Cassazione Civile, Ordinanza n. 06064/2023 del 28/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario della riscossione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un provvedimento di iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà e le sottese cartelle esattoriali. Dopo un primo esito favorevole in CTP e il successivo appello dell'agente della riscossione, la contribuente aveva proposto revocazione deducendo che la sentenza di primo grado fosse già passata in giudicato per effetto della notifica della decisione e del decorso del termine breve per impugnare, con conseguente tardività dell'appello; aveva inoltre prospettato un comportamento doloso della controparte. La CTR aveva dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo che non vi fosse errore revocatorio, perché la questione della ritualità della notifica dell'appello era stata già valutata. Con il ricorso per cassazione la contribuente deduceva, da un lato, violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame dei motivi di revocazione (contrarietà a giudicato e dolo di parte), sostenendo che la CTR non li avesse esaminati e che si fosse violato il principio di non contestazione; dall'altro, nullità della sentenza per motivazione assente, carente o contraddittoria sulla formazione del giudicato e per omessa pronuncia sui motivi revocatori, oltre che sulla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. Non essendo risultata la notificazione della sentenza impugnata, il termine semestrale, calcolato con la sospensione feriale, era scaduto il 6 settembre 2016, mentre il ricorso era stato spedito solo il 10 settembre 2016. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 17.000, e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 65 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato come base del ricorso per revocazione proposto avverso la sentenza tributaria.
invocato dalla ricorrente per sostenere la revocabilità della sentenza per contrasto con giudicato e per dolo della controparte.
richiamato dalla ricorrente quale parametro del principio di non contestazione.
utilizzato per articolare i motivi di ricorso per cassazione denunciando violazione di legge, nullità e vizio motivazionale.
applicato dalla Corte per determinare la scadenza del termine lungo di impugnazione in assenza di notificazione della sentenza.
considerato ai fini della sospensione feriale nel computo del termine di impugnazione.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo pari al contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se proposto oltre il termine lungo di impugnazione, quando non risulti la notificazione della sentenza e il termine vada quindi computato ai sensi dell'art. 327 c.p.c., con applicazione della sospensione feriale se dovuta.
- La tempestività dell'impugnazione va verificata con riferimento alla data di spedizione del ricorso quando esso sia notificato a mezzo posta.
- In sede di revocazione, non integra errore revocatorio l'errore che derivi da una valutazione, anche implicita, delle risultanze processuali già esaminate dal giudice.
- La censura di omessa pronuncia o di vizio motivazionale non può elidere il rilievo preliminare e assorbente della tardività del ricorso per cassazione.
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