello aveva riconosciuto la legittimità del diniego, ritenendo il diritto al rimborso correlato allo svolgimento di operazioni attive. In un precedente giudizio di legittimità, la Corte aveva cassato la decisione d'appello, affermando che anche l'attività preparatoria può rilevare ai fini della detrazione e rimettendo al giudice del rinvio l'accertamento dell'inerenza degli acquisti rispetto all'attività economica programmata, nonché della mancata utilizzazione dei beni per cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente. Il giudice del rinvio aveva nuovamente accolto l'appello dell'Ufficio, rilevando che non era stata dimostrata l'inerenza degli acquisti a un'effettiva attività d'impresa, che l'oggetto economico dell'iniziativa era rimasto oscuro, che non risultavano realizzate significative attività propedeutiche e che non era stata fornita una prova convincente delle ragioni indipendenti dalla volontà della società che avrebbero impedito l'utilizzo dei beni e servizi acquistati. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato in due censure: da un lato, ha denunciato nullità della sentenza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e omesso esame delle deduzioni relative all'antieconomicità della prosecuzione dell'attività edilizia; dall'altro, ha dedotto violazione degli artt. 2135 e 2195 c.c., degli artt. 1, 4, 19 e 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 9, par. 1, direttiva 2006/112/CE, sostenendo che le attività preparatorie funzionali a future operazioni imponibili avrebbero dato diritto alla detrazione anche se l'attività programmata non era stata realizzata.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendo infondate entrambe le censure. Quanto al vizio motivazionale, ha affermato che il giudice di merito non è tenuto a esaminare ogni singola prova o argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente una motivazione concisa, logica e adeguata sugli elementi essenziali della decisione. L'omesso esame rilevante ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non le argomentazioni difensive o le valutazioni delle parti sulle conseguenze giuridiche dei fatti. Nel caso concreto, la sentenza del rinvio aveva indicato gli elementi posti a fondamento del giudizio negativo sull'inerenza: assenza di attività economica di scambio di beni o prestazione di servizi, mancata realizzazione di attività propedeutiche, impossibilità di individuare l'effettivo scopo economico dell'iniziativa edilizia e insufficiente prova delle cause del mancato utilizzo dei beni e servizi. Quanto alla violazione di legge, la Corte ha rilevato che la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, estranea al giudizio di legittimità. L'asserito errore di percezione della prova, evocato soltanto nella memoria, non era stato specificamente denunciato nel ricorso e comunque non era stato individuato con precisione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, senza statuire sulle spese per l'assenza di attività difensiva dell'Agenzia, e ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2135 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione dell'attività imprenditoriale; la Corte ha ritenuto che la censura fosse diretta, in concreto, a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 2195 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'attività commerciale; la Corte non ha ravvisato una violazione normativa, rilevando che la doglianza investiva l'apprezzamento di merito dell'inerenza degli acquisti.

  • art. 1 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato tra le norme IVA invocate dalla ricorrente; la decisione conferma che il riconoscimento del diritto alla detrazione o al rimborso presuppone la riferibilità degli acquisti a un'attività economica effettiva o programmata, adeguatamente individuata e provata.

  • art. 4 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato in relazione al requisito dell'esercizio abituale e professionale di un'attività economica; la controversia è stata decisa sulla mancata dimostrazione di un'effettiva attività imprenditoriale cui riferire gli acquisti.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    La detrazione richiede che beni e servizi acquistati siano inerenti all'attività economica, anche preparatoria, ma tale inerenza deve essere verificabile in concreto.

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della disciplina del rimborso IVA; la Corte ha confermato il rigetto della richiesta per difetto della dimostrata inerenza degli acquisti.

  • art. 9, par. 1, direttiva 2006/112/CE

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla nozione di attività economica e soggetto passivo IVA; la Corte ha ritenuto che la doglianza non evidenziasse una questione normativa, ma contestasse la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Il n. 5 consente di denunciare l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione, non l'omessa considerazione di argomentazioni difensive o di valutazioni sulle conseguenze dei fatti.

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012

    Richiamato quale disposizione che ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il vizio motivazionale denunciabile in cassazione all'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Applicato per la proposta di definizione accelerata e per la successiva trattazione camerale; il ricorso, inizialmente considerato inammissibile nella proposta, è stato poi deciso nel merito con rigetto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione camerale del ricorso.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Ai fini della detrazione IVA, possono rilevare anche gli acquisti effettuati nell'ambito di un'attività meramente preparatoria, purché il bene o servizio sia necessario all'organizzazione dell'impresa o funzionale a un'iniziativa economica programmata e l'inerenza rispetto a tale iniziativa sia concretamente dimostrata.
  • Il mancato utilizzo dei beni o servizi acquistati non impedisce automaticamente la detrazione, ma il soggetto che la invoca deve dimostrare che l'inutilizzazione dipenda da cause indipendenti dalla propria volontà.
  • La mera costituzione di una società, l'acquisto di un terreno edificabile o l'esistenza di opere iniziali non sono, di per sé, sufficienti a provare l'inerenza degli acquisti a un'attività imprenditoriale, quando l'effettivo scopo economico dell'iniziativa non sia individuabile.
  • Il giudice di merito non deve esaminare singolarmente ogni prova o argomentazione difensiva, purché esponga gli elementi essenziali posti a fondamento della decisione con motivazione logica e adeguata; gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata si intendono implicitamente disattesi.
  • Il vizio di omesso esame denunciabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti, e non l'omessa confutazione di una tesi difensiva o di una valutazione giuridica.
  • La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere dalla Corte di cassazione una nuova valutazione delle prove o dei fatti, attività riservata al giudice di merito.
  • L'errore percettivo relativo al contenuto oggettivo di una prova deve essere specificamente denunciato e la prova asseritamente travisata deve essere puntualmente individuata; la sua evocazione per la prima volta nella memoria non supplisce alle carenze del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.