Cassazione Civile, Ordinanza n. 09791/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di sublocazione commerciale relativo a un immobile in Milano, per il quale la subconduttrice aveva resistito allo sfratto per morosità e all’ingiunzione di pagamento dei canoni, proponendo anche domande riconvenzionali. In particolare, chiedeva il rimborso delle spese sostenute per opere e impianti eseguiti nell’immobile per renderlo conforme all’uso pattuito, ovvero la compensazione di tale credito con i canoni pretesi dalla sublocatrice; domandava inoltre il risarcimento dei danni da ritardo nell’apertura dell’attività e proponeva azione di rivendicazione di attrezzature e materiali. La Corte d’appello aveva confermato il rilascio dell’immobile e la condanna al pagamento dei canoni insoluti, rigettando le riconvenzionali. Con il ricorso per cassazione la subconduttrice articolava otto motivi: 1) nullità della procura alle liti della sublocatrice per difetto di potere rappresentativo di chi l’aveva conferita; 2) violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; 3) violazione delle norme sulla locazione e sulla garanzia per vizi, assumendo la sopravvenuta inagibilità dell’immobile, vizi occulti, mancanza di controprestazione e violazione della buona fede; 4) nullità/inefficacia di specifiche clausole contrattuali che ponevano a carico della subconduttrice gli adeguamenti; 5) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali per non avere considerato il comportamento successivo delle parti e le circostanze sopravvenute; 6) nullità del contratto per impossibilità dell’oggetto e illiceità sopravvenute; 7) erroneo diniego della compensazione/rimborso delle spese sostenute per opere edili e impiantistiche, nonché delle riparazioni urgenti; 8) erroneo rigetto della domanda di rivendicazione per asserita genericità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo motivo per difetti di specificità, mancato confronto con la ratio decidendi, richiesta di nuova valutazione dei fatti o violazione dell’onere di indicazione/localizzazione degli atti e documenti. Ha invece esaminato il settimo motivo e lo ha respinto nel merito, affermando che la fattura prodotta dalla ricorrente, in presenza di contestazione del rapporto, non aveva valore probatorio pieno ma solo indiziario, e che il contratto poneva comunque a carico della subconduttrice gli interventi di adeguamento e manutenzione dedotti. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo per contestare la validità della procura alle liti conferita dalla società resistente; la Corte ha ritenuto però che la censura non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata.
Invocato dalla ricorrente insieme all’art. 77 c.p.c. per sostenere il difetto di legittimazione processuale; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai poteri della procuratrice ad negotia; la Corte ha escluso che la doglianza scalfisse la conclusione sulla validità della procura.
La non contestazione opera sui fatti storici allegati e non sui documenti o sulle inferenze tratte dalla loro valutazione; la Corte ha ribadito che la valutazione della non contestazione è riservata al giudice di merito.
La Corte ha ricordato che la censura sul vizio della cosa locata non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto; il motivo è stato ritenuto inammissibile.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della disciplina dei vizi e del godimento dell’immobile; la censura è stata ritenuta fattuale e quindi inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente quanto ai profili di sicurezza e regolarità degli impianti; la Corte ha ritenuto la doglianza impropriamente costruita come violazione di legge ma in realtà diretta alla rivalutazione dei fatti.
artt. 1571, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581 c.c.
Norme richiamate dalla ricorrente per sostenere vizi della locazione, obblighi del locatore e rimedi del conduttore; la Corte ha osservato che le censure erano in sostanza dirette contro l’accertamento di fatto del giudice di merito.
Invocato dalla ricorrente per sostenere l’eccezione di inadempimento e il mancato pagamento del canone; la Corte non ha accolto la prospettazione perché fondata su una diversa ricostruzione dei fatti.
Richiamato in uno dei motivi, ma non vi è stata accoglienza della censura; la Corte ha ritenuto che il motivo fosse privo di specifica confutazione del decisum.
artt. 1575, 1576, 1578, 1579, 1580, 1581 c.c.
