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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 5319/2017 del 02/03/2017

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice era stata assunta dall’azienda regionale di trasporto con un unico contratto a termine, per il periodo dal 21 luglio 2004 al 20 aprile 2005. In primo grado era stata accolta la domanda volta alla conversione del rapporto; in appello la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza depositata il 24 aprile 2012, riformò parzialmente la decisione, negando la conversione e riconoscendo alla lavoratrice un risarcimento pari a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. La lavoratrice propose cinque motivi di ricorso. Con i primi tre contestò che la disciplina regionale imponesse il concorso pubblico per l’assunzione presso l’azienda, che fosse applicabile la disciplina statale richiamata dalla Corte territoriale e che tale regime impedisse la conversione del contratto illegittimamente stipulato; dedusse inoltre l’illegittimità costituzionale della norma regionale per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost. Con il quarto motivo contestò che l’indennizzo liquidato ai sensi dell’art. 32 della L. n. 183/2010 costituisse una misura adeguata e dissuasiva rispetto all’abuso del termine. Con il quinto motivo censurò la liquidazione nella misura minima, invocando anche i criteri generali della responsabilità contrattuale e lamentando un vizio di motivazione.

La decisione

La Cassazione ha rigettato tutti i motivi. I primi tre sono infondati: l’art. 23 della L.R. Sardegna n. 16/1974 prescrive l’assunzione del personale dell’ARST esclusivamente mediante concorso pubblico; tale vincolo, giustificato dall’art. 97 Cost. in ragione della natura sostanzialmente pubblica del datore di lavoro, impedisce la conversione automatica del rapporto a termine, perché eluderebbe la garanzia concorsuale. La differenza rispetto alla regola generale di conversione non viola l’art. 3 Cost.; neppure la direttiva 1999/70/CE impone necessariamente la conversione, purché la misura nazionale alternativa sia effettiva e dissuasiva. La Corte ha precisato che i riferimenti della sentenza d’appello al D.L. n. 702/1978 e alla L. n. 153/1980 erano estranei alla materia controversa. Anche il quarto e il quinto motivo sono infondati: il pregiudizio risarcibile non può essere identificato con la perdita della conversione, esclusa legittimamente dalla legge; inoltre, trattandosi di un unico contratto, non opera la disciplina probatoria agevolatrice elaborata per la reiterazione abusiva di contratti a termine. La ricorrente non aveva comunque censurato in modo congruo l’inadeguatezza dell’importo rispetto ai danni concretamente patiti e provati. Il divieto di reformatio in peius e l’assenza di ricorso incidentale del datore di lavoro impedivano alla Corte di peggiorare la posizione della ricorrente esaminando la conformità a diritto del risarcimento presunto riconosciutole. La Corte ha compensato le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 23 L.R. Sardegna n. 16/1974

    Va premesso che la L.R. Sardegna n. 16 del 1974, art. 23, stabilisce espressamente che, fatta eccezione per gli speciali casi contemplati dal precedente art. 22, che qui non vengono in rilievo, “il personale dell’ARST è assunto esclusivamente mediante concorso pubblico”.

    La disposizione prescrive il concorso pubblico per l’assunzione del personale dell’ARST e, per conseguenza, preclude la conversione automatica di un contratto a termine illegittimo in un rapporto a tempo indeterminato.

  • art. 97 Cost.

    la regola del concorso non tanto alla natura giuridica pubblica o privata del rapporto di lavoro, quanto piuttosto alla natura “sostanzialmente pubblica” della persona giuridica alle cui dipendenze esso si costituisce

    La garanzia del concorso si collega alla natura sostanzialmente pubblica del datore di lavoro e tutela l’imparzialità e la buona amministrazione; opera anche quando il rapporto di lavoro sia formalmente costituito con un soggetto di diritto privato.

  • art. 3 Cost.

    Va semmai aggiunto che la disposizione della L.R. Sardegna n. 16 del 1974, art. 23, nella misura in cui reca logicamente in sè la norma relativa all’impossibilità di conversione dei contratti a termine illegittimamente stipulati con ARST, con ciò introducendo una difformità di trattamento rispetto alla sanzione generale della conversione di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, non appare nemmeno suscettibile di violare l’art. 3 Cost., avendo la Corte costituzionale già precisato, con riferimento all’analoga norma contenuta nel T.U. n. 165 del 2001, art. 36, che tanto è da escludersi in ragione della copertura costituzionale apprestata dall’art. 97 Cost., al principio dell’accesso all’impiego mediante concorso

    La differenza di trattamento derivante dall’esclusione della conversione per le assunzioni soggette al concorso pubblico non viola il principio di eguaglianza, poiché è giustificata dalla copertura costituzionale del reclutamento concorsuale.

  • Direttiva 1999/70/CE

    Ed egualmente è a dirsi rispetto alla direttiva comunitaria 1999/70/CE, rilevante come tertium comparationis rispetto a possibili violazioni degli artt. 11 e 117 Cost., avendo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarito che spetta alle autorità nazionali adottare misure adeguate per far fronte agli abusi nella reiterazione dei contratti a termine e che queste ultime possono essere anche diverse dalla conversione del rapporto a tempo indeterminato, purchè rispettino i principi di equivalenza e siano sufficientemente effettive e dissuasive per garantire l’efficacia delle norme adottate in attuazione dell’Accordo quadro recepito dalla direttiva cit.

