Sentenza del 19/12/2019 n. 33932 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTR che aveva riconosciuto l'esenzione ICI per gli anni 2005 e 2006, sostenendo che gli immobili erano accatastati nelle categorie D/8 e C/2 e non nelle categorie catastali A/6 o D/10 richieste per il riconoscimento della ruralità. Ha inoltre contestato la rilevanza dell'attività agricola svolta, della successiva classificazione D/10 dal 2007, della mera istanza di rettifica catastale presentata nel 2000 e dei precedenti giudizi relativi ad altre annualità. La contribuente ha resistito, invocando il giudicato esterno e sollevando una questione di legittimità costituzionale della disciplina sulle variazioni catastali retroattive.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla contribuente. Ha accolto il primo motivo del ricorso principale del Comune, ritenendo decisivo il fatto che, negli anni 2005 e 2006, gli immobili fossero accatastati in D/8 e C/2, e non in A/6 o D/10. La successiva classificazione D/10 dal 2007, la mera istanza di rettifica catastale e l'autocertificazione non conclusa con annotazione catastale non erano sufficienti a fondare l'esenzione. La Corte ha inoltre escluso l'efficacia di giudicato esterno delle pronunce relative ad altre annualità, poiché i requisiti della ruralità possono mutare nel tempo. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio sul merito e il ricorso originario della contribuente è stato rigettato. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.900 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, convertito in L. n. 133 del 1994
in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda
La norma individua i requisiti di ruralità degli immobili e collega il riconoscimento della ruralità alla relativa disciplina catastale.
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2, comma 1, lett. a), 5, comma 2, e 9
Disposizioni rilevanti per la definizione degli immobili ai fini ICI, la determinazione della base imponibile e il regime dell'imposta.
D.L. n. 70 del 2011, art. 7, commi 2-bis e 2-ter, convertito in L. n. 106 del 2011
domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 e D/10
Consente al contribuente di chiedere la variazione catastale per il riconoscimento della ruralità, ma la mera presentazione della domanda o dell'autocertificazione non produce automaticamente l'esenzione se il procedimento non si conclude con la relativa annotazione catastale.
D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14-bis, convertito in L. n. 214 del 2011
producessero gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità
Attribuisce rilevanza agli effetti della domanda di variazione catastale, fermo il classamento originario degli immobili abitativi, nel quadro della procedura per il riconoscimento della ruralità.
D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, convertito in L. n. 124 del 2013
producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità ... a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda
Prevede, al ricorrere delle condizioni stabilite e con procedimento concluso, l'efficacia retroattiva del riconoscimento della ruralità entro il limite quinquennale.
Il giudicato esterno opera solo quando la controversia successiva riguarda il medesimo rapporto giuridico e non si estende automaticamente alla valutazione di fatti o requisiti variabili per ciascun periodo d'imposta.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Prevede il raddoppio o il versamento del contributo unificato nei casi previsti dalla legge, applicato in questo caso al ricorso incidentale.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione ICI per gli immobili rurali, il classamento catastale nelle categorie A/6 o D/10 costituisce, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte, un elemento decisivo e non meramente formale.
- La destinazione agricola dell'immobile, l'effettivo svolgimento di un'attività agricola o la strumentalità del fabbricato non sostituiscono il necessario riconoscimento catastale quando questo manca per l'annualità contestata.
- Una classificazione catastale ottenuta in un anno successivo non produce automaticamente effetti sulle annualità precedenti, salvo che ricorrano le specifiche condizioni normative per la retroattività e che il procedimento sia stato effettivamente concluso con l'annotazione catastale.
- La mera presentazione di un'istanza di rettifica, di una domanda di variazione o di un'autocertificazione non è sufficiente, da sola, a dimostrare la ruralità e a ottenere l'esenzione.
- In materia di tributi periodici, il giudicato relativo a un'annualità diversa non si estende automaticamente ai periodi successivi o precedenti quando i requisiti dell'agevolazione possono modificarsi nel tempo.
- Chi intende beneficiare dell'esenzione deve verificare, per ciascuna annualità, il classamento catastale vigente, la sussistenza dei requisiti sostanziali e l'avvenuto perfezionamento delle procedure amministrative previste.
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