Richiamati per sostenere l’inadempimento del locatore/sublocatore e la disciplina dei vizi della cosa locata; la Corte ha respinto la doglianza perché volta a contestare l’accertamento di insussistenza di vizi occulti.
art. 79 L. 27 luglio 1978, n. 392
Richiamato per sostenere la nullità di pattuizioni sfavorevoli al conduttore; la Corte non ha ravvisato la violazione dedotta.
Invocato per censurare l’interpretazione letterale del contratto; la Corte ha ribadito che il ricorrente deve specificare i canoni ermeneutici asseritamente violati e il modo della violazione.
Richiamato per sostenere che il contratto dovesse essere letto complessivamente; la Corte ha ritenuto la censura generica e meramente alternativa rispetto all’interpretazione accolta dal giudice di merito.
Invocato per dedurre la nullità del contratto per impossibilità dell’oggetto e illiceità sopravvenute; la Corte ha ritenuto la censura infondata/inammissibile poiché fondata su un diverso accertamento dei fatti.
Richiamato insieme all’art. 1418 c.c. per sostenere l’illiceità sopravvenuta dell’oggetto; la Corte non ha accolto la doglianza.
Invocato per la compensazione tra canoni e controcredito per opere; la Corte ha negato il controcredito azionabile in compensazione.
Richiamato quale base della compensazione; la Corte ha escluso la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile della ricorrente.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il rimborso delle riparazioni urgenti eseguite dal conduttore; la Corte ha ritenuto che la fattura prodotta non bastasse a dimostrare il credito.
Richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 1577 c.c. per sostenere il diritto al rimborso; il motivo è stato respinto.
Citato in relazione ai diritti del conduttore in caso di riduzione del godimento; la Corte ha ritenuto la doglianza insostenibile perché ancorata a una diversa ricostruzione fattuale.
Richiamato per il rimborso delle migliorie; la Corte non ha ritenuto provato il credito azionato.
Invocato per una pretesa novazione oggettiva; la censura è rimasta assorbita nella complessiva inammissibilità/fondatezza negativa del motivo.
Richiamato per la domanda di rivendicazione delle attrezzature e dei materiali; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per genericità e mancata specifica localizzazione dei documenti.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
La mancata critica delle rationes decidendi comporta l’inammissibilità del motivo quale 'non motivo'.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Le censure fondate su documenti devono riprodurli o localizzarli con precisione; il ricorso è stato ritenuto carente sotto questo profilo.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Richiamato come base formale dei motivi, ma la Corte ha verificato che essi miravano spesso a una nuova valutazione del fatto, non consentita in cassazione.
Indica il rito camerale seguito per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre la propria lettura dei fatti o dei documenti.
- Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati dalle parti e non la valutazione dei documenti, né le conclusioni ricostruttive che il giudice trae da essi.
- La deduzione di violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito: se la censura attacca l’accertamento del fatto concreto, essa è estranea all’art. 360, n. 3, c.p.c.
- La censura sull’interpretazione del contratto è ammissibile solo se indica specificamente i canoni ermeneutici violati e il punto in cui il giudice di merito se ne è discostato; non basta contrapporre un’interpretazione diversa e plausibile.
- La clausola di accettazione dell’immobile nello stato in cui si trova non esonera automaticamente dall’accertamento dei vizi allegati, ma la loro sussistenza deve essere specificamente provata; in cassazione non è consentito ribaltare l’accertamento di merito su vizi occulti o inagibilità.
- La fattura commerciale, quando il rapporto sottostante è contestato, non costituisce prova piena delle prestazioni eseguite, ma al più un mero indizio.
- La domanda di rivendicazione deve essere specifica quanto ai beni rivendicati e ai relativi elementi identificativi; inoltre, in cassazione è necessario localizzare e riprodurre i documenti su cui la censura si fonda.
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