Cassazione Civile, Ordinanza n. 01095/2025 del 16/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un dipendente di una società di trasporto pubblico a percepire l'Elemento di Riordino del Sistema retributivo (ERS) previsto da un accordo aziendale dell'11 luglio 2000, per il periodo dall'istituzione della voce retributiva fino alla sua soppressione nel novembre 2015, con detrazione di quanto percepito a titolo di E.R.G. Il lavoratore era stato assunto il 12 giugno 2000 con contratto di formazione e lavoro di 24 mesi, inquadrato come "operatore qualificato", e il rapporto era poi stato convertito a tempo indeterminato dal 12 giugno 2002. La Corte d'appello aveva ritenuto ammissibile e fondata la domanda, valorizzando l'art. 3, commi 5 e 12, d.l. n. 726/1984 conv. in L. n. 863/1984, e affermando che il periodo di formazione dovesse computarsi nell'anzianità di servizio in modo pieno, con conseguente spettanza della voce retributiva. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 1362 c.c. e ss. nell'interpretazione dell'accordo aziendale e dell'accordo preliminare di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri del 2 marzo 2000, sostenendo che l'art. 3, comma 5, d.l. n. 726/1984 si applica solo a istituti retributivi fondati sulla contrattazione collettiva nazionale e collegati all'anzianità in senso proprio, come gli aumenti periodici di anzianità, e non a un emolumento quale l'ERS, introdotto in un più ampio riordino del sistema retributivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato e applicato l'orientamento più recente e ormai consolidato secondo cui l'ERS, essendo un elemento retributivo nato nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione e destinato a lavoratori già in servizio a tempo indeterminato, non spetta ai dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro poi trasformato, perché non si tratta di una voce fondata direttamente sull'anzianità di servizio ma di un importo determinato per confluenza di precedenti voci retributive già percepite. Per effetto di ciò la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda del lavoratore. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione del mutamento di indirizzo giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura in cassazione è stata proposta per violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei criteri ermeneutici contrattuali.
Richiamati come canoni di interpretazione dell'accordo aziendale e del collegato accordo preliminare di rinnovo del CCNL; la Corte di cassazione ha accolto la lettura della ricorrente secondo cui tali canoni non conducevano alla spettanza dell'ERS.
art. 3, commi 5 e 12, d.l. n. 726/1984 conv. in L. n. 863/1984
La norma è stata interpretata nel senso che il computo del periodo di formazione nell'anzianità di servizio opera per istituti che prendono in considerazione l'anzianità ai fini di emolumenti fondati sulla contrattazione collettiva, ma non comporta automaticamente la spettanza di una voce retributiva come l'ERS, prevista in un diverso contesto di riordino del trattamento economico.
Massime di principio
- Le clausole collettive che, in occasione di una riforma del sistema retributivo, distinguono tra personale già in servizio a tempo indeterminato e lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non violano di per sé la disciplina sul CFL né introducono un trattamento discriminatorio, se l'esclusione riguarda emolumenti riservati a chi già percepiva quelle voci retributive.
- Il computo del periodo di formazione e lavoro nell'anzianità di servizio non implica automaticamente il diritto a tutte le voci retributive previste per il personale a tempo indeterminato, quando l'emolumento non sia fondato direttamente sull'anzianità ma derivi da una confluenza/riordino di precedenti componenti retributive.
- In presenza di un consolidato mutamento dell'orientamento giurisprudenziale, la Corte può compensare le spese del giudizio di legittimità anche se accoglie il ricorso e decide nel merito.
- Ai fini dell'interpretazione di un accordo aziendale, rileva la funzione concreta della voce retributiva: se essa è costruita come elemento di riordino e consolidamento di emolumenti preesistenti, la sua attribuzione può essere limitata ai dipendenti che già ne beneficiavano al momento della riforma.
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