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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 18661/2017 del 27/07/2017

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva chiesto per iscritto, con nota del 4 maggio 2004, la comunicazione dei motivi del licenziamento. Il giorno successivo un soggetto incaricato dall’amministratore del condominio tentò di consegnargli a mano la lettera che specificava tali motivi; il lavoratore rifiutò di sottoscrivere la comunicazione. Il Tribunale di Nuoro ritenne perfezionata la comunicazione scritta e il recesso efficace; la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza depositata il 20 agosto 2014, confermò tale statuizione, basandosi sulla deposizione del soggetto incaricato della consegna e ritenendolo capace e attendibile. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, il lavoratore dedusse la violazione dell’art. 2 della L. 604/1966, degli artt. 1334, 1423, 2725 e 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c.: sostenne che, essendo richiesta la forma scritta ad substantiam per la comunicazione dei motivi e per il licenziamento, la prova testimoniale non fosse ammissibile e contestò l’attendibilità del teste. Affermò inoltre di avere contestato fin dal primo grado l’esistenza stessa della comunicazione scritta, senza però riprodurre nel ricorso gli atti processuali a sostegno di tale deduzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che il rifiuto del destinatario di ricevere l’atto di licenziamento non impedisce che la comunicazione si perfezioni, trattandosi di atto unilaterale recettizio cui si applica la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 c.c. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse accertato l’avvenuto tentativo di consegna della lettera dei motivi e il rifiuto del lavoratore sulla base della deposizione del soggetto incaricato, la cui valutazione di attendibilità, sorretta da motivazione congrua e non specificamente contestata, compete al giudice di merito. Ha inoltre dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza la parte della censura relativa alla pretesa contestazione, nei precedenti gradi, dell’esistenza della comunicazione, perché il ricorrente non aveva trascritto gli atti processuali necessari a verificarla. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità: euro 200 per esborsi ed euro 4.000 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2 L. 604/1966

    Nella specie, la Corte di appello ha accertato che lo Z., dopo avere richiesto la motivazione per iscritto del recesso con nota in data 4/5/2004, il giorno successivo “si è rifiutato di sottoscrivere la comunicazione del 5/5/2004 in cui l’Amministratore gli specificava i motivi del licenziamento”

    La comunicazione scritta dei motivi del licenziamento è stata ritenuta effettuata sulla base dell’accertato tentativo di consegna della lettera contenente i motivi e del rifiuto del lavoratore di sottoscriverla.

  • art. 1335 c.c.

    in tema di consegna dell’atto di licenziamento nell’ambito del luogo di lavoro, il rifiuto del destinatario di riceverlo non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, trattandosi di un atto unilaterale recettizio che non sfugge al principio generale per cui il rifiuto della prestazione da parte del destinatario non può risolversi a danno dell’obbligato ed alla regola della presunzione di conoscenza dell’atto desumibile dall’art. 1335 c.c.

    Il rifiuto di ricevere l’atto non impedisce il perfezionamento della comunicazione recettizia: opera la presunzione di conoscenza, sicché il destinatario non può trarre vantaggio dal proprio rifiuto.

  • art. 2725 c.c.

    Nella specie, la Corte di appello ha accertato che lo Z., dopo avere richiesto la motivazione per iscritto del recesso con nota in data 4/5/2004, il giorno successivo “si è rifiutato di sottoscrivere la comunicazione del 5/5/2004 in cui l’Amministratore gli specificava i motivi del licenziamento”: accertamento che la Corte ha fondato sulle risultanze delle dichiarazioni rese, in ordine al fatto dell’avvenuta consegna della missiva, dal testimone che ebbe a riceverne l’incarico da parte dell’Amministratore del Condominio e su una valutazione di attendibilità del testimone, la quale, ove sorretta (come nel caso in esame) da congrua, e comunque non contestata, motivazione, rientra nelle competenze proprie del giudice di merito.

    La censura fondata sui limiti alla prova testimoniale non conduce alla cassazione quando l’accertamento dell’avvenuto tentativo di consegna e del rifiuto poggia sulla valutazione di una testimonianza compiuta dal giudice di merito e non validamente censurata.

  • art. 116 c.p.c.

    accertamento che la Corte ha fondato sulle risultanze delle dichiarazioni rese, in ordine al fatto dell’avvenuta consegna della missiva, dal testimone che ebbe a riceverne l’incarico da parte dell’Amministratore del Condominio e su una valutazione di attendibilità del testimone, la quale, ove sorretta (come nel caso in esame) da congrua, e comunque non contestata, motivazione, rientra nelle competenze proprie del giudice di merito.

    La valutazione dell’attendibilità del testimone è riservata al giudice di merito quando sia sorretta da motivazione congrua e non specificamente contestata.

  • art. 2697 c.c.

    il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione

    La decisione non enuncia una regola sull’onere della prova sostanziale ai sensi dell’art. 2697 c.c.; il passaggio riportato attiene all’onere di specifica indicazione e riproduzione degli atti nel ricorso per cassazione.

  • art. 1334 c.c.

    in tema di consegna dell’atto di licenziamento nell’ambito del luogo di lavoro, il rifiuto del destinatario di riceverlo non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, trattandosi di un atto unilaterale recettizio che non sfugge al principio generale per cui il rifiuto della prestazione da parte del destinatario non può risolversi a danno dell’obbligato ed alla regola della presunzione di conoscenza dell’atto desumibile dall’art. 1335 c.c.

    La comunicazione del licenziamento è qualificata come atto unilaterale recettizio; il rifiuto del destinatario non impedisce che la comunicazione si consideri avvenuta.

  • art. 1423 c.c.

    Nella specie, la Corte di appello ha accertato che lo Z., dopo avere richiesto la motivazione per iscritto del recesso con nota in data 4/5/2004, il giorno successivo “si è rifiutato di sottoscrivere la comunicazione del 5/5/2004 in cui l’Amministratore gli specificava i motivi del licenziamento”

    La Corte non sviluppa un’autonoma interpretazione dell’art. 1423 c.c.; la questione di forma sollevata dal ricorrente è respinta alla luce dell’accertato tentativo di consegna della comunicazione scritta e del rifiuto del lavoratore.

  • art. 366 c.p.c.

    Come più volte precisato da questa Corte, “il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione”

    Il ricorso per cassazione deve consentire la verifica della censura sulla base del suo contenuto, senza rinvii a fonti esterne: occorre indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti e riprodurne il contenuto pertinente, a pena di inammissibilità.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrendo i presupposti di legge, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il rifiuto del destinatario di ricevere l’atto di licenziamento non impedisce il perfezionamento della comunicazione: trattandosi di atto unilaterale recettizio, opera la presunzione di conoscenza e il rifiuto non può risolversi a danno dell’autore dell’atto.
  • La valutazione dell’attendibilità di un testimone appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua e non sia oggetto di una specifica e pertinente contestazione.
  • Per contestare in cassazione l’omesso esame di una deduzione o di atti del giudizio di merito, il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e riprodurne il contenuto pertinente, direttamente o indirettamente; la mancata osservanza dell’onere rende la censura inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivoRicorso per cassazione

Testo integrale

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