Cassazione Civile, Ordinanza n. 09849/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione delle indennità dovute per l'acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. 327/2001 di suolo e fabbricati occupati in via d'urgenza anni prima per il rinvenimento di reperti archeologici. La Corte di appello aveva liquidato un importo complessivo a titolo di indennizzo, ponendo la condanna anche a carico della società ricorrente. Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 42 bis d.P.R. 327/2001 e 2043 c.c., sostenendo di essere stata illegittimamente chiamata a rispondere in sede indennitaria/risarcitoria pur avendo svolto solo adempimenti procedurali su incarico della Soprintendenza, senza essere autorità che aveva emesso il decreto di acquisizione né beneficiaria dell'acquisizione; con il secondo ha dedotto violazione di legge e nullità dell'ordinanza per errori nella liquidazione degli indennizzi e nella individuazione delle quote spettanti agli aventi diritto, prospettando anche una duplicazione delle attribuzioni. Il Ministero ha depositato controricorso adesivo, limitandosi a condividere in parte le censure della ricorrente senza proporre impugnazione autonoma.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la società ricorrente non era né l'autorità che aveva emesso il decreto di acquisizione sanante né il soggetto beneficiario dell'acquisizione, avendo svolto soltanto attività preparatorie e interne alla procedura. Ne ha tratto la conseguenza che non poteva essere destinataria della condanna al pagamento dell'indennizzo, difettando la sua legittimazione a contraddire in quel giudizio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. È stato inoltre dichiarato assorbito il controricorso adesivo del Ministero, che non conteneva una vera impugnazione autonoma; in ogni caso, ove qualificabile come ricorso incidentale, sarebbe risultato tardivo. La sentenza/ordinanza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Napoli anche per le spese.
Norme richiamate
L'indennizzo per acquisizione sanante spetta in relazione al provvedimento adottato dall'autorità acquisente o al soggetto beneficiario dell'acquisizione; chi svolge solo attività preparatorie non è legittimato passivo della domanda di determinazione/corresponsione dell'indennizzo.
È richiamato dalla ricorrente per escludere una responsabilità risarcitoria a suo carico, ma la Corte risolve la questione sul diverso piano della legittimazione alla procedura indennitaria, non riconoscendo un suo coinvolgimento sostanziale.
La controversia sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo per acquisizione sanante appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
Conferma la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative all'indennizzo connesso all'acquisizione sanante.
art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011
Va interpretato estensivamente per ricomprendere anche le controversie sull'indennizzo da acquisizione sanante, pur istituto successivo alla norma.
È il parametro formale del primo motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
La facoltà di "contraddire" nel giudizio di cassazione può comprendere anche l'adesione alle richieste del ricorrente, non solo la contestazione.
Richiamato per il tema del contraddittorio nei giudizi inscindibili e dei litisconsorti necessari.
Le regole dell'impugnazione tardiva operano per il ricorso incidentale in senso stretto, non per il mero controricorso adesivo; se l'atto adesivo contiene una vera impugnazione autonoma, occorre la tempestività ex artt. 325 e 327 c.p.c.
Se un atto adesivo è qualificabile come impugnazione autonoma o incidentale in senso sostanziale, deve rispettare i relativi termini di decadenza.
Usato per il computo del termine con proroga al primo giorno non festivo.
La correzione di errore materiale intervenuta nel frattempo ha rettificato il dispositivo della precedente ordinanza, ma non incide sull'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo all'acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. 327/2001, la legittimazione passiva spetta all'autorità che ha adottato il provvedimento o al soggetto che ne beneficia; non basta avere svolto attività amministrative preparatorie o di supporto.
- L'indennizzo previsto dall'art. 42 bis ha natura indennitaria e non risarcitoria, ma la controversia sulla sua determinazione resta devoluta al giudice ordinario e, secondo la disciplina speciale, alla corte d'appello in unico grado.
- Un soggetto non menzionato nel decreto di acquisizione e privo della veste di autorità acquisente o beneficiario non può essere condannato al pagamento dell'indennizzo solo perché coinvolto internamente nella fase preparatoria della procedura.
- Nel giudizio di cassazione, il controricorso può essere meramente adesivo; se non contiene una domanda autonoma di cassazione della sentenza, non richiede necessariamente un ricorso incidentale.
- Se il controricorso adesivo si risolve sostanzialmente in un'impugnazione autonoma, esso deve comunque rispettare i termini di impugnazione ordinari; in difetto, è tardivo e inammissibile.
- La correzione di errore materiale intervenuta sul provvedimento impugnato non elide l'interesse e la decisione sulla censura principale quando quest'ultima riguarda un diverso profilo, come la legittimazione passiva.
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