Cassazione Civile, Ordinanza n. 28860/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente operante nel settore finanziario aveva percepito emolumenti per gli anni d’imposta 2017 e 2018, sui quali i sostituti d’imposta avevano applicato, oltre alle ordinarie ritenute, anche l’aliquota addizionale straordinaria del 10% prevista dall’art. 33 del d.l. n. 78/2010 per bonus e stock options nel settore finanziario. Ritenendo indebita tale trattenuta, il contribuente presentava istanza di rimborso. Formatosi il silenzio-rifiuto, impugnava il diniego sostenendo che, anche dopo l’introduzione del comma 2-bis nell’art. 33, l’addizionale fosse dovuta solo quando la parte variabile della retribuzione eccedesse la parte fissa in misura pari ad almeno tre volte quest’ultima. Il ricorso per cassazione era fondato su un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 2, d.l. n. 78/2010, e conteneva anche una domanda subordinata di rimessione della questione di legittimità costituzionale della norma.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, per i compensi corrisposti a decorrere dal 17 luglio 2011, il comma 2-bis dell’art. 33 d.l. n. 78/2010 ha sostituito la precedente base imponibile del comma 1: l’addizionale del 10% si applica sull’ammontare dei bonus e delle stock options che eccede la parte fissa della retribuzione, senza necessità che il superamento raggiunga il triplo della parte fissa. Ha quindi escluso la fondatezza della questione di costituzionalità, ritenendo la disciplina rimessa alla discrezionalità del legislatore e non lesiva del legittimo affidamento, trattandosi di norma applicabile solo per il futuro. Il ricorso è stato rigettato; il contribuente è stato condannato alle spese di legittimità e, in ragione della conformità della decisione alla proposta accelerata, anche al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all’ulteriore importo a favore della Cassa delle ammende e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il comma 2-bis, per i compensi corrisposti dal 17 luglio 2011, ha sostituito la precedente base imponibile: l’addizionale del 10% si applica sulla quota di compensi variabili che eccede la parte fissa della retribuzione, senza richiedere il superamento del triplo della parte fissa.
articolo che ha inserito il comma 2-bis
La modifica introdotta in conversione ha inciso sulla disciplina della base imponibile e si applica ai compensi erogati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
conversione del d.l. n. 98/2011
La legge di conversione ha reso applicabile la nuova disciplina ai compensi corrisposti a decorrere dal 17 luglio 2011.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto dal ricorrente per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
È richiamato per la memoria illustrativa e per la decisione in camera di consiglio secondo la proposta accelerata.
La Corte applica la condanna per abuso del processo, ritenendo la decisione conforme alla proposta accelerata rifiutata dalla parte ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In materia di addizionali sui bonus e stock options dei dirigenti del settore finanziario, per i compensi corrisposti dal 17 luglio 2011 l’aliquota del 10% si applica sull’intera eccedenza della parte variabile rispetto alla parte fissa della retribuzione, senza che sia necessario il superamento del triplo della parte fissa.
- Quando una riforma legislativa modifica la base imponibile con efficacia solo per il futuro, la disciplina previgente non resta operativa per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della nuova norma, anche se non sia stata formalmente abrogata.
- La questione di legittimità costituzionale di una norma tributaria non è fondata solo perché la modifica incide in senso peggiorativo sul contribuente, se la scelta legislativa rientra nella discrezionalità del legislatore ed è applicata solo per il futuro.
- La tutela del legittimo affidamento non può essere invocata quando il contribuente contesta l’applicazione di una disciplina già vigente da molti anni rispetto ai periodi d’imposta oggetto di causa.
- Nel procedimento di decisione accelerata, la conformità della decisione definitiva alla proposta iniziale può giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c. per abuso del processo.
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