Cassazione Civile, Ordinanza n. 18460/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito relativo a contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2011. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione della contribuente e dichiarato prescritti i contributi; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'appello dell'INPS, ritenendo decorso il quinquennio dalla scadenza del termine di pagamento fissato al 9 luglio 2012 e negando che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integrasse occultamento doloso del debito idoneo a sospendere la prescrizione. Con unico motivo di ricorso per cassazione, l'INPS ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., in relazione alla disciplina della Gestione separata e agli obblighi dichiarativi, sostenendo che l'omessa indicazione degli obblighi contributivi in dichiarazione avrebbe impedito di conoscere il credito e dunque avrebbe determinato sospensione della prescrizione per occultamento doloso, richiamando precedenti di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la Corte d'appello nell'escludere sia una violazione di legge sia la sussistenza di un occultamento doloso del debito: l'art. 2935 c.c. rileva solo per impedimenti giuridici all'esercizio del diritto, mentre la mancata compilazione del quadro RR non comporta automaticamente sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. Inoltre la Corte territoriale aveva compiuto un accertamento di fatto, non adeguatamente censurabile in sede di legittimità, osservando che l'INPS aveva comunque avuto notizia dei redditi dalla dichiarazione presentata dalla contribuente e che tale circostanza era incompatibile con una volontà intenzionale di occultamento del debito. L'INPS è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la prescrizione non decorre solo quando il diritto non possa essere fatto valere per cause giuridiche; non rilevano ostacoli meramente soggettivi o di fatto, salvo specifiche ipotesi di sospensione previste dalla legge
la sospensione per occultamento doloso richiede una condotta intenzionalmente diretta a celare il debito; non basta la mancata compilazione di un quadro dichiarativo, se non accompagnata da un effettivo occultamento doloso
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
il motivo è stato proposto per dedotta violazione di legge, ma la Corte lo ha ritenuto inammissibile perché in realtà mirava a contestare accertamenti di fatto
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
il vizio motivazionale è deducibile solo nei limiti ristretti attualmente ammessi; nel caso concreto la censura non li rispettava
richiamo al procedimento camerale con proposta del relatore e comunicazione alle parti
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 ss.
richiamata quale base normativa della Gestione separata e degli obblighi contributivi
D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011
richiamato insieme alla disciplina della contribuzione alla Gestione separata
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 1
richiamato nella prospettazione dell'INPS sui controlli e sugli adempimenti dichiarativi
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 10, comma 1
richiamato nella prospettazione dell'INPS sui controlli e sugli adempimenti dichiarativi
art. 13, comma 1-quater, D.Lgs. n. 115 del 2002
viene dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.Lgs. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Ai fini della prescrizione, l'impossibilità di esercitare il diritto rilevante ex art. 2935 c.c. è solo quella derivante da impedimenti giuridici; non valgono meri ostacoli di fatto o l'ignoranza soggettiva del titolare, se non nei casi tassativi di sospensione previsti dalla legge.
- La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito richiede la prova di una condotta intenzionalmente decettiva diretta a celare il credito; non è sufficiente una semplice omissione dichiarativa se non emerge un effettivo intento di occultamento.
- Non è consentito trasformare una censura formalmente di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del merito quando il giudice di merito ha compiuto un accertamento fattuale sulla sussistenza o meno dell'occultamento doloso.
- La mancata compilazione di un quadro della dichiarazione dei redditi non determina automaticamente l'occultamento del debito contributivo, specie se dall'atto dichiarativo il creditore ha comunque potuto acquisire notizia dei dati reddituali rilevanti.
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