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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25266/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società, a seguito di DOCFA per sei impianti eolici, atti di rettifica catastale attribuendo la categoria D/1 e una rendita più elevata, includendo nel calcolo anche la torre di sostegno dell'aerogeneratore. La società aveva impugnato gli atti sostenendo che la torre eolica, in quanto struttura "imbullonata" e funzionale al processo produttivo, dovesse essere esclusa dalla base di stima. La CTP aveva accolto il ricorso in parte qua, escludendo la torre dal calcolo della rendita, e la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia articolava due motivi: 1) violazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c. per avere la CTR fondato la decisione su una perizia di parte; 2) violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015 e dell'art. 812 c.c. per avere escluso la torre eolica dalla rendita catastale nonostante, secondo l'Agenzia, non fosse un macchinario o un'attrezzatura ma un mero sostegno passivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il giudice può utilizzare e condividere le risultanze di perizie e documenti di parte, se adeguatamente motivato, e che la CTR aveva motivato ampiamente. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, richiamando il consolidato orientamento secondo cui i parchi eolici sono accatastabili in categoria D/1, ma ai fini della rendita vanno esclusi i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; la torre eolica, quando costituisce componente essenziale e inscindibile dell'aerogeneratore e funzionale alla produzione di energia elettrica, rientra tra i beni sottratti alla stima. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato. Le spese sono state compensate per la relativa recentità del consolidamento giurisprudenziale; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione soccombente difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato ai fini della censura sull'onere della prova; la Corte non ravvisa violazione perché il giudice di merito può valorizzare gli elementi documentali e peritali prodotti dalle parti, se adeguatamente motivato.

  • artt. 112, 115 e 116 c.p.c.

    Sono invocati per contestare il modo in cui la CTR ha utilizzato la perizia di parte; la Corte esclude la violazione, ritenendo legittimo che il giudice tratti argomenti da perizie e documenti prodotti dalle parti.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    La norma è interpretata nel senso che, nella stima catastale dei fabbricati speciali, vanno esclusi macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, con sottrazione al carico impositivo delle componenti impiantistiche cd. "imbullonate".

  • art. 812 c.c.

    È richiamato per la definizione del bene immobile/catastale, ma la Corte conferma che la torre eolica, se funzionale e inscindibile dall'impianto, non deve essere computata nella rendita.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in quanto la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In tema di determinazione della rendita catastale dei parchi eolici, devono essere esclusi dalla stima i beni e le componenti impiantistiche che siano meramente funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente integrate o connesse al fabbricato.
  • La torre di sostegno di un aerogeneratore non va automaticamente computata nella rendita catastale: occorre verificare in concreto se essa costituisca componente essenziale e inscindibile dell'unicum impiantistico e sia funzionale alla produzione di energia elettrica; in tal caso rientra tra gli elementi sottratti alla stima ai sensi dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015.
  • Nel giudizio tributario il giudice di merito può trarre argomenti di convincimento da perizie e documenti prodotti dalle parti, purché la decisione sia sorretta da motivazione adeguata; non vi è violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il solo fatto di avere valorizzato una perizia di parte.
  • Le censure di violazione di legge non possono sovvertire accertamenti in fatto del giudice di merito quando questi siano congruamente motivati e conformi ai criteri legali di stima.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoProveContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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