Cassazione Civile, Ordinanza n. 37430/2021 del 30/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con cui l'Amministrazione aveva disconosciuto parte del credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate utilizzato in compensazione negli anni 2005, 2006 e 2007. Secondo i giudici di merito, il contribuente era decaduto dall'agevolazione perché, per ciascun anno del triennio di riferimento, non aveva rispettato i limiti di utilizzo previsti dalla disciplina agevolativa: per il 2005 e 2006 aveva utilizzato il credito in misura inferiore al minimo, per il 2007 in misura superiore al limite. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, in primo luogo, la violazione della L. n. 388 del 2000 e della L. n. 289 del 2002, sostenendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 62, comma 1, lett. g), della L. n. 289 del 2002 nella parte in cui imporrebbe la decadenza anche quando il mancato rispetto del minimo di utilizzo dipenda dalla carenza di capienza tributaria/contributiva, situazione non contemplata dalla norma. Con il secondo motivo ha denunciato omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha rilevato che il contribuente, nelle more, aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione e aveva chiesto con memoria la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Tale iniziativa è stata interpretata come manifestazione di sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio. In applicazione del principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione, se non notificata o comunicata con i requisiti di legge, non determina estinzione ma rende comunque inammissibile il ricorso per difetto di interesse, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese di lite e ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato in ragione della causa di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato e disconoscimento parziale del credito d'imposta.
indicato come fonte dell'agevolazione fiscale consistente in un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nei territori agevolati.
art. 10 d.l. 8 luglio 2002 n. 138
richiamato per la previsione della procedura di accesso al beneficio mediante istanza al Centro Operativo di Pescara.
art. 62, comma 1, lett. f), L. n. 289 del 2002
richiamato come norma che fissa i limiti di importo relativi alla fruizione del credito per ciascun periodo del triennio.
art. 62, comma 1, lett. g), L. n. 289 del 2002
richiamato come norma che collega il mancato rispetto dei limiti di compensazione alla decadenza dal diritto al contributo.
art. 3 Cost.
evocato dal ricorrente per sostenere che un'interpretazione che faccia decadere dal beneficio anche in caso di mancata capienza tributaria/contributiva sarebbe irragionevole.
art. 390, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per affermare che, in difetto dei requisiti formali della rinuncia notificata o comunicata con il visto degli avvocati, non si produce estinzione del processo ma solo inammissibilità per difetto di interesse.
art. 6, terzo comma, d.l. n. 193 del 2016
richiamato in relazione all'adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.
richiamato come disciplina della definizione agevolata dei carichi ('rottamazione cartelle').
Cass. sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3876
utilizzata come precedente per affermare che la rinuncia irrituale al ricorso determina inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Cass., sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732
richiamata per escludere, in caso di inammissibilità sopravvenuta per adesione alla definizione agevolata, il pagamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il ricorrente manifesta in cassazione di non avere più interesse alla decisione, ad esempio perché ha aderito a una definizione agevolata del debito e chiede la cessazione della materia del contendere, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse se non ricorrono i requisiti formali della rinuncia idonea a determinare l'estinzione.
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce estinzione del processo solo se rispettata la forma prevista dall'art. 390 c.p.c.; in difetto, l'effetto processuale è la sola inammissibilità per sopravvenuto venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione.
- In presenza di inammissibilità sopravvenuta per adesione del contribuente a una definizione agevolata, il giudice può compensare integralmente le spese di lite e non applicare il doppio contributo unificato.
- Le questioni di merito sollevate contro la disciplina del credito d'imposta e della decadenza dal beneficio restano assorbite se il ricorso diviene improcedibile/inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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