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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05670/2023 del 23/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (terzo pignorato)

La controversia

Una banca aveva promosso espropriazione presso terzi pignorando crediti della debitrice verso più soggetti, tra cui canoni dovuti da una società in virtù di un contratto di affitto di azienda. Su uno di questi crediti il giudice dell'esecuzione aveva già pronunciato, in un precedente procedimento, ordinanza di assegnazione in favore dell'agente della riscossione per debiti tributari della debitrice. Successivamente, a seguito di rateizzazione del debito tributario, il giudice dell'esecuzione ha nuovamente assegnato gli stessi crediti alla banca. La società terza pignorata ha proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di assegnazione, deducendo in sostanza che la precedente assegnazione in favore dell'agente della riscossione conservava efficacia e impediva una nuova assegnazione dei medesimi crediti. Il Tribunale ha accolto solo parzialmente l'opposizione. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) difetto di interesse della terza pignorata a proporre opposizione; 2) violazione degli artt. 1230, 1231 e 1232 c.c. per avere il tribunale escluso l'effetto estintivo/novativo della rateizzazione; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla prova del pagamento/rateizzazione; 4) omesso esame di fatto decisivo; 5) violazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per mancata partecipazione dell'agente della riscossione al giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto innanzitutto irrituale la costituzione della società intimata perché priva di controricorso tempestivo, con conseguente inutilizzabilità della memoria depositata tardivamente e dei documenti allegati. Quanto al ricorso, ha affermato che era privo di un'esposizione sommaria dei fatti idonea a consentire la comprensione della vicenda processuale e che, comunque, tutti i motivi erano inammissibili: il primo perché introduceva una questione nuova e comunque infondata, essendo la terza pignorata legittimata a opporsi a un'ordinanza che poteva esporla al rischio di doppio pagamento; il secondo, il terzo e il quarto perché non coglievano la ratio decidendi, che non era la qualificazione novativa dell'accordo di rateizzazione ma la mancata rinuncia immediata e integrale agli effetti della precedente assegnazione, accertata in fatto dal tribunale; il quinto perché assorbito e comunque infondato, poiché nel giudizio di opposizione si controverteva solo della legittimità della nuova assegnazione e non dell'efficacia erga omnes della precedente, sicché l'agente della riscossione non era litisconsorte necessario. Nessuna statuizione sulle spese per mancata regolare attività difensiva degli intimati. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    opposizione agli atti esecutivi

    L'opposizione ha ad oggetto la legittimità dell'atto esecutivo impugnato e consente solo un accertamento incidentale, con efficacia limitata alle parti del giudizio.

  • art. 100 c.p.c.

    La terza pignorata ha interesse concreto a contestare un'ordinanza di assegnazione che potrebbe esporla a un duplice pagamento del medesimo credito.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene un'esposizione sommaria dei fatti sufficiente a rendere chiara e completa la vicenda sostanziale e processuale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La deduzione di una questione nuova richiede l'indicazione del momento processuale in cui essa sarebbe stata già proposta.

  • art. 370 c.p.c.

    Nel rito camerale introdotto dall'art. 380-bis.1 c.p.c., il controricorso tardivo è inammissibile e preclude anche le successive memorie della parte intimata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Nel procedimento camerale, la mancata tempestiva costituzione dell'intimato impedisce lo svolgimento di attività difensiva ulteriore, salvo i limitati casi previsti dal rito.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 1230 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la novazione, ma ritenuto non decisivo perché il punto centrale era la volontà delle parti di conservare o meno l'efficacia dell'assegnazione precedente.

  • art. 1231 c.c.

    Come sopra, invocato in relazione alla novazione ma non utile a scalfire la ratio decidendi.

  • art. 1232 c.c.

    Come sopra, invocato per sostenere l'estinzione dell'obbligazione, ma non decisivo rispetto alla permanenza degli effetti dell'assegnazione.

  • art. 132 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è stata ritenuta infondata perché il giudice di merito aveva espresso una motivazione effettiva e non contraddittoria.

  • art. 101 c.p.c.

    Invocato per il contraddittorio, ma la Corte ha escluso che l'agente della riscossione fosse parte necessaria del giudizio.

  • art. 102 c.p.c.

    La litisconsorzialità necessaria non ricorre nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. quando si controverte solo della legittimità dell'atto esecutivo impugnato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme agli artt. 101 e 102 c.p.c. per contestare l'integrità del contraddittorio, ma senza accoglimento.

  • art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    La rateizzazione del debito tributario non esclude automaticamente la prosecuzione delle procedure di riscossione già avviate, secondo il testo applicabile ratione temporis.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il contributo unificato aggiuntivo in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., l'impugnazione dell'ordinanza di assegnazione è ammissibile se la parte opponente è concretamente esposta agli effetti pregiudizievoli dell'atto, incluso il rischio di un doppio pagamento del medesimo credito.
  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile un'esposizione sommaria dei fatti che consenta alla Corte di comprendere compiutamente la vicenda sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti; la sua mancanza comporta inammissibilità.
  • La censura di legittimità deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; sono inammissibili i motivi che si limitano a questioni astratte, nuove o non decisive rispetto alla motivazione della decisione.
  • Nell'espropriazione presso terzi il terzo pignorato è litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione esecutiva relativi al pignoramento e all'assegnazione dei crediti.
  • L'ordinanza di assegnazione dei crediti pignorati ha natura pro solvendo: non estingue immediatamente il credito, ma trasferisce la titolarità del credito pignorato, con effetti che si consolidano con l'adempimento del terzo.
  • Una successiva rateizzazione del debito tributario non determina, di per sé, la caducazione automatica dell'efficacia di una precedente assegnazione di crediti; occorre verificare se le parti abbiano effettivamente pattuito la rinuncia agli effetti già prodotti dall'assegnazione.
  • Nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. l'eventuale accertamento sull'efficacia di un precedente titolo/atto esecutivo ha, di regola, valore solo incidentale e limitato alle parti del giudizio, sicché non sempre è necessaria la partecipazione del precedente creditore assegnatario.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terziContenzioso tributarioMora
RamiProcesso civileEsecuzioniObbligazioniTributi
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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