Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01228/2025 del 17/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da due ordinanze-ingiunzione con cui all’odierno ricorrente è stata irrogata una sanzione amministrativa per avere impiegato un lavoratore per 171 giornate tra gennaio 2013 e l’11/02/2014 senza preventiva comunicazione al centro per l’impiego, senza consegna della comunicazione di instaurazione del rapporto o del contratto, e con omesse o infedeli registrazioni nel L.U.L. Il destinatario delle sanzioni ha proposto opposizione ex artt. 22 e 22-bis L. n. 689/1981, sostenendo che prima dell’11/02/2014 il rapporto con il lavoratore fosse soltanto una collaborazione saltuaria e occasionale, e chiedendo l’annullamento delle ordinanze o comunque la riduzione delle sanzioni al minimo. Dopo un primo giudizio di merito, una precedente sentenza di appello è stata cassata solo per errore sul regime della sospensione feriale; nel giudizio di rinvio la Corte d’appello ha di nuovo respinto l’opposizione, valorizzando le dichiarazioni rese dal lavoratore e dallo stesso opponente in sede ispettiva, nonché la mancanza di documentazione idonea a provare la natura occasionale del rapporto. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 246 c.p.c. per non avere escluso il lavoratore dalla testimonianza; 2) violazione dell’art. 421 c.p.c. per avere comunque utilizzato le sue dichiarazioni; 3) violazione dell’art. 2734 c.c. per avere attribuito alle dichiarazioni del ricorrente valore confessorio; 4) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. per avere ritenuto non provata la collaborazione occasionale e, in sostanza, per avere mal valutato il materiale istruttorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel giudizio sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e sulla sua regolarizzazione, il lavoratore interessato ha un interesse tale da determinare l’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.; tuttavia ciò non impedisce al giudice, nell’esercizio dei poteri istruttori ex art. 421 c.p.c., di interrogarlo liberamente e di utilizzare le sue risposte come elementi di convincimento, unitamente alle altre risultanze. Ha inoltre escluso che la Corte d’appello avesse attribuito alle dichiarazioni del ricorrente valore di confessione giudiziale, precisando che esse erano state semplicemente liberamente valutate come prova atipica/con giungere ad apprezzamento complessivo del materiale istruttorio. Quanto alla censura sull’onere della prova e sulla valutazione delle prove, l’ha dichiarata inammissibile perché diretta a ottenere un nuovo esame del merito, riservato al giudice di appello. La decisione impugnata è quindi rimasta ferma, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 L. n. 689/1981

    Indicato come base dell’opposizione alle ordinanze-ingiunzione

  • art. 22-bis L. n. 689/1981

    Indicato come base dell’opposizione alle ordinanze-ingiunzione

  • art. 8 L. n. 689/1981

    Richiamato dalla parte per chiedere la riduzione della sanzione

  • art. 246 c.p.c.

    L’incapacità a testimoniare sussiste quando il teste abbia un interesse personale, attuale e concreto nella causa; nel caso concreto il lavoratore interessato era incapace a testimoniare

  • art. 421 c.p.c.

    Consente al giudice del lavoro di interrogare liberamente il soggetto e utilizzare le sue risposte come elementi di convincimento, anche se incapace a testimoniare

  • art. 2734 c.c.

    La Corte esclude che le dichiarazioni del ricorrente siano state trattate come confessione giudiziale

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla ripartizione dell’onere probatorio è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una nuova valutazione del merito

  • art. 116, co. 1, c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile

  • art. 3 L. n. 742/1969

    Richiamato nella precedente fase di legittimità per la sospensione del termine nel periodo feriale

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 360, co. 1, c.p.c.

    Richiamato in relazione alla necessaria sussunzione dei motivi in uno dei vizi tipizzati

  • art. 2729 c.p.c.

    Non citato nel testo fornito

  • art. 115 c.p.c.

    Non citato nel testo fornito

Massime di principio

  • Nel giudizio relativo alla sussistenza di un rapporto di lavoro e alla sua regolarizzazione, il lavoratore direttamente interessato può essere incapace a testimoniare per la sussistenza di un interesse personale, attuale e concreto nella causa.
  • L’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. non impedisce al giudice, nel processo del lavoro, di utilizzare le dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi dell’art. 421 c.p.c. come elementi liberamente valutabili insieme al resto del compendio istruttorio.
  • Le dichiarazioni rese in sede ispettiva dalle parti o dai soggetti coinvolti costituiscono materiale probatorio liberamente valutabile dal giudice di merito e possono, da sole o congiuntamente ad altri elementi, fondare la decisione se sorrette da motivazione congrua.
  • Non è configurabile violazione dell’art. 2734 c.c. quando il giudice non attribuisca alle dichiarazioni una vera confessione giudiziale, ma le consideri come prova libera nel quadro di una valutazione complessiva.
  • Le censure che mirano a ottenere in cassazione una diversa valutazione del materiale istruttorio o una nuova ricostruzione dei fatti sono inammissibili, perché investono il merito e non un errore di diritto o un vizio denunciabile nei limiti dell’art. 360 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieProveLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.