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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 463/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello per tre motivi: 1) nullità per violazione del diritto di difesa poiché la Corte non valutò l'istanza di rinvio relativa all'adesione all'astensione del difensore (trasmessa tramite PEC) e tenne l'udienza in sua assenza; 2) vizio di motivazione e insufficienza/contraddittorietà delle argomentazioni probatorie a fondamento della condanna per furto aggravato; 3) errore nel rifiuto delle circostanze attenuanti generiche sulla base della sola protesta di innocenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo fondato il primo motivo: ha riconosciuto l'ammissibilità della trasmissione via PEC della dichiarazione di adesione all'astensione indirizzata alla cancelleria e ha accertato che la PEC era pervenuta nei termini. L'omessa valutazione dell'istanza e la prosecuzione del giudizio in assenza del difensore hanno costituito causa di nullità assoluta dell'appello. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio. Gli altri motivi sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sostanziale sul furto in abitazione, oggetto del processo di merito (reato contestato all'imputato).

  • art. 99, comma quarto cod. pen.

    Riferimento alle circostanze aggravanti applicate in concreto dal giudice di merito.

  • art. 178 lett. c), art. 179 comma 1, art. 420-ter, art. 192, art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate nel ricorso: questioni relative alla nullità, ammissibilità delle istanze e possibili forme di definizione concordata (art. 599-bis). La Corte ha valutato in particolare l'ammissibilità della comunicazione via PEC ai fini dell'astensione.

  • art. 3 Codice di Autoregolamentazione sulle astensioni

    "l'atto contenente la dichiarazione di astensione sia trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero"

    La disposizione è stata interpretata dalla Cassazione nel senso che la trasmissione con PEC alla cancelleria è compatibile con l'onere di "trasmettere o depositare" la dichiarazione di adesione all'astensione.

  • art. 2-bis della L. 12 giugno 1990, n. 146

    Norma che autorizza l'emanazione del codice di autoregolamentazione: contesto normativo delle regole sull'astensione e sulla comunicazione.

  • Costituzione, artt. 24, 111, 27

    Richiamate in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che la mancata considerazione della PEC abbia violato il diritto di difesa garantito dalla Costituzione.

Massime di principio

  • La comunicazione dell'adesione all'astensione dagli avvocati diretta alla cancelleria può essere validamente trasmessa tramite PEC: la ricevuta di avvenuto recapito costituisce prova di tempestivo invio e la Corte deve prenderla in considerazione.
  • Se il giudice procede senza valutare una istanza ricevuta tempestivamente (es. pec che certifica il deposito alla cancelleria) e ciò comporta l'assenza del difensore, l'omessa valutazione può determinare nullità assoluta del giudizio e annullamento della decisione di merito.
  • La PEC non ha natura di notifica formalmente regolata per tutte le ipotesi, ma per atti e comunicazioni che la legge o il codice di autoregolamentazione richiedono di "trasmettere o depositare" presso la cancelleria la trasmissione telematica è ammissibile e deve essere valutata dal giudice se risultano gli estremi di ricezione.
  • La parte difensiva deve comunque curare la tempestività e la prova dell'invio (ricevuta PEC, attestazione di arrivo) quando intende far valere impedimenti o adesioni all'astensione; dall'altro lato il giudice ha l'obbligo di verificare e motivare l'eventuale rifiuto di rinviare l'udienza.
  • In presenza di una nullità processuale fondamentale (es. violazione del diritto di difesa), i motivi sostanziali successivi possono risultare assorbiti e il rimedio è il rinvio per nuovo giudizio al fine di garantire il contraddittorio.

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