Cassazione Civile, Ordinanza n. 35284/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione di un credito risarcitorio vantato da una danneggiata da sinistro stradale in favore di una società che aveva prestato servizi di noleggio di auto sostitutiva, in luogo dell'adempimento ex art. 1198 c.c. La società cessionaria agiva contro la compagnia assicuratrice tenuta alla liquidazione del danno derivante dal sinistro, assumendo che, nonostante la conoscenza della cessione, la compagnia avesse pagato la cedente invece che la cessionaria, con conseguente persistenza dell'obbligo verso quest'ultima ai sensi degli artt. 1260 e 1264 c.c. Nei gradi di merito era stata riconosciuta la fondatezza della pretesa principale e, in appello, il Tribunale aveva emesso ordinanza ingiuntiva per l'importo ceduto e aveva poi condannato la ceduta anche al risarcimento del danno da ritardato pagamento, liquidando altresì una somma di euro 300,00 per le attività stragiudiziali e documentali svolte dalla società. Con il ricorso per cassazione la società deduceva la violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia sulle domande di rimborso dei costi di patrocinio bonario e di acquisizione della documentazione necessaria al giudizio, per importi indicati in ricorso; sosteneva inoltre che tali domande fossero state ritualmente trascritte ai sensi dell'art. 366 n. 6 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza di omessa pronuncia era infondata perché il Tribunale aveva in realtà liquidato euro 300,00, somma che doveva intendersi riferita proprio al ristoro dei costi di assistenza stragiudiziale e di acquisizione della documentazione. La censura, quindi, non evidenziava un reale vizio di omessa pronuncia, ma mirava a contestare una decisione che aveva già affrontato la domanda. Non essendo stato accertato alcun effettivo mancato esame della domanda, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata in cassazione per mancata attività difensiva degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della prestazione in luogo dell'adempimento connessa alla cessione del credito a fronte dei servizi prestati
richiamato per la cedibilità del credito risarcitorio oggetto di causa
richiamato per l'opponibilità della cessione al debitore ceduto che abbia ricevuto notifica o abbia comunque avuto conoscenza della cessione
richiamato quale fonte dell'obbligo risarcitorio della compagnia assicuratrice nel sinistro stradale
richiamato a fondamento della denuncia di omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché la domanda era stata in sostanza esaminata e accolta nei limiti della liquidazione effettuata
invocato per la dedotta violazione di legge, ma la censura atteneva in realtà a un preteso vizio di omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato dalla Corte per chiarire che l'omessa pronuncia integra un vizio processuale, non un error in iudicando
richiamato dalla ricorrente in relazione all'onere di specifica trascrizione degli atti e delle domande nel ricorso per cassazione
richiamato con riferimento all'ordinanza ingiuntiva emessa dal Tribunale in corso di causa
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio con proposta del relatore
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115 del 2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- La censura di omessa pronuncia è ammissibile solo se il giudice di merito abbia effettivamente omesso di esaminare la domanda o l'eccezione; se dalla motivazione o dal dispositivo risulta una liquidazione che assorbe la pretesa dedotta, non sussiste il vizio denunciato.
- Il vizio di omessa pronuncia integra un error in procedendo e va inquadrato nell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., non come violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
- Nel giudizio di legittimità, quando il dispositivo o la motivazione consentano di ricostruire che una somma è stata riconosciuta proprio a soddisfazione della domanda formulata, la doglianza di mancata pronuncia deve essere respinta o dichiarata inammissibile perché non coglie la reale ratio decidendi.
- La cessione del credito risarcitorio è opponibile al debitore ceduto secondo le regole degli artt. 1260 e 1264 c.c., e il pagamento effettuato al cedente dopo conoscenza della cessione non libera il debitore nei confronti del cessionario.
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