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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 469/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava con unico motivo, articolato in due rilievi distinti: (1) censurava la valutazione probatoria adottata dai giudici di merito, sostenendo che l'allaccio abusivo alla rete elettrica non fosse attribuibile a lui perché il collegamento era sul contatore posto nella porzione di immobile a disposizione della sorella Lisa e che l'imputato si sarebbe limitato a riattivare la tensione inserendo un filo in un contatore già precedentemente manomesso, senza essere presente all'interruzione iniziale e senza consapevolezza dell'irregolarità; (2) contestava la congruità della pena ritenendo che il danno fosse di lieve entità e che ciò avrebbe dovuto riflettersi in una pena più lieve.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo rilievo ha ritenuto che si trattasse di un'ordinaria sindacazione della valutazione della prova da parte dei giudici di merito e non dell'esposizione di vizi di motivazione tassativamente previsti dall'art. 606 c.p.p.; pertanto il motivo non descriveva un vizio di legittimità valutabile in cassazione. Sul secondo rilievo la Corte lo ha ritenuto aspecifico, perché il ricorrente non ha confrontato in maniera puntuale le ragioni poste dalla Corte d'Appello a sostegno della congruità della pena (gravità del fatto, numerosi precedenti, assenza di resipiscenza) limitandosi ad affermare in termini apodittici la lieve entità del danno, già peraltro considerata dal giudice con il riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende. Si conferma, per riferimento, che la condanna di merito (Tribunale di Trapani, rito abbreviato) era per il reato di furto aggravato di energia elettrica con pena originaria ridotta a sei mesi di reclusione e euro 200 di multa dopo il riconoscimento dell'attenuante e la diminuzione per il rito.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    La norma è stata richiamata per ricordare i limiti della cognizione della Corte di legittimità: il ricorso deve indicare vizi specifici della motivazione (totale mancanza, apparente, manifesta illogicità o contraddittorietà) e non può limitarsi a proporre una diversa valutazione della prova o una ricostruzione alternativa dei fatti.

  • art. 581 lett. d) cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 591 per l'inammissibilità del motivo aspecifico: stabilisce una delle ipotesi di inammissibilità del ricorso per cassazione quando il motivo non è specifico.

  • art. 591 co. 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Usato per motivare l'inammissibilità del secondo motivo, attinente alla pena, perché il ricorrente non ha illustrato in modo specifico le ragioni per cui la valutazione di merito sarebbe erronea rispetto ai criteri di quantificazione della pena.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito riproporre una diversa valutazione della prova: il ricorso deve indicare vizi specifici e strutturali della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; altrimenti è inammissibile.
  • Per censurare la motivazione occorre mostrare errori logici manifesti, contraddizioni interne, omissione di fatti decisivi o incompatibilità con atti processuali specificamente indicati; mere incongruenze o alternative ricostruzioni non bastano.
  • Quando si impugna la quantificazione della pena bisogna affrontare puntualmente le ragioni del giudice di merito (aggravanti, attenuanti, precedenti, resipiscenza) e dimostrare concretamente l'errore di diritto o di apprezzamento; censure aspecifiche sono inammissibili.
  • Il riconoscimento di circostanze attenuanti (es. tenuità del danno) non impedisce che il giudice consideri anche altri elementi (gravità dell'atto, precedenti, assenza di ravvedimento) nella determinazione della pena; per ottenere riduzioni ulteriori bisogna evidenziare la non applicazione o la erronea applicazione delle norme di riferimento.
  • Un ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare la condanna alle spese processuali e il versamento di somme a titolo di ammenda: è quindi fondamentale la valutazione preventiva della qualità dei motivi e la loro specificità prima di proporre cassazione.
  • Prassi consigliata: indicare con precisione gli atti e i passaggi motivazionali contestati, spiegare perché sono determinanti e come avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa, e non limitarsi a enunciare conclusioni alternative.

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