Cassazione Civile, Ordinanza n. 05455/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda due lavoratrici che avevano agito per ottenere l'accertamento della natura subordinata del rapporto con una società committente, anche mediante declaratoria di interposizione fittizia di manodopera, l'inquadramento nel CCNL ABI e il pagamento delle differenze retributive. In un secondo giudizio avevano poi impugnato il licenziamento intimato nel novembre 2021, chiedendo la reintegrazione e le tutele economiche. La società convenuta aveva resistito contestando il rapporto subordinato, la genuinità dell'appalto, la propria legittimazione passiva e il licenziamento, oltre a eccepire la decadenza ex art. 32 L. 183/2010 per la parte relativa al periodo precedente al cambio dell'appaltatore, e l'aliunde perceptum. Dopo un primo provvedimento sommario favorevole alle lavoratrici, la società aveva proposto opposizione e poi reclamo, ma i giudici di merito avevano ritenuto che una successiva sentenza passata in giudicato avesse accertato in modo definitivo sia l'esistenza del rapporto subordinato con la società sia l'inesistenza del licenziamento intimato da soggetto non legittimato, con conseguente formazione di giudicato esterno. In cassazione la società ha articolato tre motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato esterno della sentenza successiva non avrebbe potuto travolgere l'ordinanza sommaria opposta né estendersi ad altri provvedimenti; 2) violazione del CCNL ABI, lamentando che non fosse stata correttamente riparametrata la retribuzione dovuta; 3) violazione dell'art. 18 l. 300/1970, deducendo il mancato riconoscimento dell'aliunde perceptum. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato e per il resto inammissibili le doglianze, osservando che il giudicato esterno rilevante era solo quello formatosi sulla sentenza successiva, che la censura sul CCNL era generica e priva di adeguata allegazione e autosufficienza, e che sull'aliunde perceptum la ricorrente non aveva assolto l'onere probatorio né colto la ratio decidendi basata proprio sulla mancanza di prova del fatto impeditivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione di merito che aveva respinto l'opposizione/reclamo e mantenuto ferme le statuizioni favorevoli alle lavoratrici. In particolare, ha ritenuto corretto il rilievo del giudicato esterno formatosi sulla sentenza successiva che aveva accertato in via definitiva il rapporto subordinato e l'inesistenza del licenziamento intimato da soggetto non legittimato; ha inoltre escluso che fossero ammissibili le censure su retribuzione e aliunde perceptum, perché formulate in modo generico, non autosufficiente e, per l'ultima, comunque contrarie alla regola sull'onere della prova del fatto impeditivo. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e, se dovuto, al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
il giudicato esterno formatosi su una sentenza passata in giudicato vincola gli accertamenti in essa contenuti; se la parte non impugna tempestivamente la sentenza idonea a formare giudicato, non può contestarne gli effetti in un diverso giudizio tra le stesse parti
viene richiamato per distinguere tra cosa giudicata formale della sentenza e i suoi effetti sostanziali
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
non può essere utilizzato per censurare un vizio che attiene in realtà alla motivazione o all'omessa pronuncia; la parte deve qualificare correttamente il vizio dedotto
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
il vizio di omessa pronuncia o di nullità della sentenza va fatto valere come error in procedendo, non come violazione di legge sostanziale
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
la nullità per carenza di motivazione o motivazione apparente deve essere dedotta come vizio della sentenza
l'eventuale omissione di pronuncia su specifici motivi di reclamo va censurata come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
l'aliunde perceptum costituisce fatto impeditivo della pretesa risarcitoria e deve essere provato da chi lo eccepisce
art. 18, commi 1 e 2, L. 300/1970
il risarcimento da licenziamento illegittimo viene liquidato detraendo quanto percepito nel periodo di estromissione per altra attività lavorativa; nel caso concreto la tutela riconosciuta era quella reintegratoria e risarcitoria piena
richiamato dalla società a sostegno dell'eccezione di decadenza con riguardo alla contestazione della natura subordinata del rapporto per il periodo anteriore al cambio dell'appaltatore
disciplina il rito seguito per l'impugnazione del licenziamento nel caso concreto
richiamato dalla ricorrente quale parametro della decadenza dall'impugnativa, ma la censura è stata disattesa
il ricorrente avrebbe dovuto dedurre la violazione del principio di non contestazione se intendeva censurare l'affermazione di mancata specifica contestazione del CCNL e della quantificazione
menzionato per il tema dell'aliunde perceptum e della tutela risarcitoria conseguente al licenziamento illegittimo
Massime di principio
- Il giudicato esterno rileva sugli accertamenti contenuti nella sentenza passata in giudicato tra le stesse parti, anche se tali accertamenti si fondano su precedenti provvedimenti non definitivi richiamati e recepiti nella motivazione; ciò che conta è la definitività della sentenza che li fa propri, non la stabilità dei provvedimenti richiamati.
- Per impedire l'effetto vincolante del giudicato esterno occorre impugnare tempestivamente la sentenza che lo ha formato; non è utile contestare in modo indiretto la correttezza dei provvedimenti presupposti se la sentenza definitiva non è stata impugnata.
- Nel ricorso per cassazione il vizio deve essere correttamente sussunto nel relativo paradigma: l'omessa pronuncia o la nullità della sentenza non possono essere denunciate come semplice violazione di legge sostanziale.
- Le censure che investono la quantificazione di crediti di lavoro devono essere specifiche, autosufficienti e supportate dall'indicazione del titolo contrattuale applicabile e degli elementi di calcolo; in difetto, sono inammissibili.
- L'aliunde perceptum è un fatto impeditivo della pretesa risarcitoria e il relativo onere probatorio grava sulla parte che lo eccepisce; la mera allegazione o il richiamo generico a circostanze di fatto non bastano.
- La mancata specifica contestazione in primo grado di un determinato parametro contrattuale o di un conteggio economico può precludere la successiva doglianza in sede di legittimità, se non viene articolata una censura processualmente pertinente.
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