Cassazione Civile, Ordinanza n. 00173/2023 del 04/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente medico aveva chiesto il riconoscimento di compensi aggiuntivi: da un lato l’indennità di sostituzione prevista dal CCNL per lo svolgimento di funzioni sostitutive presso varie strutture ospedaliere, dall’altro il pagamento di prestazioni extraistituzionali svolte per altri presidi. In primo grado le domande erano state accolte integralmente, ma la corte d’appello aveva riformato in larga parte la decisione, negando il diritto a compensi per diverse sostituzioni e per le prestazioni extraistituzionali, e riconoscendo soltanto alcune somme residue; aveva inoltre accolto l’eccezione di prescrizione su parte delle pretese e condannato il lavoratore a rifondere in parte le spese. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 18 CCNL, sostenendo che non fosse necessario un atto formale né per la preposizione alle strutture né per l’istituzione delle unità operative, e che la corte di merito avesse erroneamente escluso l’esistenza di alcune strutture in fatto; 2) violazione degli artt. 101, 112, 115, 116 c.p.c., 36 Cost. e 2099 c.c., lamentando che la corte avesse deciso sulla mancata prova dell’eccedenza oraria senza contraddittorio, e che avesse richiesto impropriamente la prova dello svolgimento fuori orario e della natura aggiuntiva delle prestazioni; 3) erroneità della condanna alle spese, assumendo che, essendo stata accolta almeno in parte la domanda, non vi fosse soccombenza reciproca e non potessero essere poste spese a suo carico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto l’orientamento della corte territoriale secondo cui l’indennità di sostituzione ex art. 18 CCNL presuppone la formale esistenza di un’unità operativa semplice o complessa istituita secondo l’assetto organizzativo dell’azienda sanitaria; se la struttura non è formalmente istituita, non può sorgere il diritto al compenso per sostituzione. Ha inoltre confermato che, per ottenere compensi ulteriori per prestazioni asseritamente extraistituzionali, grava sul dirigente l’onere di allegare e provare che si tratti di attività davvero aggiuntive rispetto al debito ordinario e non già ricomprese nel principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la sola circostanza che la prestazione sia resa a favore di presidi diversi non basta. Infine ha ritenuto corretta la regolazione delle spese, perché la pluralità di capi di domanda giustificava una valutazione di prevalenza nella soccombenza, e la parziale accoglienza di alcuni capi non escludeva la condanna alle spese in presenza di una soccombenza complessivamente prevalente del ricorrente.
Norme richiamate
art. 18 CCNL Area dirigenza medica e veterinaria 8 giugno 2000
L’indennità di sostituzione spetta solo se la sostituzione riguarda strutture operative effettivamente istituite e temporaneamente prive del titolare.
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. 502/1992
L’organizzazione e il funzionamento delle aziende sanitarie sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, che individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale.
L’atto aziendale disciplina l’attribuzione dei compiti ai direttori e ai dirigenti di struttura, inclusi i poteri dei dirigenti di strutture complesse.
Gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti nei limiti del numero di incarichi e di strutture stabiliti nell’atto aziendale.
La retribuzione dirigenziale è onnicomprensiva e remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti, salvo specifiche prestazioni aggiuntive previste da legge o contratto collettivo.
art. 36 Cost.
Invocato dal ricorrente per sostenere il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, ma la Corte ha ribadito la prevalenza del principio di onnicomprensività per la dirigenza pubblica.
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non idoneo a superare la disciplina speciale della retribuzione dirigenziale nel pubblico impiego privatizzato.
Non vi è violazione del contraddittorio quando il giudice rileva la mancanza di prova sui fatti costitutivi della domanda, perché tali fatti sono già nel perimetro del processo.
Non sussiste ultrapetizione se il giudice decide sulla prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata.
Richiamato nel motivo, ma la decisione si fonda sulla mancanza di prova dei presupposti del credito.
Richiamato nel motivo, ma la Corte ribadisce che la valutazione delle prove è riservata al giudice di merito nei limiti della corretta motivazione.
Norma procedurale richiamata per la definizione in camera di consiglio non partecipata.
L’onere di provare la natura aggiuntiva delle prestazioni e i presupposti del credito grava su chi agisce.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato della dirigenza medica la retribuzione ha carattere onnicomprensivo: compensi ulteriori spettano solo per attività aggiuntive espressamente previste da legge o contratto collettivo e provate come tali.
- L’indennità di sostituzione prevista dal contratto collettivo presuppone che la sostituzione riguardi una struttura operativa effettivamente e formalmente istituita nell’assetto organizzativo dell’ente; in assenza della struttura non nasce il diritto all’emolumento.
- Chi agisce per ottenere il pagamento di prestazioni asseritamente extraistituzionali deve allegare e provare non solo che le attività siano state svolte per soggetti diversi, ma che siano effettivamente eccedenti rispetto al debito ordinario e non già ricomprese nelle funzioni d’ufficio.
- La sola circostanza che il giudice valorizzi la mancata prova dei fatti costitutivi della domanda non integra violazione del contraddittorio né ultrapetizione, perché tale verifica resta interna al thema decidendum introdotto dall’attore.
- In tema di spese di lite, quando la domanda è articolata in più capi, la soccombenza reciproca può essere apprezzata secondo un criterio complessivo e di prevalenza; se invece l’unico capo di domanda è accolto solo parzialmente, la parte vittoriosa non può essere condannata alle spese, salvo compensazione.
- La qualificazione di una pretesa retributiva nel pubblico impiego deve avvenire alla luce dell’assetto organizzativo formale dell’amministrazione e della disciplina collettiva applicabile, non sulla base di una mera ricostruzione fattuale alternativa rispetto a quella accertata in appello.
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