Cassazione Civile, Sentenza n. 24014/2017 del 12/10/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento intimatogli il 2 maggio 2009, chiedendo l’accertamento della sua illegittimità e i conseguenti provvedimenti restitutori ed economici. Il Tribunale di Napoli aveva respinto la domanda e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 7271/2014 depositata il 30 ottobre 2014, aveva confermato tale decisione. All’origine del licenziamento vi era il ritrovamento, all’uscita dal supermercato, di confezioni di gomme e caramelle del valore complessivo di 9,80 euro, occultate nelle tasche del giacchetto e dei pantaloni del dipendente, dopo l’attivazione dell’allarme antitaccheggio. In Cassazione il lavoratore ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c.: ha sostenuto che i fatti non fossero stati accertati in modo incontrovertibile, che il valore dei beni fosse esiguo e che non avesse precedenti disciplinari, elementi che, a suo avviso, escludevano la gravità della condotta e la proporzionalità del licenziamento. In memoria ha inoltre prodotto una sentenza penale, della quale non risultava certo il passaggio in giudicato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa all’incertezza dell’accertamento dei fatti, perché diretta in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e non a denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha ritenuto infondata la censura sulla violazione dell’art. 2119 c.c.: la valutazione della gravità e della proporzionalità compete al giudice di merito e, nel caso concreto, era stata correttamente condotta considerando l’organizzazione aziendale, le mansioni a diretto contatto con la merce e il carattere fraudolento, doloso e premeditato della condotta. Tali elementi erano idonei a compromettere gravemente e irreversibilmente il vincolo fiduciario, nonostante il modesto valore dei beni e l’assenza di precedenti disciplinari. La produzione in Cassazione della sentenza penale è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., non essendo dimostrato il passaggio in giudicato e non rientrando il documento nelle categorie ammesse. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.500 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 2119 c.c.
La valutazione in ordine alla ricorrenza della giusta causa e al giudizio dì proporzionalità della sanzione espulsiva deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura e alla utilità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, al nocumento eventualmente arrecato, alla portata soggettiva dei fatti stessi, ossia alle circostanze del loro verificarsi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo.
La giusta causa e la proporzionalità del licenziamento vanno valutate considerando concretamente il rapporto, le mansioni, l’affidamento richiesto, il danno e le circostanze e componente soggettiva della condotta; anche una condotta colposa può, insieme agli altri elementi, ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione.
Il motivo di violazione di legge riguarda l’erronea interpretazione della fattispecie normativa astratta e non consente di contestare, sotto quella veste, la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Altrimenti occorrerà dedurre che è stato omesso l’esame di un parametro tra quelli individuati dalla giurisprudenza ai fini dell’integrazione della giusta causa avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto ad un diverso esito della controversia con certezza e non con grado di mera probabilità; ma in tal caso il vizio è attratto nella sfera di applicabilità dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e, quindi, per le sentenze, quali quella oggi impugnata, pronunciate decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, sarà denunciabile unicamente l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.
Per le sentenze soggette alla disciplina richiamata, il sindacato motivazionale è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti; non è sufficiente sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 372 c.p.c.
L’art. 372 c.p.c., che consente la produzione di documenti non prodotti nei precedenti gradi solo se idonei a dimostrare la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso e del controricorso.
In Cassazione la produzione tardiva di documenti è ammessa soltanto se diretta a dimostrare la nullità della sentenza impugnata oppure l’ammissibilità del ricorso o del controricorso; la sentenza penale prodotta nel caso concreto non rientrava in tali ipotesi.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, secondo il comma 1-bis.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Il rigetto comporta, quando ne ricorrono i presupposti, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge attiene all’interpretazione della fattispecie normativa astratta e non può essere utilizzata per ottenere una nuova ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove, riservate al giudice di merito.
- Per contestare in cassazione la valutazione della giusta causa mediante il vizio di sussunzione occorre che i fatti così come accertati dal giudice di merito non siano comunque riconducibili alla nozione legale; altrimenti, nei limiti previsti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., va indicato un fatto storico decisivo il cui esame sia stato omesso.
- La giusta causa e la proporzionalità del licenziamento devono essere valutate in concreto, considerando natura e utilità del rapporto, mansioni, affidamento richiesto, eventuale danno, circostanze della condotta e intensità dell’elemento soggettivo; anche una condotta colposa può compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario.
- Nelle contestazioni di sottrazione di beni aziendali, la modesta entità del danno patrimoniale non esclude di per sé la giusta causa: rilevano anche la gravità oggettiva del fatto e il suo valore sintomatico rispetto all’affidabilità futura del dipendente e alla fiducia necessaria per proseguire il rapporto.
- La produzione di documenti per la prima volta in Cassazione è ammessa soltanto nei limiti stabiliti dall’art. 372 c.p.c., per dimostrare la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso o del controricorso.
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