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Sentenza

Sentenza del 31/05/2016 n. 11313 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Guardia di Finanza contestava alla società di avere la sede effettiva dell'amministrazione e il centro decisionale in Italia, nonostante la sede formale nel Regno Unito. Gli accertamenti riguardavano l'omessa dichiarazione dei redditi ai fini IRPEG per gli anni 1999-2003. La società ha impugnato la sentenza della CTR deducendo, tra l'altro, violazione del giudicato esterno, motivazione apparente, errata individuazione della sede effettiva e della direzione effettiva ai sensi dell'art. 87 TUIR e della Convenzione Italia-Regno Unito, mancato riconoscimento delle imposte pagate nel Regno Unito e illegittima applicazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto non provato il passaggio in giudicato della precedente sentenza invocata dalla società; ha escluso il vizio di motivazione, poiché la CTR aveva indicato gli elementi posti a fondamento della decisione; ha confermato che la sede dell'amministrazione e la direzione effettiva si trovavano in Italia, dove erano concentrate la contabilità, la gestione finanziaria, l'emissione delle fatture, la raccolta delle informazioni sui lavori e le principali decisioni aziendali. La presenza di cantieri, dipendenti e attività operative nel Regno Unito non è stata ritenuta sufficiente a spostare la residenza fiscale. Le questioni sulla stabile organizzazione e sul credito per le imposte estere sono state dichiarate inammissibili, rispettivamente perché nuove e perché non autosufficientemente dedotte. È stata inoltre esclusa l'obiettiva incertezza normativa idonea a eliminare le sanzioni. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia non si è costituita in cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 87, comma 3, TUIR, nella versione ratione temporis

    sede dell'amministrazione

    La residenza fiscale di una società può essere individuata in Italia quando qui si trova il centro effettivo dell'amministrazione e delle decisioni, anche se la sede statutaria è all'estero.

  • Art. 4, paragrafo 3, Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni del 21 ottobre 1998

    luogo della direzione effettiva della società

    In caso di doppia residenza, rileva il luogo in cui sono effettivamente assunte le decisioni gestionali e commerciali fondamentali. Nel caso concreto, tale luogo è stato individuato in Italia.

  • Art. 15 TUIR, nella formulazione applicabile ratione temporis

    le tasse ivi pagate erano ammesse in detrazione fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente

    Il credito per le imposte pagate all'estero richiede il rispetto delle condizioni formali previste dalla legge, inclusa la richiesta nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta interessato.

  • Art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.

    Il giudicato esterno deve essere provato mediante la sentenza e l'attestazione del suo passaggio in giudicato; la sua mancata prova impedisce che produca effetti nel processo.

  • Art. 372 c.p.c.

    La produzione per la prima volta in cassazione di documenti relativi al giudicato esterno è preclusa, salvo specifiche eccezioni.

  • Art. 10 della legge n. 212 del 2000, art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    L'esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa richiede una reale e inevitabile difficoltà interpretativa, non ravvisabile nella mera complessità del caso.

Massime di principio

  • Per determinare la residenza fiscale di una società non è decisiva la sede legale formale: occorre individuare il luogo in cui si concentrano stabilmente amministrazione, contabilità, flussi informativi e decisioni strategiche.
  • La presenza all'estero di cantieri, dipendenti, clienti o attività operative non dimostra necessariamente che all'estero si trovi anche la direzione effettiva; attività operativa e centro decisionale possono trovarsi in Stati diversi.
  • Chi invoca un giudicato esterno deve provarne sia il contenuto sia il passaggio in giudicato, producendo tempestivamente la documentazione idonea nel giudizio di merito.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove, come una diversa qualificazione fiscale o una deduzione non proposta nei precedenti gradi di giudizio.
  • Per ottenere il credito per imposte pagate all'estero occorre dimostrare il rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa applicabile, non essendo sufficiente provare il semplice pagamento dell'imposta straniera.
  • L'obiettiva incertezza normativa che può escludere le sanzioni deve essere concreta e qualificata, derivante da norme difficili da coordinare, prassi contraddittorie o orientamenti giurisprudenziali realmente divergenti.

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