Cassazione Civile, Ordinanza n. 18142/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’ente di culto aveva impugnato davanti al giudice tributario un avviso di accertamento catastale con cui l’Ufficio aveva rettificato la rendita di un immobile di sua proprietà, classificato in categoria E/7. La CTP aveva accolto il ricorso per difetto di motivazione dell’atto, ritenendo che l’Ufficio avesse disatteso le indicazioni contenute nel DOCFA senza adeguata spiegazione. La CTR aveva confermato, affermando che per l’atto di riclassamento non bastasse il richiamo ai presupposti normativi e che, nella specie, la motivazione fosse tautologica e non ancorata alle caratteristiche specifiche del bene, senza sopralluogo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 1, comma 3, d.m. n. 701/1994 e dell’art. 7 L. n. 212/2000, per avere la CTR ritenuto carente di motivazione l’avviso catastale; e violazione di varie norme in tema di motivazione degli atti e classamento catastale, per avere la CTR ritenuto necessario un sopralluogo per l’attribuzione della rendita alle unità speciali o particolari.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Dopo aver ritenuto sanato un vizio di notificazione del ricorso per cassazione per effetto della costituzione della controparte, ha affermato che, in procedura DOCFA, quando la diversa rendita deriva da una diversa valutazione tecnica fondata sui dati oggettivi forniti dalla stessa parte, è sufficiente una motivazione sintetica che indichi i criteri valutativi e i dati censuari; non occorre una motivazione rafforzata né un sopralluogo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, anche per le spese, affinché valuti la congruità della rendita.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, d.m. n. 701/1994
richiamato come base normativa della procedura DOCFA; la Corte ne fa applicazione nel senso che, se la diversa rendita è frutto di valutazione tecnica su dati già forniti dal contribuente, l’avviso è sufficientemente motivato con l’indicazione del criterio valutativo e dei dati oggettivi.
richiamato quale norma sulla motivazione degli atti tributari; la Corte ritiene soddisfatto l’obbligo motivazionale con indicazioni sintetiche quando non vi sia disattesa di specifici fatti allegati dal contribuente.
richiamato in tema di motivazione del provvedimento amministrativo; la Corte esclude che, nel caso concreto, fosse necessaria una motivazione rafforzata.
richiamato tra le norme sul classamento catastale e sull’attribuzione della rendita.
art. 8 d.P.R. n. 1142/1949
richiamato tra le norme sul classamento e sulla rendita catastale.
art. 30 d.P.R. n. 1142/1949
richiamato tra le norme sul classamento e sulla rendita catastale.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che la disposizione concerne una diversa fattispecie, cioè il regime reddituale delle unità immobiliari destinate esclusivamente al culto, non il classamento catastale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
richiamato in relazione alla sanatoria della nullità della notificazione mediante rinnovazione.
Massime di principio
- Nella procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l’Ufficio non disattende i fatti allegati dal contribuente, ma si limita a una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene.
- Se la rendita attribuita deriva da una diversa valutazione tecnico-estimativa fondata su elementi conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente, non è necessaria una motivazione particolarmente analitica o rafforzata.
- Una motivazione più approfondita è necessaria solo quando l’Amministrazione disattende specifici elementi di fatto indicati dal contribuente, poiché in tal caso deve essere chiaramente delimitato l’oggetto dell’eventuale contenzioso.
- Nel classamento catastale non è automaticamente necessario un sopralluogo: ciò che conta è la correttezza della valutazione tecnica e la sufficienza della motivazione in relazione ai dati già disponibili.
- La notificazione del ricorso per cassazione eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto non è inesistente ma, al più, nulla; la nullità è sanata dalla costituzione della parte intimata, anche se avviene al solo fine di eccepire il vizio.
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