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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27405/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (propriete0)

La controversia

La controversia traeva origine da una domanda proposta davanti al Tribunale per l'accertamento dell'esistenza di una servite0 di passaggio su una strada costeggiante l'area pertinenziale di un immobile industriale di propriete0 della societe0 resistente, strada che consentiva l'accesso a terreni e a un'area immobiliare del ricorrente originario e ad altri fondi di una terza soggetto poi chiamata in causa. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo validamente costituita la servite0. In appello la societe0 resistente aveva chiesto la riforma integrale della decisione, anche con azione negatoria servitutis e domanda di cessazione di ogni turbativa; la Corte d'appello aveva accolto parzialmente il gravame, ravvisando ultrapetizione nella sentenza di primo grado e affermando l'acquisto per usucapione della servite0. Avverso tale sentenza gli eredi del ricorrente originario e la proprietaria chiamata in causa proponevano ricorso per cassazione con tre motivi, ma prima della decisione depositavano atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai ricorrenti e accettato dalla resistente.

La decisione

La Corte ha rilevato la ritualite0 della rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., sottoscritta dalle parti e dal difensore e comunque produttiva di effetti anche indipendentemente dall'accettazione della controparte. Ha ricordato che nel giudizio di cassazione la rinuncia, quale atto unilaterale recettizio, estingue il processo e fa venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio; l'adesione della controparte rileva solo ai fini delle spese. Poiche9 nella specie la rinuncia era stata anche accettata dalla resistente, il giudizio e8 stato dichiarato estinto e non e8 stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale; produce effetti estintivi del giudizio anche senza accettazione delle controparti.

  • art. 306 c.p.c.

    Richiamato per sottolineare che, a differenza della rinuncia nel giudizio ordinario, nel giudizio di cassazione non e8 richiesta l'accettazione della controparte per l'efficacia estintiva della rinuncia.

  • art. 391 c.p.c.

    L'accettazione della rinuncia da parte delle altre parti o dei loro avvocati autorizzati esclude la condanna del rinunziante alle spese.

  • art. 949 c.c.

    Citato nel contraddittorio di merito come fondamento dell'azione negatoria servitutis proposta dalla societe0 resistente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso e8 un atto unilaterale recettizio che, se validamente formato, comporta l'estinzione del processo senza necessite0 di accettazione della controparte.
  • Gli adempimenti di notifica o comunicazione della rinuncia alle controparti servono principalmente a consentire l'adesione, rilevante ai soli fini della regolazione delle spese di lite.
  • Quando la rinuncia al ricorso e8 accettata dalle altre parti o dai loro difensori muniti di mandato speciale, non va pronunciata la condanna del rinunziante alle spese.
  • In presenza di rinuncia rituale al ricorso per cassazione, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e dichiara l'estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniServite0
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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