Cassazione Civile, Ordinanza n. 01061/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l’INPS aveva richiesto il pagamento di contributi IVS, somme aggiuntive e compensi di riscossione per il terzo trimestre 2006. La lavoratrice aveva proposto opposizione, poi rigettata in appello. In Cassazione ha dedotto: (1) la prescrizione quinquennale del credito contributivo, sostenendo che l’atto ritenuto interruttivo non contenesse una vera intimazione di pagamento né la specifica indicazione del credito e che l’onere della prova dell’interruzione gravasse sull’INPS; (2) l’erroneità della decisione che aveva escluso il diritto agli sgravi contributivi per le zone svantaggiate e alle agevolazioni previste dalla normativa richiamata, assumendo che tali benefici dipendessero dai requisiti oggettivi e non da una domanda amministrativa; (3) l’erroneità del calcolo della contribuzione sulla base di un orario giornaliero di 6,50 ore, invece che di 5 ore effettivamente svolte, invocando la disciplina collettiva e quella sull’orario di lavoro.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Quanto alla prescrizione, ha richiamato il principio per cui, nei contributi agricoli, il termine decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento e ha rilevato che nel caso concreto il termine non era maturato perché l’intimazione era intervenuta prima della scadenza quinquennale. Ha inoltre osservato che la censura sull’interpretazione dell’atto interruttivo non era stata proposta nei corretti termini ex artt. 1362 ss. c.c. e che non vi era alcuna indebita inversione dell’onere probatorio né violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Sul secondo motivo ha affermato che, nel sistema delineato dall’art. 5, comma 4, d.l. n. 510/1996, la base contributiva e la condizione di accesso agli sgravi sono inscindibilmente collegate: se l’accordo di riallineamento non è valido o non opera per la determinazione contributiva, non può valere neppure quale presupposto per le riduzioni contributive. Sul terzo motivo ha ritenuto che il richiamo al minimale contributivo e all’orario ordinario di lavoro costituisca un parametro legale indisponibile e che, in ogni caso, la pretesa riduzione fosse priva di adeguata allegazione e documentazione; ha inoltre richiamato precedenti secondo cui l’illegittima applicazione del riallineamento ai fini degli sgravi integra evasione contributiva. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell’INPS.
Norme richiamate
art. 6, comma 14, d.l. n. 536 del 1987
richiamato dalla ricorrente per contestare la decisione sulla prescrizione dei contributi
art. 18 d.lgs. n. 241 del 1997
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione
art. 2943 c.c.
invocato per sostenere l’inefficacia interruttiva della nota dell’INPS
art. 2697 c.c.
richiamato per sostenere che gravasse sull’INPS la prova dell’interruzione e del credito
artt. 115 e 116 c.p.c.
richiamati per dedurre una pretesa erronea valutazione delle prove e dell’onere probatorio
art. 2935 c.c.
richiamato dalla Corte per affermare che la prescrizione non può decorrere prima della possibilità giuridica di esigere il credito
art. 39 Cost.
richiamato nel motivo relativo agli sgravi contributivi e alla contrattazione collettiva
art. 1 d.l. n. 2 del 2006
richiamato per le agevolazioni contributive nelle zone agricole svantaggiate
art. 20 d.lgs. n. 375 del 1993
richiamato dalla Corte come norma che estende al settore agricolo la condizione del pagamento di retribuzioni non inferiori ai minimi contrattuali per beneficiare delle agevolazioni
art. 1 l. n. 389 del 1989
richiamato nel quadro normativo sulla base imponibile e sui minimi retributivi
art. 5, comma 4, d.l. n. 510 del 1996
la Corte ne ricava il carattere inscindibile del collegamento tra determinazione retributivo-contributiva e accesso agli sgravi, con valenza di interpretazione autentica
art. 5, comma 5, d.l. n. 510 del 1996
richiamato per affermare che le variazioni ai programmi di riallineamento sono ammesse solo nei limiti temporali e percentuali previsti dagli accordi provinciali
art. 28 c.c.n.l. 1.7.2002
richiamato nel secondo motivo in tema di disciplina collettiva agricola
art. 28 c.c.n.l. 6.7.2006
richiamato nel terzo motivo per la questione dell’orario di lavoro e del calcolo della contribuzione
art. 19 c.l.p. provincia Brindisi del 20.9.2004
richiamato nel motivo sulle agevolazioni contributive e il riallineamento
delibera CIPE n. 42 del 2000
richiamata nel motivo sugli sgravi per le zone svantaggiate
artt. 10, 14, 27, 30, 40 e 45 c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti 6 luglio 2006
richiamati per contestare il criterio di calcolo della base contributiva e l’orario di lavoro
art. 3 del C.P.L. per la provincia di Brindisi 29.10.1994
richiamato per sostenere l’orario effettivo di lavoro e il calcolo della contribuzione
artt. 3 e 16 d.lgs. n. 66 del 2003
richiamati nel motivo sull’orario di lavoro
direttiva 93/104/CE
richiamata nel motivo sul parametro dell’orario di lavoro
direttiva 2000/34/CE
richiamata nel motivo sul parametro dell’orario di lavoro
d.m. 28.12.1995
richiamato nel motivo sul criterio di calcolo della contribuzione
Massime di principio
- Nei contributi agricoli il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento, non dalla mera presentazione delle denunce periodiche, perché prima di tale scadenza l’ente non può esigere il credito.
- L’atto interruttivo della prescrizione deve essere censurato, se del caso, mediante specifica doglianza sulla sua interpretazione secondo i criteri degli artt. 1362 ss. c.c.; non basta contestare in modo generico la sua idoneità interruttiva.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove acquisite fuori dai limiti di legge, o abbia attribuito valore legale a prove che non lo hanno; non basta lamentare una diversa valutazione del materiale istruttorio.
- Nel sistema degli sgravi contributivi agricoli, la disciplina del riallineamento retributivo e contributivo collega in modo inscindibile la base di calcolo della contribuzione e la condizione di accesso al beneficio: se il presupposto retributivo non è valido, non opera neppure il correlato sgravio.
- Ai fini del minimale contributivo il riferimento all’orario ordinario previsto dalla contrattazione collettiva costituisce parametro legale indisponibile, non liberamente derogabile mediante pattuizioni individuali o allegazioni prive di supporto documentale.
- L’illegittima fruizione di sgravi contributivi in assenza della prova dei relativi presupposti integra evasione del contributo dovuto e legittima la revoca del beneficio indebitamente fruito.
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