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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36050/2022 del 07/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accettato l'interpello disapplicativo proposto da Salvagnini Italia relativo all'applicazione delle norme CFC (art.167 TUIR) per i redditi 2008 della controllata malese Salvagnini South Asia sdn. Bhd. L'Agenzia aveva rigettato l'istanza sostenendo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso avverso il diniego in sede di interpello e l'insussistenza del requisito dell"autonomia decisionale" della controllata quale condizione per la disapplicazione del regime CFC.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Motivi: 1) la risposta dell'Amministrazione in sede di interpello disapplicativo è impugnabile perché esprime una pretesa tributaria che incide sulla posizione del contribuente; 2) ai fini della disapplicazione del regime CFC (art.167, co.5) è necessario dimostrare l"effettivo svolgimento di un'attività economica e l'esistenza di una struttura organizzativa idonea nello Stato estero, mentre il requisito dell"autonomia decisionale della controllata rispetto alla controllante non è richiesto dalla norma né coerente con la sua ratio; 3) la C.T.R. ha accertato, anche per pacifico riconoscimento dell'Amministrazione, che la controllata malese era realmente operativa nel proprio mercato, giustificando la disapplicazione. Spese a carico dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art.167, d.P.R. n.917/1986 (TUIR)

    disapplicazione se la societa' svolge un'effettiva attivita' industriale o commerciale... accompagnato da una struttura organizzativa idonea

    L'esimente richiede la dimostrazione dell'effettivo svolgimento dell'attivita' economica e di una struttura operativa nel Paese estero; non richiede altresi' l'autonomia decisionale della controllata

  • art.73, d.P.R. n.917/1986 (TUIR)

    riferimento all'autonomia decisionale contenuto nell'art.73, comma 5-bis

    La previsione sull'autonomia decisionale di cui all'art.73, co.5-bis e' applicabile in sede di accertamento e non puo' essere estrapolata come condizione necessaria per la disapplicazione CFC in sede di interpello

  • art.19, d.lgs. n.546/1992

    L'elenco degli atti impugnabili e' tassativo ma non preclude l'impugnazione di altri atti (es. risposte ad interpello disapplicativo) se con essi l'Amministrazione manifesta una pretesa tributaria

  • art.100 cod. proc. civ.

    Riconosce l'interesse del contribuente all'impugnazione del diniego in sede di interpello quando la risposta incide sulla sua posizione fiscale

  • art.37-bis, comma 8, d.P.R. n.600/1973

    Richiamata in tema di valutazione dei provvedimenti dell'Amministrazione in sede di interpello; non impedisce l'impugnazione del diniego disapplicativo

  • Decreto legislativo 29 novembre 2018, n.142 (att. Direttiva ATAD) e Direttiva UE 2016/1164

    Le modifiche operate hanno sostanzialmente mantenuto l'esimente di cui alla lettera a) del comma 5 dell'art.167; la prassi amministrativa successiva (es. Circolare 18/E/2021) conferma l'interpretazione che richiede l'effettiva attivita' ma non l'autonomia decisionale

  • Circolare Agenzia Entrate n.18/E del 27.12.2021

    Prassi che riconosce la possibilita' di disapplicare il regime CFC qualora risulti dall'istruttoria l'effettivo impianto operativo della controllata estera

  • Giurisprudenza UE e nazionale (es. C-196/04 CGUE; Cass. n.25281/2015 e altre)

    Giurisprudenza che valorizza la concreta attività economica e scarta l'applicazione di misure anti-elusione quando la controllata risulta effettivamente impiantata e operativa, escludendo qualificazioni basate su mere formalità

Massime di principio

  • La risposta dell'Amministrazione in sede di interpello disapplicativo e' impugnabile se incide concretamente sulla posizione tributaria del contribuente
  • Per ottenere la disapplicazione del regime CFC ex art.167 TUIR il contribuente deve provare l'effettivo svolgimento di un'attivita' economica della controllata estera e l'esistenza di una struttura organizzativa idonea nel Paese di insediamento
  • L'"autonomia decisionale" della controllata rispetto alla controllante non e', di per se', un requisito necessario per la disapplicazione: il criterio decisivo e' la realta' operativa e la non artificialita' della presenza estera
  • La prova deve essere basata su elementi oggettivi e verificabili (documentazione societaria, organizzativa e operativa) che dimostrino la non fittizieta' dell'impresa estera
  • La giurisprudenza europea e la prassi nazionale (anche post-ATAD) confermano un approccio sostanziale volto a distinguere strutture reali da mere strutture di artificio: se la controllata e' realmente operativa, le misure CFC non devono essere applicate

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