Cassazione Penale, Sentenza n. 467/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Pisapia ha proposto revisione della condanna per reati edilizi (costruzione in assenza di concessione in zona vincolata: sopraelevazione di locale interrato di 110 mq e h 3 m, mancata direzione lavori, assenza denuncia al Genio Civile). Ha prodotto "prove nuove" (rilievi fotografici presso IGM e Alisud, atto di donazione 9.3.2001, consulenza tecnica di parte) tese a dimostrare che si trattava di demolizione e ricostruzione della preesistente costruzione (ristrutturazione edilizia mantenendo sagoma e volumi), non di nuova costruzione. La Corte d'Appello di Napoli aveva ammesso l'ammissibilità del giudizio di revisione ma, nel merito, aveva ritenuto che non fosse possibile accertare con certezza la consistenza e la sagoma del manufatto preesistente e aveva quindi rigettato la revisione. In Cassazione il ricorrente denunciava la contraddittorietà e insufficienza della motivazione con riferimento all'asserita idoneità delle prove nuove; il PG aveva chiesto il rigetto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente: ha rilevato una contraddizione logico-motivazionale nella sentenza impugnata, poiché la Corte d'Appello aveva prima riconosciuto la "novità" e l'astratta idoneità delle prove a demolire il giudicato e poi, senza adeguata motivazione tecnica, le aveva svalutate sostenendo l'impossibilità di ricostruire la sagoma preesistente. La Cassazione ha affermato che il giudice della revisione deve esaminare le prove nuove con la logica dell'istruttoria dibattimentale e motivare specificamente il perché tali prove non siano idonee a incidere sulla condanna. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame (con assorbimento dei restanti motivi).
Norme richiamate
DPR 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), art.3 e art.1 comma d)
La ricostruzione di un edificio previa demolizione può rientrare nella categoria della "ristrutturazione edilizia" (escludendo quindi una nuova costruzione) solo se è rispettata la stessa sagoma e, per immobili in zona vincolata, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza (volumetria, altezza, sagoma, struttura). Se la preesistente consistenza non è accertabile con elementi certi si configura nuova costruzione.
Massime di principio
- Quando si contesta che un intervento edilizio sia una "ricostruzione"/ristrutturazione anziché una nuova costruzione, è necessario produrre elementi oggettivi e verificabili (rilievi fotografici, atti pubblici, piante, edifici adiacenti comparabili, consulenze tecniche) che consentano di ricostruire la "consistenza" preesistente (volumetria, sagoma, altezza).
- Nel giudizio di revisione (o in altra fase rescindente) va distinta la valutazione sommaria di ammissibilità/astratta idoneità delle "prove nuove" dall'esame pieno delle stesse: se il giudice riconosce la novità e l'astratta idoneità, non può poi escludere l'efficacia delle prove senza adeguata motivazione tecnica e confronto probatorio.
- Se la prova nuova è di natura tecnica o edilizia e può incidere sulla qualificazione dell'intervento, il giudice deve aprire un'istruttoria tecnica adeguata (anche con C.T.U. o C.T.P. nel contraddittorio) per determinare la coincidenza o meno della sagoma e dei volumi preesistenti rispetto all'opera attuale.
- Un provvedimento che svaluti argomentazioni tecniche riconosciute come "novità" con giudizi apodittici o privi di riscontro può essere annullato per motivazione apparente o contraddittoria: la Corte deve indicare perché le prove non incrinano il quadro probatorio della condanna.
- La pendenza di un procedimento amministrativo (es. istanza di sanatoria o permesso in sanatoria) non sostituisce l'obbligo del giudice penale di esaminare compiutamente le prove nel giudizio penale; eventuali sospensioni o effetti non sono automatici e devono essere valutati caso per caso.
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