Cassazione Civile, Sentenza n. 22553/2016 del 07/11/2016
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La docente aveva ricevuto supplenze annuali per materie e insegnamenti diversi per quattro anni scolastici consecutivi su posti di organico di diritto e per un ulteriore anno su organico di fatto, nel periodo compreso tra gli anni scolastici 2002/2003 e 2007/2008. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo illegittimi i termini apposti ai contratti per mancata specificazione delle ragioni e riconoscendo le relative conseguenze; la Corte d'appello di Perugia, con sentenza n. 525/2010 depositata il 7 marzo 2011, riformò la decisione e respinse la domanda, escludendo l'applicabilità della disciplina generale del lavoro a termine e la configurabilità di un abuso. La ricorrente propose quattro motivi: con i primi due denunciò la violazione della disciplina del pubblico impiego e del D.Lgs. n. 368/2001, sostenendo che le regole generali dovessero applicarsi congiuntamente alla disciplina scolastica e che la reiterazione, non giustificata da esigenze temporanee ed eccezionali, dovesse comportare conversione oppure risarcimento; con il terzo contestò l'applicazione retroattiva delle norme sopravvenute che escludevano il settore scolastico dal D.Lgs. n. 368/2001; con il quarto sostenne che le supplenze annuali su posti vacanti, sia di organico di diritto sia di fatto, non fossero giustificate da esigenze eccezionali e imprevedibili. Nel corso del giudizio risultò che la docente era stata immessa nei ruoli dal 1° settembre 2015, quale docente di scuola primaria, dopo il superamento di un concorso.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso e compensato integralmente le spese del giudizio. Ha respinto i primi tre motivi perché fondati sull'erronea premessa dell'applicabilità ai contratti scolastici della disciplina generale del D.Lgs. n. 368/2001: il reclutamento scolastico è regolato da un corpus speciale, salvaguardato dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001. Ha ritenuto fondato il quarto motivo nella parte in cui censurava l'esclusione astratta di ogni abuso nella reiterazione delle supplenze annuali su organico di diritto, ma non ha cassato la sentenza, poiché il dispositivo era conforme a diritto sulla base della diversa motivazione adottata dalla Corte. La reiterazione, oltre trentasei mesi e dal 10 luglio 2001, di contratti su posti vacanti e disponibili può integrare abuso; tuttavia, nel caso concreto la ricorrente era stata immessa in ruolo dal 1° settembre 2015, ottenendo il bene della vita perseguito, e non aveva allegato nella domanda originaria danni ulteriori e diversi rispetto a quelli eliminati dalla stabilizzazione. La Corte ha inoltre escluso che la sola reiterazione di supplenze su organico di fatto integri abuso, salva la prova di un uso improprio o distorto di tali supplenze e delle concrete modalità della reiterazione.
Norme richiamate
art. 70, comma 8, D.Lgs. n. 165/2001
La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, , che ad essa attribuisce un connotato di specialità.
La disciplina speciale del reclutamento scolastico non è stata abrogata dalla disciplina generale del contratto a termine, poiché l'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001 ne ha preservato la specialità.
clausola 5, punto 1, Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, e in applicazione della direttiva 1999/70/CE, è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della citata L. n. 124 del 1990, art. 4, commi 1 e 11, prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi.
La reiterazione oltre trentasei mesi, anche non continuativi, di contratti per coprire posti scolastici vacanti e disponibili di organico di diritto integra abuso se avvenuta dal 10 luglio 2001 e prima della legge n. 107/2015.
art. 36, comma 5, D.Lgs. n. 165/2001
Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma 5) la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime Pubbliche Amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
La violazione delle norme imperative sull'assunzione nella pubblica amministrazione non determina la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, ferma la possibilità di altre responsabilità e sanzioni.
art. 97 Cost.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, cui si è uniformata la costante giurisprudenza di questa Corte (“ex multis”: Cass. 30 dicembre 2014, n. 27481), il concorso pubblico costituisce la modalità generale ed ordinaria di accesso nei ruoli delle Pubbliche Amministrazioni, anche delle Regioni, pure se a statuto speciale.
Il pubblico concorso è la modalità ordinaria di accesso ai ruoli della pubblica amministrazione; ciò concorre a escludere la conversione automatica dei contratti a termine illegittimi.
art. 117, comma 1, Cost.
La sentenza della Corte Costituzionale, per altro verso, non può risolvere i problemi concreti oggetto della fattispecie del presente giudizio: la stessa ordinanza di rinvio pregiudiziale n. 207 del 2013 riguardava non tanto la legge oggetto delle sollevate questioni di incostituzionalità, quanto piuttosto il sistema complessivo relativo all’assegnazione delle supplenze cd. annuali, sistema connotato dal fatto che per molto tempo (negli anni dal 2000 al 2007) non era stata organizzata alcuna procedura concorsuale, pur prevista dalla legislazione del 1999, come successivamente integrata e modificata.
Il parametro costituzionale consente di ricostruire la disciplina nazionale alla luce degli obblighi dell'Unione europea; l'accertamento dell'abuso richiede tuttavia di considerare il sistema concreto delle supplenze e l'assenza, per un periodo prolungato, delle procedure concorsuali previste.
art. 384, comma 3, c.p.c.
il quarto ed ultimo motivo (di cui alla lettera f del ricorso), pur risultando fondato nella parte in cui contesta l’esclusione statuita dalla Corte territoriale della configurabilità di un abuso, contrario all’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nel caso di reiterazione dei contratti a termine nel settore scolastico, tuttavia non comporta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 3, la cassazione della sentenza impugnata, in quanto il dispositivo della sentenza stessa risulta conforme a diritto, sulla base della diversa motivazione elaborata nella presente sentenza.
La Cassazione può mantenere fermo il dispositivo della decisione impugnata quando, pur risultando fondata una censura sulla motivazione, il dispositivo sia conforme a diritto sulla base di una diversa motivazione.
Massime di principio
- Il reclutamento del personale scolastico a termine è disciplinato da un corpus normativo speciale, non abrogato dalla disciplina generale del contratto a tempo determinato e salvaguardato dall'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 165/2001.
- Nel settore scolastico, la reiterazione dal 10 luglio 2001 e prima dell'entrata in vigore della L. n. 107/2015 di contratti di durata complessiva superiore a trentasei mesi per coprire posti vacanti e disponibili di organico di diritto può integrare abuso.
- La violazione delle regole sul lavoro a termine nella pubblica amministrazione non comporta la conversione del rapporto in un rapporto a tempo indeterminato, in ragione del principio del pubblico concorso; l'abuso deve essere contrastato mediante misure effettive e adeguate, tra cui, nei casi individuati dalla decisione, la stabilizzazione o il risarcimento.
- La concreta immissione in ruolo può costituire misura proporzionata ed effettiva idonea a sanzionare l'abuso e a ripararne le conseguenze; resta proponibile una domanda per ulteriori danni diversi, ma il lavoratore deve allegarli e provarli.
- La mera reiterazione di supplenze su organico di fatto o temporanee non configura di per sé abuso. Il lavoratore deve allegare e provare l'uso improprio o distorto del potere organizzativo e le concrete modalità della reiterazione, non potendo limitarsi a dedurne la ripetizione.
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