Cassazione Civile, Ordinanza n. 19197/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dalla correntista per ottenere la rideterminazione del saldo di un rapporto di conto corrente e la conseguente ripetizione delle somme asseritamente indebitamente addebitate. In primo grado la domanda è stata respinta; la corte d'appello ha confermato il rigetto. In Cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: (1) ha denunciato violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per asserito travisamento dei fatti e della domanda, sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto "presupposta" la validità della clausola contrattuale e non avrebbe valutato concretamente la nullità delle clausole sugli interessi ultralegali, sulla capitalizzazione degli interessi e sulla commissione di massimo scoperto; (2) ha dedotto violazione dell'art. 210 c.p.c. per il mancato ordine di esibizione degli estratti conto e per il mancato accoglimento della CTU contabile, sostenendo di avere diritto all'acquisizione della documentazione anche in corso di causa e senza preventiva diffida ex art. 119 TUB; (3) ha denunciato violazione degli artt. 1283, 1284, 1346, 821, 1418 e 1815 c.c. per il mancato rilievo della nullità delle clausole sugli interessi ultralegali e per l'omesso accertamento della violazione della legge n. 108/1996.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in via generale, che i motivi erano costruiti in modo non corretto, poiché imputavano alla corte di merito la violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c., norma che riguarda i motivi di ricorso per cassazione e non il giudice di merito. Quanto al primo motivo, ha evidenziato il difetto di autosufficienza per mancata specifica indicazione delle conclusioni formulate e per mancata localizzazione dell'atto processuale contenente la domanda asseritamente travisata. Quanto al secondo, ha ribadito che l'istanza ex art. 210 c.p.c. può essere proposta solo se la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca ai sensi dell'art. 119 TUB e che il ricorso non indicava se e quando tale richiesta fosse stata effettuata. Quanto al terzo, ha dichiarato la censura inammissibile perché la ricorrente non aveva riportato il contenuto delle clausole di cui lamentava la nullità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con condanna al pagamento delle spese di legittimità e con attestazione dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La norma delimita il perimetro dei motivi di ricorso per cassazione; non è disposizione che il giudice di merito possa violare in quanto tale, sicché il suo richiamo come errore del giudice di merito è concettualmente improprio.
Richiamato come parametro della dedotta violazione per asserito travisamento della domanda e pronuncia oltre o al di fuori dei limiti del chiesto.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un errato apprezzamento del materiale allegativo e dei fatti di causa.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare un preteso travisamento o una non corretta valutazione delle risultanze istruttorie.
L'ordine di esibizione può essere richiesto in giudizio, ma per i documenti bancari è necessario che la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca e che questa non vi abbia ottemperato senza giustificazione, oltre alla sussistenza dei presupposti dell'ordine di esibizione.
art. 119 d.lgs. n. 385 del 1993
Attribuisce al cliente, o a chi gli succede o ne amministra i beni, il diritto di ottenere copia della documentazione relativa a singole operazioni degli ultimi dieci anni, compresi gli estratti conto; tale diritto, in sede giudiziale, può essere fatto valere tramite art. 210 c.p.c. alle condizioni indicate dalla giurisprudenza.
Norma invocata per contestare la validità della capitalizzazione degli interessi.
Norma invocata per contestare la pattuizione e misura degli interessi ultralegali.
Richiamato per sostenere la nullità delle clausole per difetto di determinatezza dell'oggetto.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della doglianza sulla disciplina degli interessi.
Richiamato per sostenere la nullità delle clausole contrattuali contestate.
Richiamato nel contesto della contestazione sulle pattuizioni degli interessi e delle conseguenze della nullità.
Richiamata come parametro per dedurre la violazione della disciplina antiusura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In applicazione della norma è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: il ricorrente deve riportare o riassumere il contenuto degli atti e dei documenti su cui fonda la censura e indicarene con precisione la sede processuale di produzione, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La deduzione di travisamento della domanda presuppone che nel ricorso siano trascritte o comunque individuate con precisione le conclusioni e l'atto processuale che le contiene; senza tale indicazione non è possibile il controllo di legittimità.
- L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. in materia bancaria non può prescindere dalla previa richiesta della documentazione alla banca ai sensi dell'art. 119 TUB e dalla mancata ottemperanza ingiustificata dell'istituto.
- Chi deduce la nullità di clausole contrattuali per interessi ultralegali, anatocismo o usura deve indicare in ricorso il contenuto concreto delle clausole contestate; una censura meramente assertiva è inammissibile.
- È improprio imputare al giudice di merito la violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c., poiché tale norma disciplina i motivi di ricorso per cassazione e non una regola di decisione del merito.
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