    La disciplina europea non impone la conversione come unica sanzione per l’abuso dei contratti a termine: sono ammesse misure alternative se rispettano equivalenza ed effettività e risultano sufficientemente dissuasive.

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Considerato che tali principi possono senz’altro estendersi, da un punto di vista soggettivo, alle fattispecie in cui la conversione non può operare in ragione della natura pubblica in senso sostanziale del soggetto che figura quale datore di lavoro, deve poi rilevarsi che, avendo la Corte di merito accertato che nella specie è stato stipulato un unico contratto a termine, non è neppure ipotizzabile la necessità che la misura risarcitoria prevista dall’ordinamento per il caso che il lavoratore illegittimamente assunto a termine lamenti danni da perdita di chance o di altro genere sia affiancata da una disciplina agevolatrice dell’onere probatorio analoga a quella che le Sezioni Unite di questa Corte hanno rinvenuto nella L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5: detta disciplina di favore, infatti, si giustifica in relazione alla necessità di garantire efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell’Accordo quadro recepito nella direttiva 1999/70/CE (Cass. S.U. n. 5072 del 2016, cit.) e, concernendo quest’ultima la prevenzione degli abusi derivanti dalla successione di contratti o rapporti a termine, non può logicamente trovare applicazione alcuna nell’ipotesi in cui l’illegittimità concerna l’apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro.

    La disciplina risarcitoria e probatoria agevolata prevista per prevenire gli abusi derivanti dalla successione di contratti a termine non si applica all’illegittima apposizione del termine a un unico contratto.

  • art. 36 D.Lgs. n. 165/2001

    Va premesso, al riguardo, che le Sezioni Unite questa Corte, con riferimento all’analoga norma del T.U. n. 165 del 2001, art. 36, hanno già avuto modo di chiarire che nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, il pregiudizio economico oggetto di risarcimento non può essere collegato alla mancata conversione del rapporto: quest’ultima, infatti, è esclusa per legge e trattasi di esclusione affatto legittima sia secondo i parametri costituzionali che secondo quelli comunitari (Cass. S.U. n. 5072 del 2016).

    Nel lavoro presso una pubblica amministrazione, il danno risarcibile per l’illegittimo ricorso ai contratti a termine non coincide con la mancata conversione, che è esclusa dalla legge.

  • art. 112 c.p.c.

    Mentre, sotto altro profilo, il divieto di reformatio in peius, che in forza del principio dispositivo (art. 112 c.p.c.) e di quello dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) impedisce che la decisione dell’impugnazione possa essere più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza gravata (cfr. da ult. in tal senso Cass. n. 4676 del 2015), non consente, in mancanza di ricorso incidentale di ARST s.p.a., di giudicare della conformità a diritto di una sentenza che ha riconosciuto a parte ricorrente un danno presunto pur in assenza dei presupposti indicati da Cass. S.U. n. 5072 del 2016, cit..

    In mancanza di impugnazione incidentale della controparte, la decisione sul ricorso non può peggiorare la posizione dell’impugnante; pertanto non può essere eliminato il risarcimento già riconosciuto quando ciò renderebbe la decisione più sfavorevole.

  • art. 100 c.p.c.

    Mentre, sotto altro profilo, il divieto di reformatio in peius, che in forza del principio dispositivo (art. 112 c.p.c.) e di quello dell’interesse ad agire (art. 100 c.p.c.) impedisce che la decisione dell’impugnazione possa essere più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza gravata (cfr. da ult. in tal senso Cass. n. 4676 del 2015), non consente, in mancanza di ricorso incidentale di ARST s.p.a., di giudicare della conformità a diritto di una sentenza che ha riconosciuto a parte ricorrente un danno presunto pur in assenza dei presupposti indicati da Cass. S.U. n. 5072 del 2016, cit..

    Il principio dell’interesse ad agire, insieme al principio dispositivo, sostiene il divieto di reformatio in peius: senza ricorso incidentale, la posizione dell’impugnante non può essere peggiorata.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

    Il rigetto del ricorso comporta, in presenza dei presupposti di legge, l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Quando una norma impone il concorso pubblico per l’assunzione presso un datore di lavoro di natura sostanzialmente pubblica, la conversione automatica di un contratto a termine illegittimo in rapporto a tempo indeterminato è preclusa, perché aggirerebbe la garanzia concorsuale.
  • Il diritto dell’Unione europea non impone che la conversione sia l’unica sanzione per l’abuso dei contratti a termine: può essere prevista una misura diversa, purché rispetti i principi di equivalenza ed effettività e sia sufficientemente dissuasiva.
  • L’illegittima apposizione del termine a un unico contratto non equivale alla reiterazione abusiva di contratti a termine e non giustifica l’applicazione della disciplina probatoria agevolatrice prevista per prevenire gli abusi da successione.
  • Nel caso di illegittimo ricorso al lavoro a termine presso un datore di natura sostanzialmente pubblica, il danno risarcibile non può essere parametrato alla mancata conversione, che è legalmente esclusa; il lavoratore deve inoltre censurare adeguatamente l’inadeguatezza del risarcimento rispetto ai danni concretamente patiti e provati.
  • In assenza di ricorso incidentale della controparte, il giudice dell’impugnazione non può, in applicazione del divieto di reformatio in peius, eliminare una statuizione favorevole all’impugnante rendendo la decisione più sfavorevole rispetto a quella gravata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termine
RamiLavoro
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