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Sentenza

Sentenza n. 4388/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma quanto al ricorso n. 7315 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 10834/2023, resa tra le parti. quanto al ricorso n. 7316 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 10834/2023, resa tra le parti. quanto al ricorso n. 7439 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 10834/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202307439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I, che aveva annullato gli atti di assegnazione dei contributi alle emittenti televisive locali per l’annualità 2022, ritenendo illegittima l’applicazione dello scalino preferenziale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (appellanti)

La controversia

La controversia riguardava l’assegnazione dei contributi pubblici previsti dal d.P.R. n. 146/2017 per le emittenti televisive locali commerciali relativamente all’anno 2022. Il meccanismo contestato destinava il 95% delle risorse alle prime cento emittenti in graduatoria e il restante 5% a quelle collocate dalla centunesima posizione in poi. Le società collocate oltre il centesimo posto avevano impugnato la graduatoria e gli atti applicativi sostenendo che l’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 146/2017, già annullato dal Consiglio di Stato con riferimento ad annualità pregresse, non potesse essere nuovamente applicato. Il TAR aveva ritenuto che l’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 avesse legificato il regolamento soltanto per l’annualità 2019 e che, per il 2022, continuassero a operare le regole regolamentari depurate dello scalino preferenziale in forza dei precedenti giudicati. Gli appelli hanno contestato tale ricostruzione. Il Ministero ha sostenuto che l’art. 4-bis avesse integralmente recepito il d.P.R. n. 146/2017, elevandone le disposizioni al rango primario e rendendo legittima l’applicazione dello scalino anche per il 2022. Le società appellate hanno prospettato, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 e all’art. 13, comma 1-bis, del d.l. n. 145/2023. Le relative questioni erano state rimesse alla Corte costituzionale, che, con sentenza n. 44/2025, le aveva dichiarate non fondate.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli per connessione soggettiva e oggettiva e li ha accolti, riformando la sentenza del TAR e respingendo integralmente il ricorso di primo grado. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2025, il Collegio ha ritenuto che l’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 abbia operato un rinvio recettizio e integrale al d.P.R. n. 146/2017, determinando la novazione della fonte e l’elevazione al rango legislativo di tutte le disposizioni regolamentari, compreso l’art. 6, comma 2, relativo allo scalino preferenziale. La legificazione non è stata limitata all’anno 2019, ma ha prodotto effetti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 108/2018, quindi anche per l’annualità 2022. L’approvazione della graduatoria del 21 dicembre 2022, con applicazione dello scalino preferenziale, è stata pertanto ritenuta conforme a disposizioni aventi rango primario, non sindacabili dal giudice amministrativo se non mediante eventuale questione di costituzionalità. Il precedente annullamento della disposizione regolamentare da parte del Consiglio di Stato non impediva l’applicazione della disciplina successivamente legificata: il giudicato copriva l’illegittimità della norma regolamentare fino alla sua legificazione. Le questioni di costituzionalità erano state dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale e, conseguentemente, sono risultati infondati i motivi originari. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità della controversia e per l’intervento della Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 4-bis d.l. n. 91/2018, convertito dalla l. n. 108/2018

    da intendersi qui integralmente riportato

    La disposizione ha operato un rinvio recettizio e integrale al d.P.R. n. 146/2017, novando la fonte delle relative norme e conferendo loro rango primario, con effetti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

  • d.P.R. n. 146/2017

    Il regolamento disciplina i criteri di assegnazione dei contributi alle emittenti locali; dopo l’intervento dell’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018, l’intero contenuto regolamentare è stato elevato al rango legislativo.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. n. 146/2017

    La previsione dello scalino preferenziale, destinando il 95% delle risorse alle prime cento emittenti e il 5% alle successive, è divenuta norma di rango primario per effetto della legificazione integrale.

  • art. 1, comma 163, l. n. 208/2015

    Costituisce la base legislativa del regolamento sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione radiotelevisiva.

  • art. 17, comma 2, l. n. 400/1988

    È richiamato quale fondamento del potere regolamentare esercitato per l’adozione del d.P.R. n. 146/2017.

  • art. 13, comma 1-bis, d.l. n. 145/2023, convertito dalla l. n. 191/2023

    È stato oggetto, insieme all’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018, delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale.

  • art. 99 c.p.a.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • Quando una legge richiama integralmente uno specifico regolamento mediante una formula che ne dichiara il contenuto integralmente riportato, il rinvio ha natura recettizia e determina la novazione della fonte: tutte le disposizioni regolamentari richiamate assumono rango legislativo.
  • La legificazione integrale di un regolamento produce effetti dalla data di entrata in vigore della disposizione legislativa che la dispone, salvo che la legge preveda una diversa limitazione temporale; non può essere circoscritta alla sola modifica del regime transitorio che abbia occasionato l’intervento legislativo.
  • Una volta elevata al rango primario una disposizione precedentemente contenuta in un regolamento, il giudice amministrativo non può sindacarne direttamente la legittimità mediante annullamento dell’atto applicativo, dovendo eventualmente sollevare questione di legittimità costituzionale.
  • L’annullamento giurisdizionale di una norma regolamentare produce effetti sulla disciplina regolamentare fino al momento in cui la stessa norma sia successivamente legificata; il giudicato non impedisce l’applicazione della disposizione nella nuova veste di norma primaria per i periodi successivi alla legificazione.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAtti amministrativi generali e linee guidaDecreti legislativi e testi uniciRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciFonti e atti normativiProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fontiQuestione di legittimità costituzionaleEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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