Cassazione Civile, Ordinanza n. 16888/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (custode)
La controversia
La controversia nasce da una caduta avvenuta all'ingresso di una mensa universitaria: la persona offesa, mentre stava per entrare nella sala mensa, inciampava in una sbarra o rotaia metallica collocata nei pressi dell'ingresso e riportava lesioni. Agiva in giudizio contro l'università chiedendo il risarcimento dei danni, sostenendo la responsabilità da cosa in custodia. Il tribunale rigettava la domanda e la corte d'appello confermava, ritenendo che l'incidente fosse dipeso dalla condotta della danneggiata, in un contesto di piena visibilità del manufatto e senza impedimenti alla vista. In cassazione la ricorrente deduceva: nullità della sentenza d'appello per sottoscrizione da parte della sola presidente senza indicazione di estensore; violazione dell'art. 2729 c.c. per uso non corretto delle presunzioni nel ritenere visibile la rotaia; violazione dell'art. 2051 c.c. per avere escluso la responsabilità del custode sulla base della sola colpa della danneggiata, senza adeguata verifica dei requisiti del fortuito; e, in subordine, ulteriore nullità della sentenza per mancanza dell'indicazione di estensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha affermato che la censura sulla sottoscrizione della sentenza era inammissibile perché non allegava elementi idonei a dimostrare che la presidente non fosse anche estensore. Ha poi ritenuto inammissibili e comunque infondati i motivi sulla prova presuntiva e sull'art. 2051 c.c., osservando che il giudice di merito aveva accertato, con apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione, che la caduta era avvenuta in piena luce, senza ostacoli visivi, e che la condotta della danneggiata aveva avuto efficacia causale esclusiva, integrando il fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente per sostenere una nullità insanabile della sentenza; la Corte non accoglie la censura per difetto di allegazione dei presupposti fattuali.
Richiamato quale norma sulla struttura e sottoscrizione della sentenza; la Corte ritiene non dimostrata la violazione denunciata.
art. 119, comma 3, disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione alla sottoscrizione della sentenza collegiale; la Corte esclude la nullità dedotta.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di nullità della sentenza; i motivi sono dichiarati inammissibili.
La Corte precisa che la violazione delle presunzioni è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di sussunzione; nel caso concreto il motivo è inammissibile e comunque infondato.
Il fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode può essere integrato anche dalla mera condotta del danneggiato, se valutata dal giudice di merito come causa esclusiva del danno.
La motivazione della sentenza collegiale è estesa dal relatore, salvo che il presidente la estenda personalmente o la affidi ad altro componente; la sottoscrizione della sola presidente è quindi compatibile con l'ipotesi che essa abbia svolto anche la funzione di estensore.
art. 275, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per chiarire i casi in cui il presidente può cumulare le funzioni di relatore ed estensore.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Parametro dei motivi per violazione di legge; la Corte esclude la violazione sia dell'art. 2729 c.c. sia dell'art. 2051 c.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La valutazione di rilevanza causale esclusiva della condotta della danneggiata è considerata apprezzamento di fatto, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale ancora rilevante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato insieme al comma 1-quater per l'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- In tema di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., il fortuito che esclude la responsabilità del custode può consistere anche nella condotta colposa del danneggiato, purché il giudice di merito la ritenga causa esclusiva dell'evento.
- La valutazione del giudice di merito sulla visibilità dell'ostacolo e sulla rilevanza causale della condotta del danneggiato costituisce apprezzamento di fatto non riesaminabile in cassazione, salvo specifici vizi di legittimità.
- La censura di violazione delle norme sulle presunzioni semplici è ammissibile in cassazione solo quando il giudice abbia mal sussunto gli indizi nel paradigma dell'art. 2729 c.c.; non è sufficiente contestare il diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
- La nullità della sentenza per sottoscrizione apparente o incompleta non può essere affermata in astratto: occorre allegare elementi concreti dai quali risulti che il sottoscrittore non coincidesse con il soggetto legittimato a cumulare le funzioni di presidente ed estensore.
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