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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38015/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società, destinataria di un avviso di accertamento IRAP per l'anno d'imposta 2006 con recupero di maggiore imposta, sanzioni e interessi, contestava il diniego dell'agevolazione prevista dall'art. 15 della legge regionale Sicilia n. 21/2003. Secondo l'Ufficio, il beneficio non spettava perché non era stata presentata la dichiarazione IRAP per l'anno 2003, ritenuta presupposto necessario per calcolare la base imponibile agevolabile rispetto alla media del triennio 2001-2003. La contribuente ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizi processuali: sosteneva che la norma regionale non imponesse necessariamente la presentazione della dichiarazione IRAP, potendo il dato richiesto risultare anche aliunde da bilanci, scritture contabili e dichiarazione IVA; invocava inoltre l'art. 12 delle preleggi per una lettura estensiva del termine "dichiarata" come "esposta" in qualsiasi forma ufficiale ed equivalente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non pertinente il richiamo all'art. 12 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale di agevolazione fiscale, da interpretare restrittivamente ai sensi dell'art. 14 disp. prel. c.c., senza analogia né equipollenza. Ha quindi interpretato il requisito della base imponibile "dichiarata" come riferito univocamente alla base imponibile esposta nella dichiarazione dei redditi/IRAP. Poiché la sentenza impugnata si era conformata a tale lettura, è stata confermata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 15 L.R. Sicilia n. 21/2003

    "Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, è concessa l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive... per i cinque periodi di imposta successivi... alle imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003"

    La locuzione "dichiarata" è stata letta in senso stretto come base imponibile esposta in dichiarazione dei redditi/IRAP, costituendo un requisito necessario per accedere al beneficio.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Non ritenuto pertinente dalla Corte, perché la questione riguarda una norma eccezionale di agevolazione fiscale, non suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato come criterio interpretativo delle norme eccezionali: è preclusa ogni analogia o equipollenza, imponendo una lettura stretta dell'agevolazione fiscale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Norma evocata dalla ricorrente come base della censura per violazione di legge.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    Norma evocata dalla ricorrente come base della censura per vizio processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali previste da norme eccezionali devono essere interpretate in senso stretto, senza possibilità di analogia o di riconoscimento di equipollenti non espressamente previsti.
  • Quando una disposizione richiede che un valore sia "dichiarato", il requisito va riferito alla specifica dichiarazione fiscale indicata dalla norma, non potendo essere sostituito da documentazione contabile o amministrativa prodotta aliunde, se la legge non lo consente espressamente.
  • In sede di legittimità, la censura di violazione di legge è infondata se mira sostanzialmente a ottenere un'interpretazione estensiva di una norma agevolativa incompatibile con il suo carattere eccezionale.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiNullità

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