Cassazione Civile, Ordinanza n. 01230/2025 del 17/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di addebito emessi per contributi previdenziali relativi a periodi del 2006 e del 2007, impugnati davanti al Tribunale da un lavoratore agricolo che ne contestava la debenza e la prescrizione. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione ritenendo prescritti i crediti. La Corte d’appello, invece, ha ritenuto prescritto solo uno dei due crediti e dovute le somme di cui all’altro avviso, ricostruendo la disciplina del riallineamento retributivo e contributivo nelle zone agricole svantaggiate e affermando che le agevolazioni contributive presuppongono il rispetto della retribuzione minima dovuta secondo la contrattazione collettiva. Nel ricorso per cassazione il ricorrente principale ha dedotto: 1) violazione di norme costituzionali, di legge e di contratti collettivi, sostenendo che le agevolazioni contributive spettassero in presenza dei requisiti oggettivi e non di una domanda amministrativa, e che fosse erroneo subordinare i benefici al pagamento di retribuzioni non inferiori ai minimi collettivi, dovendosi invece applicare la scissione tra rapporto retributivo e contributivo e le agevolazioni per le zone svantaggiate; 2) violazione di norme collettive, legislative e comunitarie perché la contribuzione sarebbe stata calcolata sul salario giornaliero corrispondente a 6,50 ore invece che sulle 5 ore effettivamente lavorate; 3) violazione delle norme sulle spese di lite, contestando la compensazione parziale. L’INPS ha resistito e ha proposto ricorso incidentale tardivo, lamentando a sua volta l’erroneo riconoscimento della prescrizione per una annualità, deducendo l’omesso esame della lettera di costituzione in mora del 9.10.2012, e contestando la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo del ricorso principale, affermando che il comma 4 dell’art. 5 del d.l. n. 510 del 1996 collega inscindibilmente la base contributiva e la condizione per accedere agli sgravi, sicché l’invalidità dell’accordo di riallineamento incide anche sul beneficio contributivo; ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che l’orario ordinario richiamato ai fini del minimale contributivo costituisce parametro legale indisponibile e che, in ogni caso, gli accordi invocati erano invalidi, con conseguente legittimità della revoca/recupero degli sgravi indebitamente fruiti; ha ritenuto infondato il terzo motivo sulle spese, poiché la parziale soccombenza giustifica la compensazione solo parziale. Quanto al ricorso incidentale, ha dichiarato inammissibile il primo motivo per genericità, non essendo stato riprodotto il contenuto dell’atto interruttivo della prescrizione né indicata con precisione la sua collocazione nel fascicolo, e ha respinto il secondo motivo sulle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le parti ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
art. 39 Cost.
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla disciplina della contrattazione collettiva e del rapporto tra trattamento retributivo e contributivo; la Corte non ne ha desunto un principio utile alla cassazione
art. 5 d.l. n. 510 del 1996 conv. in l. n. 608 del 1996
il comma 4 collega in modo inscindibile la retribuzione di riferimento per il calcolo dei contributi e la condizione di accesso agli sgravi; il comma 5 ammette una sola variazione dei programmi di riallineamento, limitata a tempi e percentuali fissati dagli accordi provinciali
art. 01 d.l. n. 2 del 2006 conv. in l. n. 81 del 2006
ha confermato per il triennio 2006/2008 le agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, nella misura della riduzione del 68%
art. 9 l. n. 67 del 1988
richiamato come base delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo nelle zone svantaggiate
art. 20 d.lgs. n. 375 del 1993
estende alla fruizione di tutte le agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricolo la condizione del pagamento di retribuzioni non inferiori ai minimi contrattuali
art. 1 d.l. n. 338 del 1989
richiamato quale norma relativa alla determinazione della base di calcolo dei contributi
art. 6 d.l. n. 338 del 1989
commi 9 lett. a,b,c ed 11
richiamato quale norma relativa alle condizioni per ottenere riduzioni contributive
art. 115 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso; la Corte non ha ravvisato violazioni decisive sulla base delle censure proposte
artt. 91 e 92 c.p.c.
la parziale soccombenza consente la compensazione parziale delle spese; l’accoglimento solo parziale di una domanda articolata in più capi non integra reciproca soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- In materia di sgravi contributivi collegati a programmi di riallineamento retributivo, la disciplina della base imponibile e quella delle condizioni di accesso al beneficio non sono autonome, ma vanno lette congiuntamente: se l’accordo di riallineamento non è valido ai fini della determinazione contributiva, non può neppure operare come presupposto per l’agevolazione.
- Il parametro retributivo assunto ai fini del minimale contributivo costituisce un parametro legale indisponibile e non può essere ridotto mediante pattuizioni individuali o costruzioni difensive fondate su un diverso orario di lavoro, in mancanza di allegazione e prova di un effettivo part-time o di una disciplina contrattuale concretamente applicabile.
- L’illegittima applicazione di un contratto di riallineamento retributivo per conseguire sgravi contributivi integra evasione contributiva, con conseguente legittimità del recupero dei contributi e della revoca del beneficio indebitamente fruito, se il soggetto interessato non prova il diritto allo sgravio.
- Ai fini del ricorso per cassazione, la censura che denunci l’omesso esame di un atto interruttivo della prescrizione è inammissibile se non ne viene riprodotto, almeno sinteticamente, il contenuto e non viene indicata in modo preciso la sua collocazione nel fascicolo.
- La parziale soccombenza su un unico rapporto controverso articolato in più capi giustifica la compensazione parziale delle spese, senza che si configuri reciproca soccombenza totale.
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