Cassazione Penale, Sentenza n. 463/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per tre motivi: 1) nullità per violazione del diritto di difesa poiché la Corte non valutò l'istanza di rinvio relativa all'adesione all'astensione del difensore (trasmessa tramite PEC) e tenne l'udienza in sua assenza; 2) vizio di motivazione e insufficienza/contraddittorietà delle argomentazioni probatorie a fondamento della condanna per furto aggravato; 3) errore nel rifiuto delle circostanze attenuanti generiche sulla base della sola protesta di innocenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo: ha riconosciuto l'ammissibilità della trasmissione via PEC della dichiarazione di adesione all'astensione indirizzata alla cancelleria e ha accertato che la PEC era pervenuta nei termini. L'omessa valutazione dell'istanza e la prosecuzione del giudizio in assenza del difensore hanno costituito causa di nullità assoluta dell'appello. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Norma sostanziale sul furto in abitazione, oggetto del processo di merito (reato contestato all'imputato).
art. 99, comma quarto cod. pen.
Riferimento alle circostanze aggravanti applicate in concreto dal giudice di merito.
art. 178 lett. c), art. 179 comma 1, art. 420-ter, art. 192, art. 599-bis cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nel ricorso: questioni relative alla nullità, ammissibilità delle istanze e possibili forme di definizione concordata (art. 599-bis). La Corte ha valutato in particolare l'ammissibilità della comunicazione via PEC ai fini dell'astensione.
art. 3 Codice di Autoregolamentazione sulle astensioni
"l'atto contenente la dichiarazione di astensione sia trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero"
La disposizione è stata interpretata dalla Cassazione nel senso che la trasmissione con PEC alla cancelleria è compatibile con l'onere di "trasmettere o depositare" la dichiarazione di adesione all'astensione.
art. 2-bis della L. 12 giugno 1990, n. 146
Norma che autorizza l'emanazione del codice di autoregolamentazione: contesto normativo delle regole sull'astensione e sulla comunicazione.
Costituzione, artt. 24, 111, 27
Richiamate in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che la mancata considerazione della PEC abbia violato il diritto di difesa garantito dalla Costituzione.
Massime di principio
- La comunicazione dell'adesione all'astensione dagli avvocati diretta alla cancelleria può essere validamente trasmessa tramite PEC: la ricevuta di avvenuto recapito costituisce prova di tempestivo invio e la Corte deve prenderla in considerazione.
- Se il giudice procede senza valutare una istanza ricevuta tempestivamente (es. pec che certifica il deposito alla cancelleria) e ciò comporta l'assenza del difensore, l'omessa valutazione può determinare nullità assoluta del giudizio e annullamento della decisione di merito.
- La PEC non ha natura di notifica formalmente regolata per tutte le ipotesi, ma per atti e comunicazioni che la legge o il codice di autoregolamentazione richiedono di "trasmettere o depositare" presso la cancelleria la trasmissione telematica è ammissibile e deve essere valutata dal giudice se risultano gli estremi di ricezione.
- La parte difensiva deve comunque curare la tempestività e la prova dell'invio (ricevuta PEC, attestazione di arrivo) quando intende far valere impedimenti o adesioni all'astensione; dall'altro lato il giudice ha l'obbligo di verificare e motivare l'eventuale rifiuto di rinviare l'udienza.
- In presenza di una nullità processuale fondamentale (es. violazione del diritto di difesa), i motivi sostanziali successivi possono risultare assorbiti e il rimedio è il rinvio per nuovo giudizio al fine di garantire il contraddittorio.
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