Sentenza del 20/03/2024 n. 538 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n.TVK 030301691/2023 relativo alle imposte IRES e altro per l'anno 2017, emesso a seguito di Pvc della Guardia di Finanza del 27/07/2022. L'Ufficio contestava operazioni ritenute oggettivamente inesistenti (acquisti di ammendante da B. E. Srl per 132.332 t., di cui 23.601 t. nel 2017) e il recupero dell'IVA stornata tramite note di credito; l'operatività era collegata a società riconducibili alla famiglia "M." e caratterizzata da "scatole vuote", assenza di documenti di trasporto, compensazioni fittizie e mancata restituzione di somme. Il ricorrente deduceva nullità/illegittimità dell'accesso e dell'atto, rinvii pregiudiziali alla Corte Costituzionale su più profili (accesso, natura delle sanzioni, riscossione straordinaria), nullità derivata ex art.220 c.p.p., infondatezza nel merito e contestava le sanzioni e la iscrizione a ruolo straordinaria; chiedeva prova testimoniale dei verbalizzanti della GdF.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha ritenuto legittimo l'accesso e l'uso del Pvc redatto dalla Guardia di Finanza, richiamando principi CEDU e giurisprudenza sulla liceità di attività istruttorie per la repressione dell'evasione. Ha ritenuto sussistenti gravi, precisi e concordanti indizi di operazioni oggettivamente inesistenti (mancanza di capacità logistica, società sconosciute al fisco, fatture senza DDT, annullamenti con note di credito senza restituzioni), sufficiente a superare la presunzione a favore dell'Amministrazione. Ha escluso la nullità derivata invocata ex art.220 c.p.p. rispetto all'azione tributaria, ha respinto le censure sulle sanzioni e sul principio di incertezza, e ha confermato la legittimità dell'iscrizione a ruolo straordinaria ai sensi delle norme richiamate, considerato l'elevato importo e l'esistenza di altri procedimenti nel contesto familiare. Ha negato l'ammissione della prova testimoniale dei verbalizzanti essendo i quesiti già sostanzialmente contenuti nel Pvc. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 5.000,00 oltre diritti.
Norme richiamate
Consente il recupero dell'IVA sulle operazioni ritenute oggettivamente inesistenti: l'IVA non può essere dedotta/neutralizzata con note di credito se l'operazione sottostante è fittizia; principio della cartolarità dell'imposta applicato dall'Amministrazione e confermato dalla Corte.
art. 220 c.p.p. (richiamato come art.220 cpc nel ricorso)
Norma penale/di diritto processuale penale invocata dal ricorrente per dedurre nullità derivata; la Corte ha ritenuto che eventuali limiti all'utilizzo di atti in sede penale non impediscono l'utilizzo dei medesimi atti in sede tributaria/amministrativa.
art. 12 c.5 D.Lgs. n.472/97
Richiamata dal ricorrente in tema di determinazione delle sanzioni per il principio di continuazione; la Corte non ha ritenuto sussistere incertezze tali da escludere l'applicazione delle sanzioni irrogate dall'Ufficio.
art. 29 c.1 lett. c) D.L. n.78/2010 conv. in L. n.122/2010
Norma che disciplina misure cautelari di riscossione straordinaria; la Corte ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo dell'intero importo in ragione dell'elevato credito accertato e del rischio di inefficace riscossione, anche alla luce di altri procedimenti tributari nell'ambito familiare.
art. 11 c.3 e art. 15-bis DPR 602/1973
Prevedono misure cautelari e modalità di conservazione e garanzia del credito erariale; la Corte ha confermato che l'applicazione è possibile anche in assenza di sentenza penale se sussistono fondati indizi del pericolo di dispersione del patrimonio.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) e giurisprudenza comunitaria
La Corte ha richiamato principi CEDU secondo cui l'ingerenza nelle libertà (es. accessi) è ammissibile se prevista dalla legge e necessaria per fini legittimi (es. repressione evasione fiscale), giustificando la liceità dell'attività della GdF nel caso concreto.
Cassazione n.37366/2021, n.5969/2022 e Corte Costituzionale n.43/2017 (giurisprudenza citata)
Richiami giurisprudenziali usati per sostenere che le sanzioni applicate sono di natura amministrativa e la loro applicazione nel contesto non comporta automatica incidenza penale o illegittimità costituzionale; contribuiscono a escludere il rinvio pregiudiziale alla Corte Costituzionale invocato dal ricorrente.
Massime di principio
- Se un accertamento si fonda su un Pvc redatto da Guardia di Finanza che documenta indizi gravi, precisi e concordanti di fittizietà (assenza di logistica, DDT mancanti, "scatole vuote", movimenti finanziari anomali), il giudice tende a ritenere legittimo il recupero di imposte e IVA e a confermare l'accertamento.
- Le censure procedurali sull'accesso/attività di verifica compiuta da organi di polizia economico-finanziaria sono difficili da vincere se l'intervento è conforme a legge e proporzionato ai fini di repressione dell'evasione; il richiamo alla CEDU non è sufficiente a invalidare automaticamente l'atto.
- La nullità derivata evocata con riferimento a profili penali (es. art.220 c.p.p.) non impedisce l'utilizzo degli atti in sede tributaria quando l'effetto esclusivo sarebbe sull'azione penale; l'uso amministrativo resta possibile salvo diversa pronuncia.
- Il contribuente ha l'onere di fornire prova documentale e circostanziata per contrastare le presunzioni probatorie dell'Amministrazione: documenti di trasporto, evidenze logistiche, movimenti bancari, contratti reali e prove di restituzione di somme sono determinanti per sfatare l'accusa di operazioni inesistenti.
- Le richieste di prova testimoniale nei confronti dei verbalizzanti possono essere respinte se i quesiti vertono su elementi già riportati nel Pvc; pertanto le istanze istruttorie devono mirare a elementi non già documentati nell'atto dell'Amministrazione.
- Le contestazioni sulla natura delle sanzioni (amministrative vs penali) e i rinvii costituzionali, salvo profili di particolare rilevanza, non sospendono automaticamente il giudizio tributario né scalfiscono le conseguenze dell'accertamento quando i fatti sono provati.
- L'iscrizione a ruolo e le misure di riscossione straordinaria possono essere legittimate dall'Ufficio quando sussista un fondato pericolo di mancata riscossione (elevato importo, elementi di sproporzione patrimoniale, altri procedimenti a carico degli stessi soggetti/famiglia).
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