Cassazione Civile, Ordinanza n. 14502/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario una cartella di pagamento relativa a maggior IRPEF, sanzioni e interessi, sostenendo, tra l'altro, carenza di motivazione della cartella, erroneità del calcolo del reddito e dell'aliquota, errore nel computo dei periodi di lavoro, mancata percezione di una somma collegata a un concordato preventivo della società committente e non irrogabilità delle sanzioni per assenza di colpa. La CTP aveva respinto in parte il ricorso, ma la CTR aveva poi accolto l'appello incidentale del contribuente dichiarando illegittima l'iscrizione a ruolo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi avverso tale decisione. Nelle more, il contribuente ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018 e di avere versato la prima rata; la Corte ha poi verificato che non era stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e che non risultava un diniego della definizione, sicché il processo doveva ritenersi estinto per effetto della disciplina speciale.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia tributaria e, applicando l'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018, ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre precisato che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, poiché l'estinzione dipende da una causa sopravvenuta e non dall'iniziativa originaria del ricorrente.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come parametro di legittimità della cartella impugnata nel giudizio di merito; nel testo non è sviluppata una specifica interpretazione della norma da parte della Cassazione.
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
La Corte ha affermato che, in assenza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 e in mancanza di diniego della definizione, il processo si estingue per effetto della disciplina della definizione agevolata.
legge 17 dicembre 2018, n. 136
Citata quale legge di conversione del d.l. n. 119/2018.
Richiamato per l'acquisizione dei documenti relativi alla definizione agevolata prodotti nel corso del giudizio di cassazione.
Richiamato quale ulteriore riferimento procedurale alla possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché l'estinzione deriva da motivi sopravvenuti e non dal rigetto/inammissibilità del ricorso.
Citata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie rientranti nella definizione agevolata speciale, la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine previsto e l'assenza di un diniego impugnato comportano l'estinzione del processo per effetto della disciplina di legge.
- Quando la definizione agevolata interviene per causa sopravvenuta rispetto al ricorso, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.
- In caso di estinzione del giudizio per effetto di una definizione agevolata, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate secondo la regola speciale richiamata dalla norma.
- La produzione documentale in cassazione è ammessa, nei limiti dell'art. 372 c.p.c., per comprovare fatti sopravvenuti rilevanti ai fini della definizione del giudizio.
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