Cassazione Penale, Sentenza n. 714/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza del GIP che aveva autorizzato l'amministratore giudiziario a riscuotere l'indennità di occupazione e i canoni di locazione relativi a tre immobili sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per i reati di riciclaggio e reimpiego. I motivi spiegati: (1) violazione degli artt. 623 e 627 c.p.p. e vizio di motivazione rispetto alla sentenza rescindente (presunto errato richiamo alla confisca allargata ex art. 240-bis c.p.); (2) errore nell'inquadrare la gestione come "produttiva" invece che "statica", con conseguente illegittimità della riscossione di indennità e frutti; (3) violazione degli artt. 321 c.p.p. e 104-bis disp. att. c.p.p. per incompetenza o eccesso del GIP nell'estendere il vincolo a frutti e canoni e per aver adottato valutazioni patrimoniali proprie senza sufficiente base; (4) applicazione indebita delle disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 (art. 36 e ss.) e dell'art. 104-bis disp. att. c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il GIP, quale giudice delegato, abbia correttamente valutato la necessità della gestione produttiva: la stima tecnica dei beni (2.060.850,00 euro) è risultata inferiore all'ammontare del profitto da sequestrare per equivalente (5.900.000,00 euro), pertanto è legittima l'autorizzazione alla riscossione di canoni e indennità fino al limite dell'equivalente. L'erroneo richiamo alla confisca allargata (art. 240-bis) non ha intaccato la validità della motivazione sostanziale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata (nella sentenza è prevista la condanna alle spese).
Norme richiamate
art. 104 disp. att. cod. proc. pen.
Il sequestro preventivo è eseguito: a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili; b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa; d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
La norma descrive le modalità di esecuzione del sequestro; la Corte la utilizza per distinguere l'esecuzione "statica" (semplice custodia/trascrizione) dalla gestione che richiede imputazione di amministrazione quando è necessario assicurare la gestione dei beni.
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
Consente la nomina di un amministratore giudiziario e l'applicazione, in taluni casi, delle disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 per la gestione dei beni sequestrati; la Corte ne riconosce l'applicabilità per organizzare una gestione produttiva qualora il valore dei beni non sia già equivalente al profitto da confiscare.
Fondamento del sequestro preventivo e base per la misura disposta dal GIP; permette il sequestro preventivo finalizzato alla confisca e l'adozione di misure cautelari sui beni.
Prevede la confisca obbligatoria del profitto per il reato specifico (reimpiego/riciclaggio), rilevante per distinguere il sequestro "diretto" del profitto da quello "per equivalente".
Norma sulla confisca allargata: la Corte ha precisato che, benché i reati in astratto possano rientrare tra quelli che consentono la confisca allargata, nel caso concreto non era operante la disciplina dell'art. 240-bis e il richiamo formale a tale norma è stato ritenuto inesatto ma non decisivo.
d.lgs. n. 159 del 2011 (art. 36 e art. 40)
Le disposizioni del "codice antimafia" disciplinano amministrazione e gestione dei beni sequestrati e consentono, fra l'altro, di differire lo sgombero dell'abitazione principale. La Corte ne riconosce l'utilizzabilità nell'ambito della gestione giudiziaria, purché compatibile con il principio di proporzione del sequestro per equivalente.
Citada in via analogica per sostenere che gli accessori e i frutti del bene possono essere considerati nell'ambito dell'applicazione della misura, purché non si determini eccedenza rispetto all'equivalente.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama il limite di esposizione dei motivi in Cassazione: la ricorrente ha articolato i motivi nei limiti per la decisione, come richiesto.
Massime di principio
- Distinguere sempre se il sequestro è "diretto" sul profitto o "per equivalente": se il valore complessivo dei beni posti a vincolo è pari o superiore all'ammontare del profitto, non è consentita la gestione produttiva che farebbe percepire frutti eccedenti e altererebbe la proporzione economica.
- Se il valore dei beni sequestrati è inferiore al profitto da confiscare, il giudice delegato può autorizzare una gestione produttiva e la riscossione di canoni/indennità, purché tali introiti non eccedano il limite dell'equivalente.
- La stima del valore dei beni affidata a un tecnico nominato dall'amministratore giudiziario ha prevalenza rispetto a valutazioni sommarie della polizia giudiziaria; chi contesta la stima deve proporre una valutazione tecnica contraria fondata.
- Il GIP, nell'esercizio delle funzioni di giudice delegato ex art. 104-bis disp. att., è legittimato a nominare amministratore e a disciplinare la gestione dei beni; l'eventuale eccesso di potere va provato concretamente, non solo denunciato formalmente.
- In caso di abitazione principale occupata dal soggetto sottoposto a misura, può trovare applicazione l'art. 40 d.lgs. n. 159/2011 (differimento dello sgombero) purché compatibile con la misura cautelare e con il principio di proporzionalità.
- Nelle impugnazioni è strategico concentrarsi su elementi tecnici (valutazioni di stima, documentazione sulle rendite effettive) e non solo su censure formali, poiché la Corte dà rilievo sostanziale alla verifica del rapporto fra valore dei beni e importo dell'equivalente.
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