Cassazione Penale, Sentenza n. 466/2022 del 12/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: (1) vizio motivazionale per mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello mediante escussione di un testimone ritenuto decisivo (padre dell'indagato) relativo alle manovre antecedenti l'uscita di strada; (2) violazione di legge e vizio motivazionale per non aver verificato d'ufficio, dopo la revoca della sostituzione della pena con lavoro di pubblica utilità, la sussistenza dei presupposti per la sospensione condizionale della pena e la non menzione nel casellario; (3) violazione di legge per omissione del giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti (in particolare art.186 comma 2-bis C.d.S.) e circostanze attenuanti generiche, con conseguente illegittimità della commisurazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi come manifestamente infondati: (1) la rinnovazione dell'istruttoria in appello è ammissibile solo in casi eccezionali quando la prova sia indispensabile e decisiva, e qui la ricostruzione probatoria e l'esito dell'alcoltest escludevano utilità della testimonianza de relato; (2) il mancato esercizio del potere di concedere la sospensione condizionale non può essere censurato in Cassazione se l'imputato non ne ha fatto adeguata richiesta in grado di merito o non ha indicato elementi fattuali concreti a sostegno. Il terzo motivo è stato giudicato fondato: la Corte ha riscontrato un errore di diritto nel mancato bilanciamento tra circostanze di segno opposto (aumento per aggravante ex art.186 comma 2-bis e successiva riduzione per attenuanti applicata dopo l'aumento), con conseguente illegittimità della parte sanzionatoria della sentenza. Pertanto la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato per nuovo esame alla Corte di Appello di Perugia; il resto del ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
Disciplina la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello: ammissibile solo se il giudice non può decidere allo stato degli atti e la prova richiesta è indispensabile e decisiva
art. 468 cod. proc. pen.
Termini e modalità per proponimento di mezzi di prova in appello; la rinnovazione dell'istruttoria può essere disposta anche se la richiesta non è stata presentata nel termine se sussiste assoluta necessità
art. 186 C.d.S.
comma 2-bis; comma 2-sexies
Riferimento alla circostanza aggravante (2-bis) applicata in relazione alla guida in stato di ebbrezza; alcune aggravanti possono avere applicazione vincolata e talune essere sottratte al giudizio di valenza, ma il bilanciamento tra circostanze resta dovuto rispetto alle aggravanti soggette a giudizio
art. 69 cod. proc. pen.
Disciplina la valutazione delle circostanze ai fini della determinazione della pena; impone il giudizio di valenza comparativa fra circostanze di segno opposto
Norme sulla sospensione condizionale della pena
Il giudice d'appello deve motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di concedere la sospensione condizionale se ricorrono i presupposti, ma l'imputato non può lamentarne la mancata concessione in Cassazione se non ha formulato adeguata richiesta e sufficiente illustrazione fattuale nel merito
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un'eccezione: il giudice la deve ammettere solo se la prova è effettivamente indispensabile e decisiva per risolvere incertezze rimaste negli atti.
- La mancata concessione di benefici come la sospensione condizionale della pena non può essere impugnata con successo in Cassazione se l'interessato non ha formulato in modo concreto la relativa richiesta e non ha indicato fatti idonei a fondarla nel giudizio di merito.
- Il giudice deve sempre operare il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; l'omissione di tale bilanciamento configura errore di diritto e può determinare l'annullamento parziale della sentenza anche d'ufficio in sede di legittimità.
- Se la Corte di merito applica un'aggravante ad effetto speciale e poi concede attenuanti, il corretto metodo è effettuare il confronto complessivo (bilanciamento) prima di fissare la pena definitiva, non applicare meccanicamente incrementi e poi compensazioni che elidono il giudizio di valenza.
- In caso di annullamento parziale per illecito trattamento sanzionatorio la Corte di Cassazione può disporre il rinvio per nuovo esame e il trattamento non può essere elevato rispetto ai limiti già adottati dalla sentenza impugnata.
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