Sentenza del 09/10/2015 n. 20253 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il disconoscimento di un credito IVA relativo al 2001, derivante da operazioni di acquisto di beni ammortizzabili, tra cui uno stabilimento industriale, impianti e macchinari. L'Agenzia delle entrate aveva contestato l'effettività delle operazioni e negato il rimborso o l'utilizzabilità del credito, rilevando soprattutto la mancata prova del pagamento dei corrispettivi e la mancata produzione della documentazione richiesta. La ricorrente sosteneva che la compravendita immobiliare fosse valida ed efficace per effetto del consenso formalizzato nel rogito e che fossero state prodotte numerose prove documentali e bancarie dell'operazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché non criticava adeguatamente la ragione decisiva della sentenza impugnata, ossia la ritenuta natura apparente e inesistente delle operazioni. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Commissione tributaria regionale non aveva esaminato né discusso numerosi elementi documentali potenzialmente decisivi, tra cui finanziamenti, iscrizioni ipotecarie, movimentazioni bancarie, estratti conto, contratti di finanziamento e atti relativi alla successiva vendita dell'immobile. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
La ricorrente lo ha invocato per sostenere che la compravendita è un contratto consensuale, idoneo a produrre normalmente l'effetto traslativo con il consenso delle parti. La Corte, tuttavia, non ha deciso nel merito tale questione, ritenendo il motivo inammissibile perché non confrontato con la diversa ratio della CTR, fondata sulla possibile apparenza dell'operazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 6 e 19
Le disposizioni sono state richiamate per sostenere, rispettivamente, il momento di effettuazione dell'operazione ai fini IVA e il diritto alla detrazione. La Corte non ha però affermato che la detrazione spettasse automaticamente, poiché ha disposto un nuovo esame sull'effettività delle operazioni.
La CTR aveva ritenuto inefficace la definizione automatica della pendenza tributaria in presenza di operazioni inesistenti e aveva escluso il consolidamento del diritto al rimborso. Poiché la Cassazione ha disposto un nuovo accertamento sull'effettività delle operazioni, anche tali conseguenze dovranno essere rivalutate dal giudice di rinvio.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
Il primo motivo, formulato come violazione di legge, è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi. Il secondo, relativo alla motivazione insufficiente o illogica, è stato accolto perché la CTR aveva omesso di esaminare elementi probatori potenzialmente decisivi.
Massime di principio
- Nel contenzioso IVA, la validità formale di un contratto o di una fattura non è necessariamente sufficiente: l'amministrazione può contestare che l'operazione sia solo apparente o inesistente e il contribuente deve dimostrarne l'effettività.
- La mancata prova del pagamento del prezzo può costituire un elemento rilevante, ma non può essere valutata isolatamente senza esaminare tutta la documentazione disponibile, comprese movimentazioni bancarie, finanziamenti, ipoteche, contratti e atti di successiva disposizione del bene.
- Il giudice tributario deve esaminare e motivare specificamente sugli elementi probatori tempestivamente acquisiti e potenzialmente decisivi; una motivazione meramente assertiva può comportare la cassazione della sentenza e il rinvio.
- Un motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la concreta ragione sulla quale si fonda la sentenza impugnata; argomentare su una questione diversa, anche se astrattamente corretta, può determinare l'inammissibilità del motivo.
- Il riconoscimento definitivo del credito IVA e gli effetti di eventuali definizioni agevolate dipendono dall'accertamento dell'effettività delle operazioni sottostanti; se esse risultano inesistenti, tali effetti possono essere esclusi.
Testo integrale
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