Cassazione Civile, Ordinanza n. 00942/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La lite nasce dalla perdita totale di un carico di prodotti farmaceutici durante un trasporto su strada, avvenuta a seguito di una rapina subita dall’automezzo condotto da un dipendente del sub-vettore. La compagnia assicuratrice, dopo aver indennizzato l’assicurata, ha agito in regresso contro il vettore contrattuale e il sub-vettore, chiedendo il rimborso di quanto pagato. Nei giudizi di merito è stata affermata la responsabilità dei vettori e la condanna del sub-vettore a manlevare in parte il vettore contrattuale, sul rilievo che la rapina non integrava caso fortuito liberatorio, perché le modalità del trasporto e del sinistro evidenziavano colpa grave: trasporto con un solo autista, precedenti rapine a carico del vettore e dell’autista, scelta di un percorso ritenuto meno sicuro, mancato uso di cautele di sicurezza e possibile malfunzionamento del dispositivo antirapina. Il ricorso per cassazione del sub-vettore ha dedotto, in sintesi, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1176, 1218, 1693 e 1696 c.c., censurando la valutazione delle prove e sostenendo che la rapina era evento imprevedibile e inevitabile, nonché omessa considerazione di documenti e fatti decisivi relativi al corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza e alla condotta dell’autista. Sono stati inoltre denunciati vizi motivazionali, inclusa la valutazione dei precedenti episodi rapinatori dell’autista. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e, come ricorso incidentale adesivo, anche quello della società vettore, confermando la decisione di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale adesivo. Ha affermato che la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi in tema di responsabilità del vettore per perdita della merce ex art. 1693 c.c., accertando in fatto la mancanza di caso fortuito e la presenza di profili di colpa grave non censurabili in sede di legittimità. Le doglianze del ricorrente miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione. I motivi fondati su vizio motivazionale sono stati inoltre ritenuti inammissibili per la c.d. doppia conforme, non essendo state indicate le diverse ragioni delle decisioni di primo e secondo grado. Sono state poste a carico della ricorrente principale e della ricorrente incidentale adesiva le spese in favore della controricorrente compagnia assicuratrice, con compensazione tra le due ricorrenti.
Norme richiamate
richiamato ai fini della cessione dei diritti dell’assicurata alla compagnia assicuratrice tramite atto di transazione e quietanza.
la presunzione di responsabilità del vettore per perdita delle cose trasportate può essere superata solo con la prova del caso fortuito, comprensivo di forza maggiore e fatto del terzo, purché imprevedibile e inevitabile secondo l’ordinaria diligenza.
i limiti risarcitori per la perdita o l’avaria delle cose trasportate su strada non operano quando il danno derivi da comportamento connotato da colpa grave del vettore.
la diligenza esigibile dal vettore professionale è quella qualificata, da valutarsi in relazione alle modalità del trasporto e alle misure idonee a prevenire il rischio.
la censura che invochi la non imputabilità della perdita si confronta con la responsabilità contrattuale del vettore e con la sua prova liberatoria.
la dedotta violazione non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove raccolte.
la censura è inammissibile quando mira a sostituire al convincimento del giudice di merito una diversa lettura del compendio probatorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per contestare la violazione di norme sostanziali, ma in concreto utilizzato per sollecitare un riesame del merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare violazioni processuali, senza però incidere su un effettivo error in procedendo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si indicano le diverse rationes delle decisioni di primo e secondo grado.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
in presenza di doppia conforme opera la preclusione al motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi, salvo specifica indicazione delle diverse ragioni delle due decisioni.
art. 1 l. 22 agosto 1985 n. 450
richiamato, per il tramite dell’art. 7 del d.l. n. 82/1993, quale disciplina dei limiti risarcitori per la perdita o avaria delle cose trasportate su strada.
art. 7 d.l. 20 marzo 1993 n. 82, conv. in l. 27 maggio 1993 n. 162
richiamato come norma di sostituzione dell’art. 1 l. n. 450/1985 in tema di limiti risarcitori nel trasporto su strada.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel contratto di trasporto la responsabilità del vettore per perdita della merce è presunta e può essere esclusa solo dalla prova rigorosa del caso fortuito, inteso come evento imprevedibile e inevitabile alla luce delle circostanze concrete e della diligenza professionale richiesta.
- La rapina o il furto con violenza non integra automaticamente il caso fortuito: occorre verificare se, in concreto, l’evento fosse prevenibile o evitabile mediante le cautele esigibili dal vettore in relazione a tempo, luogo, modalità del trasporto e misure di sicurezza disponibili.
- La valutazione della prevedibilità ed evitabilità dell’evento, se sorretta da motivazione logica e congrua, costituisce apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione.
- Le doglianze che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio sono inammissibili nel giudizio di legittimità.
- In caso di c.d. doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni poste a base della decisione di primo grado e di quella d’appello.
- I limiti risarcitori previsti per la perdita o avaria delle cose trasportate su strada non operano quando il danno sia ricondotto a condotta gravemente colposa del vettore o del sub-vettore, tale da escludere la normale diligenza richiesta all’operatore professionale.
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