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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 465/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato parzialmente la sentenza impugnata limitatamente alla mancata statuizione sulla sospensione condizionale della pena; ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Salerno per nuovo esame della questione. Per il resto la decisione impugnata (riduzione della pena a 10 mesi per omicidio colposo) è stata confermata

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione volto a censurare la sentenza della Corte d'appello per violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta, formulata dal difensore dell'imputato, di concessione della sospensione condizionale della pena, senza fornire adeguata motivazione

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    La decisione sulla sospensione condizionale richiede un giudizio prognostico del giudice di merito; tale valutazione attiene al merito e non può essere sostituita dalla Corte di Cassazione. L'assenza di motivazione sulla richiesta impedisce la conferma della sentenza senza un nuovo esame da parte della corte d'appello

  • Orientamento giurisprudenziale maggioritario (Cass. Sez. 4, n. 3746/2020; Cass. Sez. 3, n. 35989/2017)

    L'omessa pronuncia sulla sospensione condizionale determina l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello per un nuovo esame, essendo precluso alla Cassazione il compimento della valutazione prognostica di merito

Massime di principio

  • Il giudice d'appello deve pronunciarsi espressamente e motivatamente sulla richiesta di sospensione condizionale della pena; l'omissione comporta annullamento con rinvio
  • Cenni generici (es. alla gravità del fatto o a un precedente) non bastano come motivazione implicita per escludere la necessità di una decisione specifica sul beneficio
  • La Corte di Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nel compiere il giudizio prognostico richiesto dall'art. 164 c.p.; in caso di omissione rilevante occorre il rinvio
  • La difesa dovrebbe formulare chiaramente e documentare le ragioni a sostegno della richiesta di sospensione condizionale per ridurre il rischio di omissioni o motivazioni insufficienti
  • In sede di rinvio la corte d'appello dovrà riesaminare i requisiti per la concessione del beneficio e motivare puntualmente la decisione in relazione agli elementi prodotti

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