Cassazione Civile, Ordinanza n. 02786/2026 del 08/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno 2008 emesso nei confronti di tre ex soci di una società agricola in liquidazione e cancellata. L'Ufficio ha recuperato IVA, interessi e sanzioni ritenendo che, in occasione dello scioglimento agevolato e dell'assegnazione di immobili sociali a un socio, la società avesse fruito dell'esclusione da IVA prevista dalla disciplina sulle società non operative senza però rettificare la detrazione IVA assolta sui lavori di ristrutturazione eseguiti su quegli immobili. I contribuenti avevano contestato sia la spettanza del regime agevolato, sia la necessità della rettifica ex art. 19-bis2 d.P.R. 633/1972, sia il quantum. I giudici di merito avevano accolto il ricorso in primo grado e rigettato l'appello dell'Ufficio, valorizzando soprattutto la destinazione agricola dei manufatti e la loro scarsa attitudine a un uso privato. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione della disciplina sull'assegnazione agevolata e sulla rettifica della detrazione, sostenendo che il punto decisivo non era l'uso privato successivo degli immobili, ma l'obbligo di rettificare la detrazione per lavori di natura incrementativa non esauriti al momento dell'assegnazione; inoltre ha ribadito che, in presenza di contestazione, incombeva sui contribuenti provare l'assenza di tali presupposti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in caso di assegnazione agevolata di beni sociali ai soci nell'ambito dello scioglimento di società non operative, l'esclusione da IVA opera secondo i presupposti della disciplina agevolativa, ma non esonera dal dovere di rettificare la detrazione IVA per le spese di ristrutturazione sui beni assegnati quando tali spese abbiano natura incrementativa e non abbiano esaurito la loro utilità al momento dell'assegnazione. Ha inoltre chiarito che, quando l'agevolazione è contestata, spetta al contribuente provare i fatti costitutivi del beneficio, cioè che i lavori non erano incrementativi oppure avevano già esaurito la loro utilità. La CTR, invece, aveva attribuito rilievo alla possibilità o meno di usare i beni per fini privati e alla prosecuzione dell'attività agricola individuale, senza accertare il corretto assolvimento dell'onere probatorio sui presupposti della rettifica. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro processuale di deduzione del motivo per violazione di legge.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La Corte ha escluso l'inammissibilità del ricorso, ritenendo il motivo specifico e riferito alla decisione impugnata.
art. 1, comma 111, L. n. 296/2006
Disciplina lo scioglimento agevolato delle società non operative e subordina il beneficio a specifiche condizioni soggettive e temporali.
art. 1, comma 116, L. n. 296/2006
Prevede che le assegnazioni ai soci non sono considerate cessioni ai fini IVA e sono assoggettate a imposta di registro, con regime agevolato derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria.
art. 19-bis2 d.P.R. n. 633/1972
La detrazione IVA va rettificata quando beni o servizi sono utilizzati per operazioni con diritto a detrazione diverso da quello iniziale; nel caso concreto la rettifica è dovuta per spese incrementative non esaurite al momento dell'assegnazione.
art. 2, comma 1, n. 6, d.P.R. n. 633/1972
Le assegnazioni ai soci da parte di società integrano ordinariamente cessioni di beni ai fini IVA.
art. 2, comma 2, n. 5, d.P.R. n. 633/1972
L'autoconsumo e le destinazioni estranee all'impresa sono escluse da IVA per i beni per i quali, all'acquisto, non sia stata operata la detrazione.
art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
Base normativa dell'avviso di rettifica dell'imposta IVA emesso dall'Ufficio.
In caso di contestazione dell'agevolazione, l'onere di provare i presupposti del beneficio grava sul contribuente.
art. 5, par. 6, VI Direttiva IVA
Richiamato come fonte eurounitaria dell'equiparazione a cessione del prelievo di beni dell'impresa per fini estranei all'attività, salvo il caso di beni privi di detrazione in origine.
Direttiva 2006/112/CE, art. 26
Richiamata come disciplina vigente equivalente all'art. 5, par. 6, della VI Direttiva.
Massime di principio
- L'assegnazione agevolata di beni ai soci nell'ambito dello scioglimento di società non operative costituisce deroga al regime ordinario IVA e non impedisce la rettifica della detrazione relativa a spese sui medesimi beni, quando tali spese abbiano natura incrementativa e non siano esaurite al momento dell'assegnazione.
- Ai fini dell'esclusione da IVA e della mancata rettifica della detrazione, il contribuente deve provare i fatti che fondano il beneficio: in particolare che gli interventi eseguiti sul bene non hanno natura incrementativa oppure hanno esaurito la loro utilità al momento del trasferimento.
- La valutazione sull'obbligo di rettifica ex art. 19-bis2 d.P.R. 633/1972 non dipende dall'uso privato o imprenditoriale che il socio faccia successivamente del bene, ma dalla relazione tra la detrazione originaria e le spese successivamente sostenute sul bene assegnato.
- In tema di agevolazioni tributarie, la regola dell'onere della prova grava sul contribuente che invoca il regime di favore, mentre l'Amministrazione può limitarsi a contestarne i presupposti senza dover provare l'inesistenza di qualunque attività lecita.
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