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Sentenza

Sentenza del 20/03/2024 n. 538 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento n.TVK 030301691/2023 relativo alle imposte IRES e altro per l'anno 2017, emesso a seguito di Pvc della Guardia di Finanza del 27/07/2022. L'Ufficio contestava operazioni ritenute oggettivamente inesistenti (acquisti di ammendante da B. E. Srl per 132.332 t., di cui 23.601 t. nel 2017) e il recupero dell'IVA stornata tramite note di credito; l'operatività era collegata a società riconducibili alla famiglia "M." e caratterizzata da "scatole vuote", assenza di documenti di trasporto, compensazioni fittizie e mancata restituzione di somme. Il ricorrente deduceva nullità/illegittimità dell'accesso e dell'atto, rinvii pregiudiziali alla Corte Costituzionale su più profili (accesso, natura delle sanzioni, riscossione straordinaria), nullità derivata ex art.220 c.p.p., infondatezza nel merito e contestava le sanzioni e la iscrizione a ruolo straordinaria; chiedeva prova testimoniale dei verbalizzanti della GdF.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha ritenuto legittimo l'accesso e l'uso del Pvc redatto dalla Guardia di Finanza, richiamando principi CEDU e giurisprudenza sulla liceità di attività istruttorie per la repressione dell'evasione. Ha ritenuto sussistenti gravi, precisi e concordanti indizi di operazioni oggettivamente inesistenti (mancanza di capacità logistica, società sconosciute al fisco, fatture senza DDT, annullamenti con note di credito senza restituzioni), sufficiente a superare la presunzione a favore dell'Amministrazione. Ha escluso la nullità derivata invocata ex art.220 c.p.p. rispetto all'azione tributaria, ha respinto le censure sulle sanzioni e sul principio di incertezza, e ha confermato la legittimità dell'iscrizione a ruolo straordinaria ai sensi delle norme richiamate, considerato l'elevato importo e l'esistenza di altri procedimenti nel contesto familiare. Ha negato l'ammissione della prova testimoniale dei verbalizzanti essendo i quesiti già sostanzialmente contenuti nel Pvc. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 5.000,00 oltre diritti.

Norme richiamate

  • art. 21 c.7 DPR 633/72

    Consente il recupero dell'IVA sulle operazioni ritenute oggettivamente inesistenti: l'IVA non può essere dedotta/neutralizzata con note di credito se l'operazione sottostante è fittizia; principio della cartolarità dell'imposta applicato dall'Amministrazione e confermato dalla Corte.

  • art. 220 c.p.p. (richiamato come art.220 cpc nel ricorso)

    Norma penale/di diritto processuale penale invocata dal ricorrente per dedurre nullità derivata; la Corte ha ritenuto che eventuali limiti all'utilizzo di atti in sede penale non impediscono l'utilizzo dei medesimi atti in sede tributaria/amministrativa.

  • art. 12 c.5 D.Lgs. n.472/97

    Richiamata dal ricorrente in tema di determinazione delle sanzioni per il principio di continuazione; la Corte non ha ritenuto sussistere incertezze tali da escludere l'applicazione delle sanzioni irrogate dall'Ufficio.

  • art. 29 c.1 lett. c) D.L. n.78/2010 conv. in L. n.122/2010

    Norma che disciplina misure cautelari di riscossione straordinaria; la Corte ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo dell'intero importo in ragione dell'elevato credito accertato e del rischio di inefficace riscossione, anche alla luce di altri procedimenti tributari nell'ambito familiare.

  • art. 11 c.3 e art. 15-bis DPR 602/1973

    Prevedono misure cautelari e modalità di conservazione e garanzia del credito erariale; la Corte ha confermato che l'applicazione è possibile anche in assenza di sentenza penale se sussistono fondati indizi del pericolo di dispersione del patrimonio.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e giurisprudenza comunitaria

    La Corte ha richiamato principi CEDU secondo cui l'ingerenza nelle libertà (es. accessi) è ammissibile se prevista dalla legge e necessaria per fini legittimi (es. repressione evasione fiscale), giustificando la liceità dell'attività della GdF nel caso concreto.

  • Cassazione n.37366/2021, n.5969/2022 e Corte Costituzionale n.43/2017 (giurisprudenza citata)

    Richiami giurisprudenziali usati per sostenere che le sanzioni applicate sono di natura amministrativa e la loro applicazione nel contesto non comporta automatica incidenza penale o illegittimità costituzionale; contribuiscono a escludere il rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale invocato dal ricorrente.

Massime di principio

  • Se un accertamento si fonda su un Pvc redatto da Guardia di Finanza che documenta indizi gravi, precisi e concordanti di fittizietà (assenza di logistica, DDT mancanti, "scatole vuote", movimenti finanziari anomali), il giudice tende a ritenere legittimo il recupero di imposte e IVA e a confermare l'accertamento.
  • Le censure procedurali sull'accesso/attività di verifica compiuta da organi di polizia economico-finanziaria sono difficili da vincere se l'intervento è conforme a legge e proporzionato ai fini di repressione dell'evasione; il richiamo alla CEDU non è sufficiente a invalidare automaticamente l'atto.
  • La nullità derivata evocata con riferimento a profili penali (es. art.220 c.p.p.) non impedisce l'utilizzo degli atti in sede tributaria quando l'effetto esclusivo sarebbe sull'azione penale; l'uso amministrativo resta possibile salvo diversa pronuncia.
  • Il contribuente ha l'onere di fornire prova documentale e circostanziata per contrastare le presunzioni probatorie dell'Amministrazione: documenti di trasporto, evidenze logistiche, movimenti bancari, contratti reali e prove di restituzione di somme sono determinanti per sfatare l'accusa di operazioni inesistenti.
  • Le richieste di prova testimoniale nei confronti dei verbalizzanti possono essere respinte se i quesiti vertono su elementi già riportati nel Pvc; pertanto le istanze istruttorie devono mirare a elementi non già documentati nell'atto dell'Amministrazione.
  • Le contestazioni sulla natura delle sanzioni (amministrative vs penali) e i rinvii costituzionali, salvo profili di particolare rilevanza, non sospendono automaticamente il giudizio tributario né scalfiscono le conseguenze dell'accertamento quando i fatti sono provati.
  • L'iscrizione a ruolo e le misure di riscossione straordinaria possono essere legittimate dall'Ufficio quando sussista un fondato pericolo di mancata riscossione (elevato importo, elementi di sproporzione patrimoniale, altri procedimenti a carico degli stessi soggetti/famiglia).

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