Cassazione Civile, Ordinanza n. 01096/2025 del 16/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Tre lavoratori avevano agito contro il datore di lavoro chiedendo il riconoscimento dell'Elemento di Riordino del Sistema Retributivo (ERS), con decorrenza dall'1.8.2000, e il pagamento delle differenze retributive correlate, oltre all'accantonamento delle relative somme ai fini del TFR. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo che, essendo i dipendenti stati assunti quando l'ERS era già stato istituito ma con contratto di formazione e lavoro poi trasformato in rapporto a tempo indeterminato, essi dovessero beneficiare della voce retributiva in virtù dell'art. 3, commi 5 e 12, del d.l. n. 726/1984 conv. in l. n. 863/1984, interpretato come norma di equiparazione generale del periodo di formazione e lavoro al lavoro svolto ai fini dell'anzianità. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) violazione dei canoni ermeneutici sugli accordi aziendali e sul preliminare di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri, sostenendo che l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 726/1984 opererebbe solo per istituti contrattuali fondati sull'anzianità ai fini di emolumenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale; 2) violazione degli accordi nazionali dell'11 aprile 1995 e del 27 novembre 2000, per non avere escluso l'ERS dalla retribuzione spettante ai lavoratori in CFL; 3) errata interpretazione e applicazione dell'art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984 e della direttiva 1999/70/CE, con vizio di sussunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi, esaminati congiuntamente per connessione. Ha valorizzato l'orientamento più recente e consolidato secondo cui le clausole collettive che, nel contesto di una riforma del sistema retributivo, distinguono i lavoratori in contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio a tempo indeterminato e li equiparano ai neoassunti non violano l'art. 3, comma 5, del d.l. n. 726/1984, né introducono un trattamento discriminatorio. In tale quadro, l'ERS non è stato qualificato come emolumento direttamente fondato sull'anzianità di servizio, ma come elemento mensile derivante dalla confluenza di voci retributive pregresse e previsto per il personale già a tempo indeterminato. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato le domande dei lavoratori. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese dell'intero processo in ragione del mutamento giurisprudenziale sulla questione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale richiamata a fondamento delle censure di violazione e falsa applicazione di legge e di vizio di sussunzione.
artt. 1362 c.c. e ss.
Richiamati come canoni ermeneutici asseritamente violati nella interpretazione degli accordi collettivi e aziendali.
art. 3, commi 5 e 12, d.l. n. 726/1984 conv. in l. n. 863/1984
La Corte lo interpreta non come norma che imponga in via generale l'attribuzione di ogni emolumento collegato all'anzianità al lavoratore in CFL poi assunto a tempo indeterminato, ma come disposizione di equiparazione del periodo di formazione e lavoro al lavoro svolto nei limiti e per gli istituti effettivamente fondati sull'anzianità; nel caso dell'ERS, però, l'istituto non è fondato direttamente sull'anzianità di servizio.
direttiva 1999/70/CE
Richiamata nel terzo motivo; la Corte non ne ricava un effetto ostativo alle clausole collettive in esame, ritenute compatibili con il sistema.
CCNL autoferrotranvieri del 2 marzo 2000
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'ERS e alla sua collocazione nel sistema retributivo.
accordo aziendale 11 luglio 2000
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erronea lettura della disciplina pattizia sull'ERS.
accordi nazionali dell'11 aprile 1995 e del 27 novembre 2000
Richiamati dalla ricorrente per affermare che l'emolumento rivendicato non doveva essere incluso nella retribuzione dei lavoratori in CFL.
Massime di principio
- Quando un istituto retributivo nasce da una riforma complessiva del trattamento economico e non è fondato direttamente sull'anzianità di servizio, il lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro e poi stabilizzato non può pretenderne automaticamente l'attribuzione solo per il computo del periodo formativo.
- Le clausole collettive che, in un riassetto del sistema retributivo, distinguano tra personale già in forza a tempo indeterminato e lavoratori in formazione e lavoro, equiparando questi ultimi ai neoassunti, non sono di per sé nulle né discriminatorie se non incidono sulla conservazione dell'anzianità.
- Per verificare la spettanza di un emolumento ai lavoratori in CFL trasformati a tempo indeterminato occorre accertare la funzione concreta dell'istituto: se esso sia collegato all'anzianità di servizio oppure sia determinato per confluenza di voci retributive pregresse destinate al personale già stabilmente in forza.
- In presenza di un consolidato mutamento di orientamento giurisprudenziale, la Corte può compensare le spese dell'intero processo pur accogliendo il ricorso e decidendo nel merito.
- La corretta interpretazione degli accordi collettivi e aziendali deve coordinarsi con la struttura dell'istituto retributivo disciplinato: la mera evocazione dell'anzianità non basta a trasformare un elemento retributivo riordinato in un automatismo spettante a tutti i dipendenti successivamente stabilizzati.
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