Cassazione Civile, Ordinanza n. 01226/2025 del 17/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore, già dirigente della società, era stato licenziato nel 2017 per soppressione della posizione di direttore amministrazione e finanza, poi attribuita all’amministratore unico. Impugnava il recesso sostenendo, in via principale, che fosse nullo per frode alla legge: la società avrebbe in realtà perseguito una riduzione di personale analoga a quella posta a base di una precedente procedura di licenziamento collettivo del 2015, con obbligo di osservare la disciplina della L. n. 223/1991 e diritto alle 24 mensilità ex art. 24, co. 1 quinquies, L. n. 223/1991. In subordine deduceva l’insussistenza del giustificato motivo oggettivo e quindi l’ingiustificatezza del licenziamento dirigenziale, chiedendo l’indennità supplementare prevista dal CCNL dirigenti del commercio. La Corte d’appello aveva respinto il gravame ritenendo non provata la frode alla legge, giustificato lo scaglionamento temporale di alcuni recessi individuali e sussistente la giustificatezza del recesso per la crisi aziendale e per la soppressione della posizione lavorativa. Con il ricorso per cassazione venivano dedotte violazione degli artt. 24, co. 1 quinquies, 5 e 17 L. n. 223/1991 e 1344 c.c., omesso esame di un documento relativo allo scaglionamento dei licenziamenti, falsa applicazione degli artt. 2118, 2727, 2729 c.c. e 115 c.p.c., nonché omesso esame di ulteriori fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il richiamo alla precedente ordinanza n. 7400/2022 non giovasse al ricorrente, perché lo schema fraudolento del licenziamento individuale per gli stessi motivi di un precedente licenziamento collettivo non è configurabile quando il licenziamento collettivo precedente sia stato già annullato e quindi sia inefficace con effetti ex tunc. Ha inoltre valorizzato che le ulteriori censure miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione di merito di circostanze fattuali, non consentita in sede di legittimità; il secondo e il quarto motivo sono stati ritenuti inammissibili anche per difetto di decisività del fatto dedotto e, per il quarto, per la preclusione da doppia conforme. La società resistente è stata condannata al pagamento delle spese? No: la società resistente è risultata vittoriosa; le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
primo motivo e terzo motivo
Il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti accertati dal giudice di merito.
L’omesso esame è censurabile solo se riguarda un fatto storico decisivo e non una prova o un elemento che richieda nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 348-ter, ult. co., c.p.c.
richiamato nel quarto motivo
La doppia conforme preclude la censura di omesso esame del fatto decisivo quando la decisione di appello coincide con quella di primo grado.
Richiamato dal ricorrente per contestare la giustificatezza del licenziamento, ma la censura è stata reputata inammissibile perché diretta a rivalutare fatti.
Richiamato per contestare il ragionamento presuntivo della Corte d’appello, ma senza superare il limite del sindacato di legittimità.
Richiamato per contestare le presunzioni utilizzate dal giudice di merito nella ricostruzione della giustificatezza del recesso.
Invocato per censurare l’apprezzamento del materiale probatorio, ma senza indicare un effettivo errore di diritto.
art. 24, co. 1 quinquies, L. n. 223/1991
primo motivo e domanda principale
Richiesto dal ricorrente come base dell’indennità dovuta in ipotesi di licenziamento collettivo asseritamente eluso.
Richiamato per sostenere l’applicabilità della disciplina dei licenziamenti collettivi.
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina dei licenziamenti collettivi.
Invocato per sostenere la frode alla legge nella scelta di procedere con licenziamenti individuali anziché collettivi.
procedimento di conciliazione obbligatoria
Il rispetto dei tempi del tentativo obbligatorio di conciliazione è stato ritenuto una giustificazione plausibile dello slittamento di alcuni licenziamenti individuali.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Lo schema fraudolento del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, fondato sulle stesse ragioni di un precedente licenziamento collettivo, non è configurabile quando la precedente procedura collettiva sia stata già annullata in sede giurisdizionale e sia quindi inefficace con effetto ex tunc.
- La deduzione di frode alla legge nel licenziamento richiede l’allegazione e dimostrazione di elementi concreti idonei a superare la ricostruzione del giudice di merito; non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del complesso delle circostanze fattuali.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo, non una pluralità di circostanze o documenti che richiedano un’autonoma valutazione probatoria.
- Quando vi è doppia conforme, la censura di omesso esame del fatto decisivo è preclusa nei limiti stabiliti dall’art. 348-ter c.p.c.
- Nel licenziamento del dirigente, la giustificatezza del recesso è nozione più ampia del giustificato motivo oggettivo e può ricorrere quando il recesso non sia arbitrario o pretestuoso e sia sorretto da effettive esigenze organizzative o economiche.
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