Cassazione Civile, Ordinanza n. 03822/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014, emesso per immobili detenuti da un ente di edilizia residenziale pubblica per un importo complessivo di euro 60.332,00. Il giudice di merito aveva respinto il ricorso introduttivo e l'appello dell'ente contribuente. In cassazione la contribuente ha proposto otto motivi. La Corte ha ritenuto fondati il secondo, il terzo e il quarto motivo, tutti centrati sul mancato esame da parte della CTR della questione decisiva se gli immobili tassati avessero o meno la natura di alloggi sociali e sul correlato tema dell'esenzione IMU. Secondo la ricorrente, il giudice regionale non avrebbe esaminato l'appello relativo all'accertamento della natura di alloggi sociali degli immobili e avrebbe indebitamente richiesto una dichiarazione ai fini dell'esenzione. Il primo motivo, relativo a un preteso vizio radicale della motivazione, è stato ritenuto infondato. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte ha inoltre chiarito che non tutti gli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica sono esenti da IMU, ma solo quelli che presentano in concreto i requisiti di alloggio sociale secondo il d.m. 22 aprile 2008; ha precisato che tale verifica va compiuta per ciascun immobile e che l'esenzione non è subordinata alla presentazione della dichiarazione IMU, mentre la dichiarazione è prevista per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP/enti equivalenti ai fini della diversa disciplina agevolativa prevista dal comma 10 dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo, ha rigettato il primo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, demandando a quest'ultima anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito non aveva svolto un accertamento concreto sulla natura di alloggi sociali degli immobili e aveva omesso di esaminare correttamente i motivi di appello relativi a tale profilo e all'onere dichiarativo.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011
"ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008"
l'esenzione IMU riguarda solo i fabbricati di civile abitazione che abbiano in concreto la qualificazione di alloggi sociali secondo il d.m. 22 aprile 2008, non tutti gli immobili degli enti di edilizia residenziale pubblica.
ha convertito il d.l. n. 201 del 2011, mantenendo la disciplina dell'esenzione IMU per gli alloggi sociali.
art. 1, comma 707, l. n. 147 del 2013
ha modificato la disciplina IMU richiamata dalla Corte, confermando la distinzione tra alloggi sociali e alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica.
d.m. 22 aprile 2008
è il parametro normativo per definire gli alloggi sociali, che devono essere verificati in concreto per ciascun immobile.
art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011
"si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati"
prevede una detrazione, distinta dall'esenzione, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.
art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102 del 2013
l'onere dichiarativo è previsto per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, non per gli alloggi sociali esenti.
il mancato esame del motivo di appello e del fatto decisivo integra il vizio denunciato in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è richiamato per i vizi di nullità della sentenza e per l'omesso esame di questioni rilevanti sotto il profilo processuale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
consente il controllo sul mancato esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, nei limiti fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la motivazione è solo meramente apparente o mancante quando non consente di comprendere le ragioni della decisione; nel caso concreto tale vizio è stato escluso.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario il giudice deve esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiede un minimo costituzionale di motivazione, violato solo in ipotesi estreme di mancanza o apparenza della motivazione.
art. 2, quarto comma, d.l. n. 102 del 2013
viene richiamato per distinguere gli alloggi sociali, che non pagano l'imposta in quanto equiparati all'abitazione principale, dagli altri alloggi degli enti.
Massime di principio
- In materia di IMU, l'esenzione per gli alloggi sociali non si estende automaticamente a tutti gli immobili posseduti dagli enti di edilizia residenziale pubblica, ma richiede la verifica in concreto, per ciascun immobile, dei requisiti previsti dal d.m. 22 aprile 2008.
- La distinzione legislativa tra alloggi sociali esenti e alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica soggetti a diversa agevolazione impedisce di assimilare indiscriminatamente le due categorie ai fini dell'IMU.
- L'esenzione IMU per gli alloggi sociali non è subordinata all'onere di presentare una dichiarazione attestante i requisiti e gli identificativi catastali; l'obbligo dichiarativo riguarda invece la diversa categoria degli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica.
- Il vizio di omesso esame sussiste quando il giudice di merito omette di affrontare una questione decisiva devoluta con l'appello, mentre non integra vizio radicale la presenza di refusi o di una motivazione complessivamente intelligibile che consenta di comprendere la ratio decidendi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03758/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_civile · 14 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03759/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_civile · 14 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03760/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_civile · 14 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03761/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_civile · 14 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03762/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_civile · 14 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03766/2025 del 14/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →