Cassazione Civile, Ordinanza n. 02454/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dalla trattenuta, operata dalla Cassa professionale sui ratei di pensione maturati nel quinquennio 2014-2018, a titolo di contributo di solidarietà. Il pensionato aveva ottenuto in primo e secondo grado la condanna della Cassa alla restituzione delle somme trattenute. In Cassazione la Cassa ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 509/1994, dell'art. 22 del regolamento previdenziale interno e della delibera del 27.6.2013, oltre che di varie norme di legge e parametri costituzionali, sostenendo che la propria autonomia regolamentare le consentisse di introdurre il contributo per perseguire l'equilibrio finanziario di lungo termine; con il secondo ha dedotto la violazione delle norme che disciplinano gli atti degli enti previdenziali privatizzati, sostenendo che il contributo di solidarietà non fosse uno strumento straordinario e temporalmente limitato, ma legittimamente finalizzato alla stabilità della Cassa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui l'autonomia regolamentare delle Casse professionali è circoscritta ai limiti posti dall'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995; la previsione di un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati non rientra tra i criteri di determinazione del trattamento pensionistico e, dunque, non può essere introdotta con regolamento interno. Ha inoltre ribadito che il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta e, come tale, è soggetto alla riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.; ne consegue che il richiamo a norme che consentono misure per l'equilibrio di lungo termine o che prevedono interventi legislativi specifici non legittima una trattenuta introdotta direttamente con atto regolamentare. La Cassa è stata condannata alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'autonomia regolamentare della Cassa, ma ritenuto non idoneo a legittimare l'introduzione regolamentare del contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
È la base regolamentare della trattenuta contestata; la Corte ne esclude la legittimità nella parte in cui introduce un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già attribuiti.
delibera CNPADC 27.6.2013
Atto applicativo richiamato a fondamento della trattenuta, ma non sufficiente a superare il limite della riserva di legge.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
Delimita l'autonomia regolamentare delle Casse ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico; non consente misure che incidano con contributo di solidarietà su pensioni già quantificate.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
Invocato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a fondare la legittimità della trattenuta regolamentare.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
Norma di interpretazione autentica che, secondo la Corte, richiede che gli atti degli enti previdenziali siano finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine; tale requisito non ricorre per un contributo straordinario di solidarietà di carattere provvisorio e limitato nel tempo.
art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011
Richiamato come precedente legislativo di contributo di solidarietà, ma ritenuto non sufficiente a legittimare quello introdotto con regolamento della Cassa, diverso per fonte e disciplina.
art. 23 Cost.
Il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta e, pertanto, sottoposto a riserva di legge.
art. 3 Cost.
Richiamato nei motivi, ma non decisivo nella soluzione della controversia.
art. 38 Cost.
Richiamato nei motivi, ma non decisivo nella soluzione della controversia.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza processuale del rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per determinare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- L'autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati non è illimitata: essa opera entro i confini tracciati dalla legge e, in particolare, non consente di introdurre con regolamento misure che incidano su trattamenti pensionistici già determinati se tali misure non rientrano nei criteri legali di calcolo della pensione.
- Un contributo di solidarietà imposto su pensioni già liquidate ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legale espressa, in applicazione della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.
- Le norme che subordinano la legittimità degli atti degli enti previdenziali al perseguimento dell'equilibrio finanziario di lungo termine non possono essere invocate per giustificare contributi straordinari con carattere provvisorio e temporalmente limitato, se la finalità indicata dalla legge non coincide con quella dell'intervento adottato.
- La norma di interpretazione autentica che richiede il rispetto dell'equilibrio finanziario di lungo termine riguarda gli atti incidenti sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non qualsiasi trattenuta sui ratei già maturati.
- Il richiamo a precedenti interventi legislativi di solidarietà non legittima, di per sé, analoghe misure introdotte autonomamente dall'ente mediante regolamento, quando manca una previsione legislativa specifica che ne consenta l'adozione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 26 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02392/2023 del 26/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02394/2023 del 26/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02395/2023 del 26/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02396/2023 del 26/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02397/2023 del 26/01/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 26 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 02439/2023 del 26/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →