Cassazione Civile, Ordinanza n. 23356/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società resistente, munita di decreto ingiuntivo esecutivo, aveva avviato l'esecuzione forzata contro l'ASL di Brindisi. L'ente pubblico aveva proposto opposizione all'esecuzione deducendo la nullità del precetto per violazione dell'art. 14 d.l. 669/1996, assumendo che il creditore avesse intimato il precetto senza aver previamente notificato il decreto ingiuntivo esecutivo e senza attendere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo. Rigettata l'opposizione nei precedenti gradi di merito, l'ASL ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, ma la Corte non ha esaminato il merito della censura perché ha rilevato d'ufficio la tardività del ricorso, applicando il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. al giudizio iniziato nel 2012 e constatando che la sentenza d'appello del 30 aprile 2019 era stata impugnata solo con consegna per la notifica del ricorso il 27 novembre 2019. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità della sospensione feriale ai giudizi di opposizione all'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Ha ritenuto applicabile il termine di sei mesi per impugnare ex art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza d'appello, e ha accertato che tale termine era scaduto il 30 ottobre 2019, mentre il ricorso era stato consegnato per la notifica il 27 novembre 2019. Ha poi condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della resistente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La norma era invocata dalla parte opponente per sostenere l'illegittimità del precetto intimato senza previa notificazione del titolo esecutivo e senza rispetto del termine di 120 giorni; la decisione di legittimità, tuttavia, non entra nel merito della sua applicazione.
Per i giudizi iniziati prima della modifica del 2009, il termine lungo di impugnazione è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
art. 46, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69
Ha introdotto la disciplina del termine semestrale di impugnazione richiamata dalla Corte per individuare il termine lungo applicabile.
art. 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742
La sospensione feriale dei termini processuali non si applica al giudizio di opposizione all'esecuzione.
art. 92 ord. giud.
In combinato disposto con la L. n. 742/1969, esclude la sospensione feriale per le controversie indicate dalla norma, tra cui quella esaminata.
Consente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Impone, in presenza dei presupposti processuali, il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della parte soccombente.
art. 2, comma 2, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese, incluse le spese forfettarie.
Massime di principio
- Nel giudizio iniziato prima della riforma del 2009, il termine lungo per proporre ricorso per cassazione è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
- La tempestività del ricorso va verificata con riguardo alla data di consegna dell'atto per la notifica, che deve cadere entro il termine di impugnazione.
- La sospensione feriale dei termini processuali non opera nelle controversie di opposizione all'esecuzione, con conseguente inutilizzabilità del periodo feriale nel computo del termine di impugnazione.
- Quando il ricorso per cassazione è tardivo, la Corte deve dichiararlo inammissibile senza esaminare i motivi di merito e porre le spese a carico del ricorrente soccombente.
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