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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05102/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parti private)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di opposizione ai sensi dell'art. 5 ter della L. n. 89 del 2001 avverso il decreto del magistrato designato, comunicato il 15 giugno 2021. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'opposizione ritenendo che il deposito via PEC fosse avvenuto il 16 luglio 2021, quindi oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. I ricorrenti hanno impugnato tale decreto con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 ter della L. n. 89 del 2001, sostenendo che il messaggio di deposito era stato inviato il 13 luglio 2021 e che anche la terza PEC recava data 14 luglio 2021, dunque entro il termine. Il Ministero ha resistito con controricorso e ha sostenuto che l'errore sarebbe stato revocatorio, con conseguente necessità di ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.; la Corte di cassazione ha però escluso questa lettura, osservando che il giudice d'appello non aveva errato nella percezione materiale del fatto, ma aveva commesso un errore di diritto nel ritenere tardivo il deposito senza considerare la regola sul perfezionamento del deposito telematico al momento della ricevuta di avvenuta consegna PEC.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha respinto l'eccezione del Ministero relativa all'asserito errore revocatorio, chiarendo che nella specie non vi era un errore di percezione dei fatti, ma una falsa applicazione di norme processuali sul deposito telematico. Ha quindi affermato che il deposito degli atti processuali a mezzo PEC si considera perfezionato quando viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia, cioè con la seconda PEC, e che il deposito è tempestivo se tale ricevuta è generata entro la fine del giorno di scadenza, salva l'applicazione dell'art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c. Per questo la Corte ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, affinché riesamini l'opposizione attenendosi al principio enunciato e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 5 ter della L. n. 89 del 2001

    disciplina l'opposizione avverso il decreto del magistrato designato; il termine per impugnarlo è perentorio e va verificata la tempestività anche in relazione al deposito telematico.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio richiede che il fatto supposto esistente o inesistente non sia stato oggetto di controversia e di pronuncia; non ricorre quando l'asserita erronea percezione degli atti sia stata valutata dal giudice e la censura investa invece la corretta applicazione della legge.

  • art. 16 bis, comma 7, d.l. n. 179 del 2012

    il deposito telematico degli atti processuali si ha per avvenuto al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore PEC del Ministero della giustizia; il deposito è tempestivo se tale ricevuta è generata entro la fine del giorno di scadenza, salvo l'applicazione dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.

  • art. 155, quarto e quinto comma, c.p.c.

    opera quale disciplina salva rispetto alla regola generale sul perfezionamento del deposito telematico entro il giorno di scadenza.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio nel procedimento di legittimità.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale applicato al ricorso per cassazione.

  • art. 35 del d.lgs. n. 149 del 2022

    indicato come norma che rende applicabile ratione temporis il testo vigente degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

  • art. 1, comma 19, n. 2, L. n. 228 del 2012

    norma di inserimento dell'art. 16 bis, comma 7, nel d.l. n. 179 del 2012.

  • art. 51, comma 2, lett. a) e b), d.l. n. 90 del 2014

    norma modificativa dell'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non è configurabile quando il presunto errore sul fatto abbia costituito oggetto di discussione e di decisione, poiché in tal caso la censura riguarda un errore di giudizio e non di percezione.
  • Ai fini della tempestività del deposito telematico degli atti processuali, rileva il momento di generazione della ricevuta di avvenuta consegna del gestore PEC del Ministero della giustizia, ossia la seconda PEC, non la sola data di invio del messaggio.
  • Il deposito effettuato a mezzo PEC è tempestivo se la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza del termine perentorio, salva l'operatività delle regole speciali di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.
  • Quando il giudice di merito dichiara tardivo un deposito telematico senza applicare la disciplina legale sul perfezionamento del deposito via PEC, il vizio denunciabile in cassazione è la violazione di legge e non l'errore revocatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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